Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

8 luglio 2009

L’art. 47 del D. Lgs. 81/08 stabilisce che in tutte le aziende, o unità produttive, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza deve essere eletto o designato dai lavoratori e non nominato dal datore di lavoro.

Nelle aziende o unità produttive il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno, oppure qualora i lavoratori non prendano alcuna iniziativa ovvero nessuno dei lavoratori si candidi ad essere eletto quale rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, viene individuato per più aziende in ambito territoriale o comparto produttivo secondo quanto previsto dall’articolo 48, qualora gli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria non eleggano i loro rappresentanti territoriali, allora le aziende devono partecipare al fondo istituito presso l’INAIL che opera a favore della realtà in cui la contrattazione nazionale o integrativa non preveda o costituisca sistemi di rappresentanza dei lavoratori.

Le aziende finanziano il fondo con un contributo pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l’azienda ovvero l’unità produttiva.

Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori nonchè il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per espletare le funzioni sono stabiliti dalla contrattazione collettiva.

E’ utile ricordare che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza eletto o designato tra i lavoratori deve obbligatoriamente partecipare ad un corso di formazione di 32 ore sui temi della sicurezza sul lavoro. L’art. 18, comma 1 lettera a) stabilisce che il datore di lavoro e i dirigenti che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; la comunicazione deve avvenire entro il 31 marzo di ogni anno rilevando la situazione al 31 dicembre dell’anno precedente. Solo per il 2009 in sede di prima applicazione il termine del 31 marzo è spostato al 16 agosto.

Per la comunicazione è stata predisposta un’apposita procedura on line accessibile dal sito INAIL (punto cliente) fornendo le modalità per l’accesso all’applicazione sia da parte delle aziende assicurate INAIL sia dalle aziende non assicurate INAIL e sia da parte dei consulenti del lavoro incaricati dalle aziende per l’effettuazione delle comunicazioni; qualora non si riesca ad effettuare la trasmissione per problemi tecnici, si potrà inviare eccezzionalmente la comunicazione via FAX al numero 800 857657.

Per la mancata comunicazione è prevista una sanzione amministrativa di € 500,00. I datori di lavoro che hanno già inviato la comunicazione all’INAIL, utilizzando canali diversi, devono ripetere l’invio utilizzando la procedura prima descritta. Qualora nelle aziende non fosse stato eletto o designato
alcun rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la comunicazione annuale all’INAIL non deve essere fatta.

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