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MUD 2025 - Modello da inviare entro il 28 giugno 2025


E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2025 il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 2025 recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) per l’anno 2025, da utilizzare per le dichiarazioni riferite all’anno 2024 entro il 28 giugno 2025.

In base all'art. 6 della Legge 25 gennaio 1994 n.70, il termine per la presentazione del MUD è fissato in 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione; pertanto la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il giorno 28 giugno 2025.

Chi deve presentare il MUD?

L'obbligo riguarda:

  • Imprese ed enti che producono, trasportano, recuperano o smaltiscono rifiuti

  • Imprese ed enti che producono rifiuti pericolosi

  • Imprese con più di 10 dipendenti che generano rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali

  • Intermediari e commercianti di rifiuti senza detenzione

  • Consorzi e sistemi riconosciuti per il recupero e riciclaggio di rifiuti specifici

Esenzioni:

  • Imprenditori agricoli con volume d'affari inferiore a 8.000 euro.

  • Imprese che trasportano i propri rifiuti (iscritte alla cat. 2-bis dell'Albo Gestori Ambientali)

  • Imprese con meno di 10 dipendenti che producono solo rifiuti non pericolosi

Modalità di Presentazione e Scadenza

Il MUD deve essere trasmesso entro il 28 giugno 2025 esclusivamente in modalità telematica tramite:

La trasmissione avviene tramite la Camera di Commercio competente ed è soggetta al pagamento di un diritto di segreteria.

La Comunicazione Rifiuti Urbani va inviata su www.mudcomuni.it

La Comunicazione Produttori di AEE deve essere trasmessa su www.registroaee.it

Principali novità del MUD 2025

Secondo il documento ufficiale del Ministero e gli allegati tecnici, le principali novità del MUD 2025 includono:

  • Scheda Materiali Secondari (Scheda MAT): aggiunta del campo “Ammendante compostato con fanghi (ACF)”, in conformità al D.Lgs. 75/2010.

  • Aggiornamenti delle istruzioni di compilazione:

    • Inserimento del codice ATECO 96.02.03 in seguito alle modifiche del D.Lgs. 213/2022 all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006.

    • Allineamento del calcolo del numero degli addetti con gli aggiornamenti normativi legati a RENTRI (art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006).

    • Correzioni e adeguamenti normativi per garantire coerenza con la normativa vigente e le delibere ARERA sui costi di gestione dei rifiuti urbani.

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