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Nuovo Accordo Unico Stato Regioni Formazione del 17.04.2025 - dettagli

La Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano nella sua seduta del 17 aprile 2025 ha approvato il nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione, finalizzato all’individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08.

Il nuovo accordo unico si compone di circa 140 pagine ed è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore il 24.05.2025.

Tra le novità principali che emergono da una prima lettura ed analisi, possiamo riassumere i seguenti aspetti: 

  • Obbligo formativo per i datori di lavoro: tutti i datori di lavoro, anche quelli che non ricoprono il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), devono frequentare un corso di formazione della durata minima di 16 ore, con aggiornamento quinquennale di almeno 6 ore. Tale corso dovrà essere frequentato entro il 23 maggio 2027. Per i datori di lavoro di imprese affidatarie in cantieri temporanei o mobili è previsto un modulo aggiuntivo di 6 ore.

  • Formazione per i datori di lavoro con incarico diretto di RSPP: il corso di formazione passa da 16, 32, 48 ore a 16 o 24 ore (composte da un modulo base di 8 ore e da un modulo specifico di 12 o 16 ore a seconda del comparto di appartenenza), con un aggiornamento obbligatorio quinquennale che passa da 6, 10, 14 ore a 8 ore per tutti i comparti. Il datore di lavoro con incarico diretto di RSPP deve comunque frequentare anche il corso da datore di lavoro di 16 ore.

  • Formazione dei preposti: la durata del corso per i preposti passa da 8 a 12 ore, con un aggiornamento biennale obbligatorio. La formazione deve essere svolta in presenza o in videoconferenza sincrona (modalità che viene riconosciuta equivalente). E’ esclusa la modalità asincrona. Se il preposto ha effettuato la formazione l’ultimo aggiornamento prima del 24.05.2023, deve frequentare corso di aggiornamento entro il 23 maggio 2026.

  • Formazione per lavoratori che operano in ambienti sospetti di inquinamento o spazi confinati: tale formazione viene regolamentata con un corso di formazione della durata minima di 12 ore, con aggiornamenti obbligatori quinquennali della durata minima di 4 ore. I corsi devono essere frequentati entro il 23 maggio 2026. I corsi di formazione già erogati al 24.05.2025, i cui contenuti siano conformi al nuovo accordo 2025 sono riconosciuti come crediti formativi. Il relativo aggiornamento quinquennale deve essere calcolato dalla data di fine corso riportata nell’attestato.

  • Addestramento macchine operatrici: tra le macchine operatrici per cui è previsto l’addestramento vengono incluse alcune macchine, fra cui i carri raccoglifrutta, i caricatori per la movimentazione di materiali ed i carriponte. Anche per queste nuove macchine regolamentate, i corsi devono essere frequentati entro il 23 maggio 2026. Anche per queste nuove macchine regolamentate, i corsi di formazione già erogati al 24.05.2025, i cui contenuti siano conformi al nuovo accordo 2025 sono riconosciuti come crediti formativi ed il relativo aggiornamento quinquennale deve essere calcolato dalla data di fine corso riportata nell’attestato. 

  • Verifica finale di apprendimento: al termine di tutti corsi di formazione per lavoratori, preposti e dirigenti, è obbligatoria una verifica finale di apprendimento, scritta o orale, come condizione necessaria per il rilascio dell'attestato di frequenza valido su tutto il territorio nazionale.

  • Verifica efficacia: diventa obbligatorio prevedere nel tempo una verifica dell’efficacia della formazione erogata, mediante un’analisi infortunistica aziendale oppure questionari di autovalutazione da somministrare ai lavoratori per la verifica dell'acquisizione di comportamenti sicuri oppure mediante compilazione di check-list di valutazione per l'osservazione dei comportamenti dei lavoratori.

Tale accordo non contempla la regolamentazione dei corsi per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, dei corsi per addetti antincendio, dei corsi per addetti primo soccorso, dei corsi per lavori in quota.

L’Accordo è entrato in vigore il 24 maggio 2025 (giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale). In fase di prima applicazione e comunque non oltre il 24.05.2026, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsto dagli Accordi Stato-Regioni precedenti, abrogati dal nuovo Accordo. Si tratta quindi di un periodo transitorio che permetterà di organizzare l’erogazione dell’attività formativa secondo i criteri del nuovo Accordo del 2025.



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