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LAVORATRICI MADRI

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con la sua nota n. 5944 dell’8 luglio 2025, fornisce indicazioni operative per uniformare sul territorio nazionale la gestione dei provvedimenti di interdizione dal lavoro nei confronti delle lavoratrici madri, nei periodi ante e post partum, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 151/2001.

Il documento dell’INL non introduce nuove norme o misure ma ha lo scopo di garantire una coerenza operativa tra gli Uffici Territoriali, illustrando responsabilità ed iter procedurale e chiarendo casi ricorrenti, con l’obiettivo di garantire una tutela effettiva della salute di madre e bambino in presenza di mansioni a rischio o complicazioni della gravidanza.

LE FASI DELL’INTERDIZIONE DAL LAVORO PER TUTELA DELLA MATERNITÀ

  • Fase iniziale - Presentazione dell’istanza e documentazione necessaria: il procedimento si avvia con la presentazione di un’istanza per la richiesta di interdizione, che può essere inoltrata dalla lavoratrice interessata oppure direttamente dal datore di lavoro sul portale INL, a cui allegare: certificato medico di gravidanza o certificazione di nascita, indicazione dettagliata della mansione svolta dalla lavoratrice, documento d’identità del richiedente.


    Nel caso in cui sia il datore di lavoro a richiedere l’interdizione, è necessario motivare l’impossibilità di assegnare la lavoratrice a mansioni alternative compatibili, eventualmente allegando lo stralcio del documento di valutazione dei rischi aziendale che evidenzi l’esposizione a fattori di rischio per la maternità.

  • Fase istruttoria e verifica dei presupposti normativi: l’Ispettorato Territoriale del Lavoro esamina la documentazione per verificare le condizioni previste dall’art. 17, comma 2 del D.Lgs. 151/2001:

    • condizioni di lavoro o ambientali ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;

    • impossibilità di ricollocazione della lavoratrice verso altre mansioni prive di pericoli e compatibili con lo stato di gravidanza.

  • Fase valutativa dei rischi e condizioni per l’interdizione automatica: in questa fase si vanno ad analizzare concretamente le condizioni di lavoro della lavoratrice sulla base della documentazione fornita, partendo dallo stralcio del DVR presentato dal datore di lavoro. Vengono quindi analizzati: l’ambiente di lavoro, gli orari, l’organizzazione ed i fattori di rischio (es. esposizione a rumore, vibrazioni, agenti chimici o biologici, posture incongrue, movimentazione manuale dei carichi) per verificare che le condizioni di lavoro della futura mamma lavoratrice rientrino tra i casi dell’allegato 1 della nota n. 5944 dell’8 luglio 2025 che raggruppa gli Allegati A, B, C del D.Lgs. 151/2001 contenenti le diverse categorie di rischio che esenzionano la lavoratrice dalla propria mansione.

Per gli altri casi, la valutazione procede affinché l’esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata ma “laddove non sia possibile eliminare il rischio e non sia praticabile lo spostamento…ad una mansione compatibile”, il datore di lavoro è tenuto a trasmettere l’istanza di interdizione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro, il quale, una volta ricevuta la documentazione completa, ha l’obbligo di adottare il relativo provvedimento di interdizione entro 7 giorni “dalla ricezione della documentazione completa”.

VALUTAZIONE DELLO SPOSTAMENTO AD ALTRA MANSIONE

La nota INL N. 5944/2025 affronta anche il tema del cambio di mansione come alternativa all’interdizione.Tale possibilità deve essere praticabile e sostenibile, senza causare oneri per la lavoratrice né un carico organizzativo gravoso per l’azienda.Sebbene la valutazione spetti al datore di lavoro in quanto unico soggetto in grado di conoscere l’effettiva organizzazione della propria azienda, l’Ispettorato si riserva di effettuare verifiche nei casi eccezionali in base alla particolarità della singola fattispecie.

CASI PARTICOLARI: POSTURA ERETTA PROLUNGATA

Uno dei chiarimenti più significativi fornito dalla nota INL riguarda le attività lavorative che comportano una stazione eretta prolungata, come nel caso di commesse e addette alla vendita. L’INL precisa che anche in presenza di deambulazione, se la lavoratrice è costretta a restare in piedi per oltre metà dell’orario di lavoro, si configura una posizione particolarmente affaticante rientrante tra i casi tutelati dall’allegato A, lettera G) del D.Lgs. 151/2001.In questi casi, l’organo ispettivo dovrà emettere un provvedimento di interdizione dal lavoro in quanto periodi prolungati in piedi durante la giornata lavorativa determinano per le donne un maggior rischio di parto prematuro.

COMPARTO SCUOLA

Un chiarimento importante riguarda l’ambito scolasticol’interdizione è automatica per educatrici di asilo nido, insegnanti della scuola dell’infanzia e primaria, mentre deve essere valutata nel caso di insegnanti di scuola secondaria. In presenza di sospensione dell’attività didattica (es. nei mesi estivi), l’interdizione non è giustificata, in quanto viene meno l’esposizione effettiva ai fattori di rischio.


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