FORMAZIONE SICUREZZA PER I DOCENTI DI SCUOLE E UNIVERSITÀ: INTERPELLO N. 1/2025
- audioplusmarketing
- 28 ott
- Tempo di lettura: 2 min
Interpello n.1/2025 del 18/09/2025
L’Interpello n. 1/2025 del 18/09/2025 “Percorsi formativi in materia di sicurezza per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado e delle Università” ha chiarito che il personale docente può seguire corsi di formazione per rischio basso se la valutazione dei rischi lo consente, anche se il settore Istruzione è classificato a rischio medio.
Nella fattispecie l’Università degli Studi di Udine ha posto un quesito alla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro riguardo al personale docente non esposto a rischi medi o alti, con l’obiettivo di capire se è possibile per tali figure frequentare i corsi come rischio basso, seppure in presenza di una classificazione ATECO (sezione P – Istruzione, codice 85) che inquadra il comparto come a rischio medio.
Il quadro normativo di riferimento è rappresentato dai seguenti estremi legislativi:
Art. 37, comma 1, lettera b) D.Lgs. 81/08 e s.m. e i.: Il datore di lavoro deve garantire a ogni lavoratore una formazione completa e adeguata in materia di salute e sicurezza, con particolare attenzione ai rischi legati alle mansioni svolte, ai possibili danni connessi e alle misure di prevenzione e protezione da adottare
Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025: nella Parte II, § 2.1 – Corso per Lavoratori, è previsto che la formazione specifica sia calibrata sui rischi individuati dalla valutazione dei rischi, con durata minima di 4, 8 o 12 ore in funzione delle mansioni e dei danni potenziali, sulla base delle corrispondenze ATECO 2007. Nella Parte II, § 2.1.1 si specifica che “I lavoratori a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso…Rimane comunque salvo l’obbligo del datore di lavoro di assicurare la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi”
Classificazione ATECO 2007: il settore Istruzione (sezione P, codice 85) è classificato come attività a rischio medio, con formazione specifica di almeno 8 ore.
Interpello n. 11 del 24 ottobre 2013: “la formazione – che dev’essere “sufficiente ed adeguata” – va riferita all’effettiva mansione svolta dal lavoratore, considerata in sede di valutazione dei rischi; pertanto la durata del corso può prescindere dal codice ATECO di appartenenza dell’azienda”.
La Commissione ha confermato che il personale docente può partecipare a corsi di formazione specifica progettati per la categoria di rischio basso, purché la valutazione dei rischi aziendale effettuata dal datore di lavoro evidenzi che l’attività lavorativa svolta non comporti, anche saltuariamente, un rischio medio o alto. Non è quindi la classificazione generale del settore ATECO a determinare automaticamente il livello di formazione richiesto, ma l’analisi specifica dei rischi connessi alle mansioni effettivamente svolte.


Commenti