CEI 11-27:2025 – Lavori elettrici
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CEI 11-27:2025 – Lavori elettrici
Nuova edizione della norma in vigore dal 01 novembre 2025
È stata pubblicata dal Comitato Elettrotecnico Italiano la VIa edizione della Norma CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici”.
La norma è in vigore dal 01/11/2025 e sostituisce completamente la versione del 2021 (che resta tuttavia applicabile fino al 29/05/2026).
La norma si applica alle operazioni ed alle attività lavorative sugli impianti elettrici, ad essi connesse e vicino ad essi, compresi i lavori sotto tensione su impianti a tensione fino a 1.000 V in c.a. e 1.500 V in c.c.
La norma deve essere applicata in tutti i lavori in cui sia presente rischio elettrico, compresi quindi i lavori non elettrici eseguiti tra la distanza limite di vicinanza e quella limite di prossimità da parti attive in tensione non protette o non sufficientemente protette come previsto nel D.Lgs. 81/08.
LE PRINCIPALI NOVITÀ
Le principali novità sono le seguenti:
• acronimi e definizioni delle figure professionali coinvolte;
• definizioni di attività lavorativa, di lavoro, di supervisione;
• distanze di lavoro;
• nuovi allegati informativi sui “Pericoli degli archi elettrici” (Arc Flash) e “Disposizioni dell’emergenza”.
FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE
La norma CEI 11-27:2025 riporta le definizioni delle seguenti figure:
• GI (Gestore Impianto): è l’URI della norma del 2021, ha la responsabilità complessiva dell’impianto elettrico, è colui che può decidere di far attuare gli interventi di manutenzione necessari, ed è quindi identificabile ad esempio nel proprietario, datore di lavoro, titolare, ma può essere anche un soggetto terzo designato da essi.
• RI (Responsabile dell’Impianto): si tratta della persona designata alla conduzione dell’impianto elettrico durante l’attività lavorativa.
• GL (Gestore programmazione lavoro): il “vecchio” URL (Unità Responsabile del Lavoro), ossia la persona che programma e organizza il lavoro elettrico, pertanto c’è sempre.
• RLE (Responsabile del Lavoro elettrico): quello che nell’edizione 2021 era PL (Preposto Lavori), persona che gestisce le attività e garantisce che vengano svolte in sicurezza.
• LAV (Lavoratore): è la persona che svolge l’attività lavorativa
DISTANZE DI LAVORO
La norma CEI 11-27:2025 introduce un maggior dettaglio sulle distanze, rimandando anche a due specifici allegati informativi per le applicazioni e le illustrazioni.
In particolare troviamo le definizioni e le rappresentazioni di:
• Distanza limite per il lavoro sotto tensione
• Distanza limite di prossimità
• Distanza limite di vicinanza (lavoro non elettrico)
• Distanza di lavoro minima
• Distanza ergonomica
• Distanza dell’apparecchiatura
La norma introduce due nuovi allegati: “Pericoli degli archi elettrici” e “Disposizioni dell’emergenza”
• Allegato I “Pericoli degli archi elettrici”: ogni volta che viene svolto un lavoro nella zona di prossimità di un impianto elettrico o nei lavori sotto tensione è necessario che il Datore di Lavoro effettui la valutazione dei rischi, tenendo in considerazione anche il rischio di arco elettrico che, sebbene sia un evento raro, non si può escludere che possa verificarsi.
• Allegato J “Disposizioni per l’emergenza”: in questo allegato vengono elencati, a titolo di esempio, le disposizioni che GI può prendere in considerazione, scelte sulla base dei risultati della valutazione dei rischi.
FORMAZIONE DEGLI ADDETTI AI LAVORI ELETTRICI
La norma CEI 11-27:2025 mantiene la suddivisione dei già noti livelli: 1A, 2A, 1B e 2B, e specifica che l’attività formativa, per quanto attiene le parti teoriche, può essere svolta mediante corsi frontali o in videoconferenza in modalità sincrona (non è ammessa la modalità e-learning).
La formazione rivolta agli addetti ai lavori elettrici PES PAV PEI deve essere strutturata comprendendo:
• Corsi frontali o a distanza per le parti teoriche.
• Addestramento Operativo, attraverso simulazioni, affiancamento e/o altre iniziative utili alla corretta applicazione (pratica) delle procedure operative previste dalla norma. Lo scopo dell’Addestramento Operativo è di completare la formazione teorica con le conoscenze pratiche necessarie agli addetti ai lavori elettrici PES PAV PEI per eseguire le procedure operative previste dalla norma in sicurezza.
Spetterà al Datore di Lavoro definire le iniziative aggiuntive che possono risultare utili ai lavoratori in base a quelle che sono le specifiche attività con rischio elettrico che andranno ad effettuare.
La norma prevede che gli addetti ai lavori elettrici svolgano un aggiornamento della formazione di almeno 4 ore ogni 5 anni, sia per la parte relativa ai lavori fuori tensione ed in prossimità che per la parte dei lavori sotto tensione.


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