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	<title>Gruppo Audioplus Online</title>
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		<title>Corsi di aggiornamento per R.S.P.P. &#8220;Datori di Lavoro&#8221;</title>
		<link>http://www.gruppoaudioplus.it/2012/01/27/corsi-di-aggiornamento-per-r-s-p-p-datori-di-lavoro/</link>
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		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audioplus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corsi di formazione]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina e sicurezza del lavoro]]></category>

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		<description><![CDATA[Come anticipato già in precedenza, la &#8220;Conferenza Stato-Regioni&#8221; ha recentemente approvato importanti adempimenti per le imprese in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare sono stati definiti i requisiti minimi formativi per poter continuare a svolgere il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). In allegato viene riportata una tabella dal titolo &#8220;DATORI DI LAVORO&#8221; (verificata e vagliata con enti competenti al controllo) indicante le ore di formazione alle quali devono sottoporsi i datori di lavoro, già nominati R.S.P.P. che hanno frequentato solo ed esclusivamente il corso di 16 ore dettato dal D.M. 16/01/1997. In tale contesto rientrano inoltre i datori di lavoro nominatisi all&#8217;ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro prima del 31/12/1996 i quali non erano obbligati neanche alla frequenza del suddetto corso. Tutti questi soggetti avranno l&#8217;obbligo di aggiornare ogni 5 anni la propria formazione partecipando a corsi della durata di 6-10-14 ore a seconda dell&#8217;attività svolta (vedi classificazioni ATECO allegate). ATECO rischio basso corrisponde ad un aggiornamento di 6 ore, ATECO rischio medio corrisponde ad un aggiornamento di 10 ore, ATECO rischio alto corrisponde ad un aggiornamento di 14 ore. In tabella sono indicate inoltre le ipotesi riguardanti i datori di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.gruppoaudioplus.it/wp-content/uploads/2011/11/formazione.gif"><img class="alignleft size-medium wp-image-1020" title="formazione" src="http://www.gruppoaudioplus.it/wp-content/uploads/2011/11/formazione-300x262.gif" alt="" width="201" height="175" /></a>Come anticipato già in precedenza, la &#8220;Conferenza Stato-Regioni&#8221; ha recentemente approvato importanti adempimenti per le imprese in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare sono stati definiti i requisiti minimi formativi per poter continuare a svolgere il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).<br />
In allegato viene riportata una tabella dal titolo &#8220;DATORI DI LAVORO&#8221; (verificata e vagliata con enti competenti al controllo) indicante le ore di formazione alle quali devono sottoporsi i datori di lavoro, già nominati R.S.P.P. che hanno frequentato solo ed esclusivamente il corso di 16 ore dettato dal D.M. 16/01/1997.<br />
In tale contesto rientrano inoltre i datori di lavoro nominatisi all&#8217;ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro prima del 31/12/1996 i quali non erano obbligati neanche alla frequenza del suddetto corso.<br />
Tutti questi soggetti avranno l&#8217;obbligo di aggiornare ogni 5 anni la propria formazione partecipando a corsi della durata di 6-10-14 ore a seconda dell&#8217;attività svolta (vedi classificazioni ATECO allegate).<br />
ATECO rischio basso corrisponde ad un aggiornamento di 6 ore, ATECO rischio medio corrisponde ad un aggiornamento di 10 ore, ATECO rischio alto corrisponde ad un aggiornamento di 14 ore. In tabella sono indicate inoltre le ipotesi riguardanti i datori di lavoro che si nominano &#8220;ex novo&#8221; R.S.P.P. per i quali le ore di formazione assumono carattere molto più impegnativo. Gruppo Audioplus S.r.l., essendo ente accreditato presso la Regione Lombardia, organizzerà tali corsi di aggiornamento predisponendo apposite liste di attesa. Per ulteriori informazioni, costi e iscrizioni è necessario contattare il nostro Responsabile Ufficio Ambiente e Sicurezza Marco Clerici: tel. 0381 88699, fax 0381 691129.</p>
<p style="text-align: justify;">Allegati:</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.gruppoaudioplus.it/wp-content/uploads/2012/02/DATORI-DI-LAVORO.doc">DATORI DI LAVORO</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.gruppoaudioplus.it/wp-content/uploads/2012/02/ATECO-Rischio-Basso.doc">ATECO Rischio Basso</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.gruppoaudioplus.it/wp-content/uploads/2012/02/ATECO-Rischio-Medio.doc">ATECO Rischio Medio</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.gruppoaudioplus.it/wp-content/uploads/2012/02/ATECO-Rischio-Alto.doc">ATECO Rischio Alto</a></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Gruppo Audioplus Informa: 24.01.12</title>
		<link>http://www.gruppoaudioplus.it/2012/01/24/gruppo-audioplus-informa-24-01-12/</link>
		<comments>http://www.gruppoaudioplus.it/2012/01/24/gruppo-audioplus-informa-24-01-12/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audioplus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medicina e sicurezza del lavoro]]></category>

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		<description><![CDATA[Denuncia periodica degli imballaggi del mese precedente Il 20 febbraio 2012 è l’ultimo giorno per i produttori o gli utilizzatori di imballaggi iscritti al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e in regime di dichiarazione mensile per presentare la denuncia e calcolare, sulla base delle fatture emesse o dei documenti ricevuti, il contributo prelevato o dovuto nel mese precedente, distinguendo gli importi relativi a ciascuna tipologia di materiali e indicando il relativo consorzio di appartenenza. Gli importi relativi alla dichiarazione presentata dovranno essere versati al CONAI entro i successivi 90 giorni su uno o più dei sei conti correnti bancari, ognuno relativo a una tipologia di materiali (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica, vetro). Data scadenza Soggetto Periodicità Prossima scadenza 20/02/2012 Produttori o utilizzatori di imballaggi iscritti al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e in regime di dichiarazione mensile Mensile 20 marzo 2012 Formazione. Dalla Conferenza permanente i corsi per lavoratore e datore La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione e dell’aggiornamento delle lavoratrici e dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti, dei cosiddetti autonomi nonché dei datori di lavoro per lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e di protezione dai rischi : questi i contenuti dei due accordi della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.gruppoaudioplus.it/wp-content/uploads/2010/10/logo1.png"><img class="alignleft size-full wp-image-482" title="gruppo audioplus informa" src="http://www.gruppoaudioplus.it/wp-content/uploads/2010/10/logo1.png" alt="gruppo audioplus informa" width="210" height="66" /></a>Denuncia periodica degli imballaggi del mese precedente</strong><br />
Il 20 febbraio 2012 è l’ultimo giorno per i produttori o gli utilizzatori di imballaggi iscritti al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e in regime di dichiarazione mensile per presentare la denuncia e calcolare, sulla base delle fatture emesse o dei documenti ricevuti, il contributo prelevato o dovuto nel mese precedente, distinguendo gli importi relativi a ciascuna tipologia di materiali e indicando il relativo consorzio di appartenenza. Gli importi relativi alla dichiarazione presentata dovranno essere versati al CONAI entro i successivi 90 giorni su uno o più dei sei conti correnti bancari, ognuno relativo a una tipologia di materiali (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica, vetro).</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="89">
<p align="center"><strong>Data scadenza</strong></p>
</td>
<td valign="top" width="303">
<p align="center"><strong>Soggetto</strong></p>
</td>
<td valign="top" width="117">
<p align="center"><strong>Periodicità</strong></p>
</td>
<td valign="top" width="146">
<p align="center"><strong>Prossima scadenza</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="89">
<p align="center">20/02/2012</p>
</td>
<td valign="top" width="303">Produttori o utilizzatori di imballaggi iscritti al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e in regime di dichiarazione mensile</td>
<td valign="top" width="117">
<p align="center">Mensile</p>
</td>
<td valign="top" width="146">
<p align="center">20 marzo 2012</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify;"><strong>Formazione. Dalla Conferenza permanente i corsi per lavoratore e datore</strong><br />
La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione e dell’aggiornamento delle lavoratrici e dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti, dei cosiddetti autonomi nonché dei datori di lavoro per lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e di protezione dai rischi : questi i contenuti dei due accordi della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 21 dicembre 2011 (<em>in Gazzetta Ufficiale dell’11 gennaio 2011, n. 8</em>).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Il rischio consentito nei lavori in quota</strong><br />
Il lavoro in quota, in merito all’uso delle attrezzature di lavoro, è stato inizialmente disciplinato dal D. Lgs. n. 235/2003, di recepimento della direttiva 2001/45/CE, nell’ottica di una riduzione al minimo dei rischi professionali in ambienti di lavoro. D’altro canto, l’obiettivo della “<em>eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico</em>” ha costituito una delle misure generali di tutela previste dall’art. 15, comma 1, lettera <em>c),</em> D. Lgs. n. 81/2008. Il D. Lgs. n. 81/2008 ha confermato la disciplina previgente, dettando le prescrizioni minime specifiche per l’uso delle scale a pioli, dei ponteggi e dei sistemi a fune nei lavori temporanei in quota. Occorre comprendere, però, quali sono le fasce di rischio professionale consentito, come deve essere effettuata la valutazione dei rischi e come è strutturato il sistema sanzionatorio in caso di omessa o insufficiente valutazione.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Incentivi INAIL</strong><br />
È stato pubblicato il comunicato INAIL relativo al nuovo bando 2011 diretto a finanziare progetti volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, in attuazione dell’art. 5, D. Lgs. n. 81/2008. Le risorse complessivamente disponibili ammontano a 205 milioni di euro, ripartiti fra le singole Regioni in funzione del numero degli addetti e del rapporto di gravità degli infortuni. A essere interessate sono tutte le imprese (anche quelle individuali), con sede in Italia e iscritte alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (<em>in Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2011, n.300</em>).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Responsabilità e delega</strong><br />
Non può farsi carico a un soggetto al quale non è stato attribuito il compito di diretta sorveglianza il verificarsi di un infortunio che è collegato a un profilo di colpa di tal genere. Solo ove si dimostrasse che questi era a conoscenza dell’utilizzo nel cantiere di prassi lavorative contrarie al piano di sicurezza, potrebbe essere chiamato a rispondere per non essersi attivato a interrompere tale prassi illegittima e pericolosa (<em>Cassazione Penale</em>).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Sicurezza in caso di incendio</strong><br />
Il decreto del Ministero dell’interno 6 dicembre 2011 ha apportato alcune modifiche al decreto ministeriale 3 novembre 2004 in materia di installazione e di manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso di incendio. In particolare, nel modificare l’art. 5, è stato allungato a 8 anni (in luogo degli originali 6 anni dall’entrata in vigore del D.M.  3 novembre 2004) il termine dato al titolare delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco per la sostituzione dei dispositivi di apertura manuale delle porte installate lungo le vie di esodo non muniti di marcatura CE (<em>in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2011, n. 299</em>).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>SISTRI. Nuova proroga del termine relativo alla comunicazione</strong><br />
Per effetto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 12 novembre 2011, slitta al 30 aprile 2012 il termine di presentazione della comunicazione SISTRI (il cosiddetto “MUDino”), precedentemente fissato al 31 dicembre 2011. Lo stesso provvedimento stabilisce che, per il 2012, i soggetti obbligati debbano presentare la comunicazione SISTRI, riferita ai mesi precedenti all’avvio della fase di piena operatività del sistema per la tracciabilità dei rifiuti, entro 6 mesi da questa data. Per effetto dell’ennesima proroga della fase di sperimentazione del SISTRI, anche nel 2012 si verrà quindi a creare una situazione molto difficile da gestire : da un lato, le imprese e gli enti per cui la piena operatività del SISTRI decorrerà dal 2 aprile saranno tenuti a presentare la comunicazione SISTRI riferita ai primi mesi del 2012 entro il 2 ottobre; dall’altro, i produttori di rifiuti pericolosi che non hanno più di 10 dipendenti, per i quali l’operatività del SISTRI si avrà a partire da una data non ancora definita, ma successiva al 1° giugno, la data di effettuazione della dichiarazione potrebbe slittare al 2013.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>MUD 2012</strong><br />
Il <em>decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre</em> <em>2011</em> reca sostituzione della modulistica di dichiarazione ambientale <em>ex</em> Allegato al D.P.C.M. 27 aprile 2010, come dovrà essere utilizzata per le dichiarazioni da presentarsi entro il 30 aprile 2012 con riferimento all’anno 2011 (<em>in S.O. n. 283 alla G.U. del 30 dicembre 2011, n. 303</em>).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Decreto mille proroghe</strong><br />
Tra le materie ambientali oggetto del <em>decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216</em> (cosiddetto “mille proroghe”) rientrano la soppressione degli ATO (ambiti territoriali ottimali) di acqua e rifiuti, il termine per aderire al SISTRI, i trasporti di rifiuti pericolosi, i conferimenti, anche in un’unica soluzione, di rifiuti a un circuito organizzato di raccolta, le attività di raccolta, di spezzamento e di trasporto dei rifiuti in Campania, il divieto di immissione in discarica dei rifiuti con PCI (Potere Calorifico Inferiore) &gt; 13.000 kj/kg, l’esenzione da rispetto dei valori limite previsti dall’Allegato II, al D. Lgs. n. 161/2006, a favore dei prodotti (solventi, pitture e vernici) elencati nel relativo Allegato I (<em>in Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2011, n. 302</em>).</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Formazione lavoratori e datore di lavoro RSPP: accordi Stato-Regioni in G.U.</title>
		<link>http://www.gruppoaudioplus.it/2012/01/16/formazione-lavoratori-e-datore-di-lavoro-rspp-accordi-stato-regioni-in-g-u/</link>
		<comments>http://www.gruppoaudioplus.it/2012/01/16/formazione-lavoratori-e-datore-di-lavoro-rspp-accordi-stato-regioni-in-g-u/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 14:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audioplus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medicina e sicurezza del lavoro]]></category>

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		<description><![CDATA[ROMA – Pubblicati in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale  n. 8 del 11-1-2012, gli accordi sanciti il 21 dicembre dalla Conferenza Stato Regioni e relativi alla formazione sicurezza lavoratori e ai corsi di formazione per datore di lavoro – RSPP. Questi i testi pubblicati alle relative pagine in Gazzetta Ufficiale. 1) “Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento,  Allegato  A) parte  integrante del presente atto, relativo alla formazione dei lavoratori, ai sensi  dell’articolo  37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81“. Il presente accordo disciplina, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del  D. Lgs. 9 aprile 2008  n. 81, e successive modifiche e integrazioni (di seguito D. Lgs. n. 81/08), la durata, i  contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell’aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera  a), dei preposti e dei dirigenti, nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, del medesimo D. Lgs. n. 81/08. La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto  facoltativa, costituisce corretta applicazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.gruppoaudioplus.it/wp-content/uploads/2012/01/gazzetta_ufficiale.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1048" title="gazzetta_ufficiale" src="http://www.gruppoaudioplus.it/wp-content/uploads/2012/01/gazzetta_ufficiale-300x200.jpg" alt="" width="207" height="138" /></a>ROMA – Pubblicati in<strong> Gazzetta Ufficiale – Serie Generale  n. 8 del 11-1-2012</strong>, gli accordi sanciti il<strong> 21 dicembre</strong> dalla Conferenza Stato Regioni e relativi alla formazione sicurezza lavoratori e ai corsi di formazione per datore di lavoro – RSPP.</p>
<p style="text-align: justify;">Questi i testi pubblicati alle relative pagine in Gazzetta Ufficiale.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1) </strong>“Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento,  Allegato  A) parte  integrante del presente atto, relativo alla <strong>formazione dei lavoratori, ai sensi  dell’articolo  37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</strong>“.</p>
<p style="text-align: justify;">Il presente accordo <strong>disciplina</strong>, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del  D. Lgs. 9 aprile 2008  n. 81, e successive modifiche e integrazioni (di seguito D. Lgs. n. 81/08), la durata, i  contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell’aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera  a), dei preposti e dei dirigenti, nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, del medesimo D. Lgs. n. 81/08.</p>
<p style="text-align: justify;">La <strong>applicazione</strong> dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto  facoltativa, costituisce corretta applicazione dell’articolo 37, comma 7, del D. Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovrà dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o  preposti una formazione “adeguata e specifica”.</p>
<p style="text-align: justify;">La <strong>formazione di cui al presente accordo</strong> è distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D. Lgs n.  81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D. Lgs. n. 81/08  preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la  formazione oggetto del presente accordo, così come l’addestramento di cui al comma 5 dell’articolo 37 del D. Lgs. n. 81/08.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Fino all’attuazione delle disposizioni</strong> di cui all’art. 3, comma 13, del  D. Lgs.  81/08,  il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, l’articolazione dei percorsi  formativi  di  seguito  individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai fini di un <strong>migliore adeguamento delle modalità di apprendimento e formazione  all’evoluzione dell’esperienza e della tecnica</strong> e nell’ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l’impiego di piattaforme <em>e-Learning</em> per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all’Allegato I. La formazione di cui al presente accordo può avvenire sia in aula che nel luogo di lavoro.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Nota:</strong> in coerenza con le previsioni di cui all’articolo 37, comma 12, del D. Lgs. n. 81/08, i corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli  enti  bilaterali, quali definiti all’articolo 2, comma 1, lettera  h),  del  D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni e agli organismi paritetici, così come definiti all’articolo 2, comma  1, lettera ee), del D. Lgs. 81/08, ove esistenti sia nel  territorio  che nel settore nel quale opera l’azienda.  In  mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. Ove la richiesta riceva riscontro  da parte dell’ente bilaterale o dell’organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre  tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli enti bilaterali o agli organismi paritetici. Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall’ente bilaterale o dall’organismo paritetico entro quindici giorni dal  suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione”.</p>
<p style="text-align: justify;">Questi in sintesi i punti centrali dell’accordo:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>requisiti dei docenti;</li>
<li>organizzazione della formazione;</li>
<li>metodologia di insegnamento e apprendimento;</li>
<li>articolazione del percorso formativo dei lavoratori e dei soggetti di cui all’articolo 21 del comma 1 del D. Lgs n. 81/08;</li>
<li>formazione particolare e aggiuntiva per il preposto;</li>
<li>formazione dei dirigenti;</li>
<li>attestati;</li>
<li>crediti formativi;</li>
<li>aggiornamento;</li>
<li>disposizioni transitorie;</li>
<li>riconoscimento della formazione pregressa;</li>
<li>aggiornamento dell’accordo;</li>
<li>allegato I – La formazione via <em>e-Learning</em> sulla sicurezza e salute sul lavoro;</li>
<li>schede rischio basso, medio, alto”.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>2)</strong> “Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui <strong>corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</strong>. (Rep. Atti n. 223/CSR)</p>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>presente accordo disciplina</strong>, ai sensi dell’art. 34 del decreto legislativo 9 aprile  2008, n.  81, e successive modifiche e integrazioni (di  seguito  D. Lgs. n.  81/08), i contenuti e le articolazioni e le modalità di espletamento del percorso formativo e dell’aggiornamento per il Datore di Lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal decreto stesso, i compiti propri  del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (di seguito DLSPP).</p>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>suddetto percorso formativo</strong> contempla corsi di formazione  per DL SPP di durata minima di 16 ore e una massima di 48 ore in funzione della natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle attività lavorative svolte.  Durata e contenuti dei corsi di seguito specificati sono da considerarsi minimi. I soggetti formatori, d’intesa con il datore di lavoro, qualora lo ritengano opportuno, possono organizzare corsi  di durata superiore e con ulteriori  contenuti «specifici» ritenuti migliorativi dell’intero percorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai <strong>fini di un migliore adeguamento delle modalità di apprendimento e formazione  all’evoluzione dell’esperienza e della tecnica</strong> e nell’ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l’impiego di piattaforme <em>e-Learning</em> per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all’Allegato I.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Precisazione:</strong> il corso oggetto del presente accordo non ricomprende la formazione necessaria per svolgere i compiti relativi all’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, e di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza. Per tale formazione si rimanda alle disposizioni indicate all’art. 37, comma 9, e agli articoli 45, comma 2, e 46, comma 3, lettera b), e comma 4, del D. Lgs. n. 81/08″.</p>
<p style="text-align: justify;">Questi i punti centrali dell’accordo:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento;</li>
<li>requisiti dei docenti;</li>
<li>organizzazioni dei corsi: metodologia di insegnamento e apprendimento;</li>
<li>articolazione del percorso formativo;</li>
<li>valutazione e certificazione: aggiornamento;</li>
<li>diffusione delle prassi;</li>
<li>crediti formativi;</li>
<li>adempimenti degli obblighi formativi in caso di esercizio di nuova attività;</li>
<li>disposizioni transitorie;</li>
<li>aggiornamento dell’accordo;</li>
<li>allegato I – La formazione via <em>e-Learning</em> sulla sicurezza e salute sul lavoro;</li>
<li>Schede di rischio basso, medio, alto.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Gruppo Audioplus Informa: 16.01.12</title>
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		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 14:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audioplus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medicina e sicurezza del lavoro]]></category>

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		<description><![CDATA[Denuncia periodica degli imballaggi del mese precedente Il 20 gennaio 2012 è l’ultimo giorno per i produttori o gli utilizzatori di imballaggi iscritti al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e in regime di dichiarazione mensile per presentare la denuncia e calcolare, sulla base delle fatture emesse o dei documenti ricevuti, il contributo prelevato o dovuto nel mese precedente, distinguendo gli importi relativi a ciascuna tipologia di materiali e indicando il relativo consorzio di appartenenza. Gli importi relativi alla dichiarazione presentata dovranno essere versati al CONAI entro i successivi 90 giorni su uno o più dei sei conti correnti bancari, ognuno relativo a una tipologia di materiali (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica, vetro). Data scadenza Soggetto Periodicità Prossima scadenza 20/01/2012 Produttori o utilizzatori di imballaggi iscritti al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e in regime di dichiarazione mensile Mensile 20 febbraio 2012 Denuncia periodica degli imballaggi del trimestre precedente Il 20 gennaio 2012 è l’ultimo giorno per i produttori o gli utilizzatori di imballaggi iscritti al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e in regime di dichiarazione trimestrale per presentare la denuncia e calcolare, sulla base delle fatture emesse o dei documenti ricevuti, il contributo prelevato o dovuto nel trimestre precedente, distinguendo gli importi relativi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.gruppoaudioplus.it/wp-content/uploads/2010/10/logo1.png"><img class="alignleft size-full wp-image-482" title="gruppo audioplus informa" src="http://www.gruppoaudioplus.it/wp-content/uploads/2010/10/logo1.png" alt="gruppo audioplus informa" width="210" height="66" /></a>Denuncia periodica degli imballaggi del mese precedente</strong><br />
Il 20 gennaio 2012 è l’ultimo giorno per i produttori o gli utilizzatori di imballaggi iscritti al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e in regime di dichiarazione mensile per presentare la denuncia e calcolare, sulla base delle fatture emesse o dei documenti ricevuti, il contributo prelevato o dovuto nel mese precedente, distinguendo gli importi relativi a ciascuna tipologia di materiali e indicando il relativo consorzio di appartenenza. Gli importi relativi alla dichiarazione presentata dovranno essere versati al CONAI entro i successivi 90 giorni su uno o più dei sei conti correnti bancari, ognuno relativo a una tipologia di materiali (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica, vetro).</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="89">
<p align="center"><strong>Data scadenza</strong></p>
</td>
<td valign="top" width="303">
<p align="center"><strong>Soggetto</strong></p>
</td>
<td valign="top" width="117">
<p align="center"><strong>Periodicità</strong></p>
</td>
<td valign="top" width="146">
<p align="center"><strong>Prossima scadenza</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="89">
<p align="center">20/01/2012</p>
</td>
<td valign="top" width="303">Produttori o utilizzatori di imballaggi iscritti al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e in regime di dichiarazione mensile</td>
<td valign="top" width="117">
<p align="center">Mensile</p>
</td>
<td valign="top" width="146">
<p align="center">20 febbraio 2012</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify;"><strong>Denuncia periodica degli imballaggi del trimestre precedente</strong><br />
Il 20 gennaio 2012 è l’ultimo giorno per i produttori o gli utilizzatori di imballaggi iscritti al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e in regime di dichiarazione trimestrale per presentare la denuncia e calcolare, sulla base delle fatture emesse o dei documenti ricevuti, il contributo prelevato o dovuto nel trimestre precedente, distinguendo gli importi relativi a ciascuna tipologia di materiali e indicando il relativo consorzio di appartenenza.</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="89">
<p align="center"><strong>Data scadenza</strong></p>
</td>
<td valign="top" width="303">
<p align="center"><strong>Soggetto</strong></p>
</td>
<td valign="top" width="117">
<p align="center"><strong>Periodicità</strong></p>
</td>
<td valign="top" width="146">
<p align="center"><strong>Prossima scadenza</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="89">
<p align="center">20/01/2012</p>
</td>
<td valign="top" width="303">Produttori o utilizzatori di imballaggi iscritti al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e in regime di dichiarazione trimestrale</td>
<td valign="top" width="117">
<p align="center">Trimestrale</p>
</td>
<td valign="top" width="146">
<p align="center">20 aprile 2012</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify;"><strong>Denuncia periodica degli imballaggi dell’anno precedente</strong><br />
Il 20 gennaio 2012 è l’ultimo giorno per i produttori o gli utilizzatori di imballaggi iscritti al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e in regime di dichiarazione semplificata annuale per presentare la denuncia prevista.</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="89">
<p align="center"><strong>Data scadenza</strong></p>
</td>
<td valign="top" width="303">
<p align="center"><strong>Soggetto</strong></p>
</td>
<td valign="top" width="117">
<p align="center"><strong>Periodicità</strong></p>
</td>
<td valign="top" width="146">
<p align="center"><strong>Prossima scadenza</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="89">
<p align="center">20/01/2012</p>
</td>
<td valign="top" width="303">Produttori o utilizzatori di imballaggi iscritti al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e in regime di dichiarazione annuale</td>
<td valign="top" width="117">
<p align="center">Annuale</p>
</td>
<td valign="top" width="146">
<p align="center">20 gennaio 2013</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify;"><strong>Nuova disciplina sulle attrezzature di lavoro</strong><br />
Il 23 gennaio 2012 entra in vigore la disciplina di cui al D.M. 11 aprile 2011 relativa alle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’Allegato VII, D. Lgs. n. 81/2008, nonché sui criteri di abilitazione dei soggetti di cui all’art. 71, comma 13 (art. 6, comma 2, D.M. 11 aprile 2011 come modificato dal D.M. 22 luglio 2011).</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="89">
<p align="center"><strong>Data scadenza</strong></p>
</td>
<td valign="top" width="303">
<p align="center"><strong>Soggetto</strong></p>
</td>
<td valign="top" width="117">
<p align="center"><strong>Periodicità</strong></p>
</td>
<td valign="top" width="146">
<p align="center"><strong>Prossima scadenza</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="89">
<p align="center">23/01/2012</p>
</td>
<td valign="top" width="303">Chiunque</td>
<td valign="top" width="117"></td>
<td valign="top" width="146"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify;"><strong>Versamento annuale per l’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico</strong><br />
Il 31 gennaio 2012 scade il termine entro il quale deve essere effettuato il versamento del premio assicurativo per l’assicurazione contro gli infortuni derivanti dal lavoro svolto in ambito domestico, come prevista dal Capo III, legge n. 493/1999, e attuata dal D.M. 15 settembre 2000 (<em>art. 4, comma 4, D.M. 15 settembre 2000</em>).</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="89">
<p align="center"><strong>Data scadenza</strong></p>
</td>
<td valign="top" width="303">
<p align="center"><strong>Soggetto</strong></p>
</td>
<td valign="top" width="117">
<p align="center"><strong>Periodicità</strong></p>
</td>
<td valign="top" width="146">
<p align="center"><strong>Prossima scadenza</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="89">
<p align="center">31/01/2012</p>
</td>
<td valign="top" width="303">Soggetti in possesso dei requisiti di iscrizione all’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico ex art. 1, D.M. 15 settembre 2000</td>
<td valign="top" width="117">
<p align="center">Annuale</p>
</td>
<td valign="top" width="146">
<p align="center">31 gennaio 2013</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify;"><strong>Dichiarazione annuale dei rifiuti conferiti in discarica</strong><br />
Il 31 gennaio 2012 scade il termine entro il quale il gestore dell’impresa di stoccaggio definitivo deve presentare alla regione di appartenenza la Dichiarazione annuale sulle quantità di rifiuti conferiti nell’anno precedente, nonché dei versamenti effettuati. Per l’omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica è applicata la sanzione amministrativa dal 200 al 440% del tributo relativo all’operazione. Per l’omessa o infedele dichiarazione è applicata la sanzione da euro 103,29 a euro 516,46. La sanzione è ridotta di un quarto qualora, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, intervenga adesione del contribuente e contestuale pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione (<em>art. 3. commi 30 e 31, legge 28 dicembre 1995, n. 549</em>).</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="89">
<p align="center"><strong>Data scadenza</strong></p>
</td>
<td valign="top" width="303">
<p align="center"><strong>Soggetto</strong></p>
</td>
<td valign="top" width="117">
<p align="center"><strong>Periodicità</strong></p>
</td>
<td valign="top" width="146">
<p align="center"><strong>Prossima scadenza</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="89">
<p align="center">31/01/2012</p>
</td>
<td valign="top" width="303">Gestore dell’impresa di stoccaggio definitivo (discarica) di rifiuti</td>
<td valign="top" width="117">
<p align="center">Annuale</p>
</td>
<td valign="top" width="146">
<p align="center">31 gennaio 2013</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify;"><strong>D. Lgs. n. 81/2008 : dall’Europa un’altra procedura di infrazione sull’attuazione della 89/391/CE</strong><br />
Lo scorso 29 settembre 2011 la Commissione europea – D.G. Occupazione e affari generali – ha approvato la messa in mora della Repubblica Italiana per il non corretto recepimento nell’ordinamento nazionale di alcune disposizioni della direttiva quadro 89/391/CEE, i cui contenuti sono stati trasposti anche nel D. Lgs. n. 81/2008. La procedura è stata attivata a seguito della denuncia presentata all’organismo europeo da un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza italiano che ha lamentato la non conformità ai principi contenuti nella direttiva di diversi profili della vigente normativa interna. La procedura comunitaria ha riguardato ben sei punti critici della disciplina nazionale, dalla deresponsabilizzazione del datore di lavoro in caso di delega e di subdelega alla posticipazione dell’obbligo di valutazione del rischio di <em>stress</em> legato al lavoro, alla proroga del termine per completare l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico alberghiere con oltre 25 posti letto esistenti in data 9 aprile 1994.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Infortuni sul lavoro : il punto della situazione sullo “stato della sicurezza”</strong><br />
Negli ultimi anni il numero di infortuni è in leggero calo. Analizzando i dati forniti dall’INAIL occorre evidenziare che una percentuale di questi infortuni è possibile riferirla a incidenti stradali. Tuttavia, questo non deve portare a pensare che le cause del problema debbano essere ricercate solo nell’ambito dello stato delle strade, nel numero di veicoli presenti e nei comportamenti pericolosi alla guida anzi dovrebbe portare a un’analisi sia del quadro normativo ora in vigore sia dell’approccio adottato dagli stessi soggetti coinvolti nel settore della prevenzione in ambito lavorativo.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Non-technical skill : agire sul comportamento sviluppando le competenze</strong><br />
Per alcuni il comportamento sicuro consiste in una sequenza di azioni rigidamente predeterminate e che devono essere conformate a un modello di esecuzione intrinsecamente sicuro, per altri il comportamento sicuro consiste nello svolgimento quanto più possibile consapevole di azioni conseguenti a prestazioni cognitive di percezione, di giudizio e di decisione. In un caso è sufficiente limitarsi a osservare che il lavoratore usi l’attrezzo giusto (<em>acts</em>), nell’altro è insegnato allo stesso come scegliere l’attrezzo giusto (<em>actions</em>). A fronte di una gamma necessariamente limitata di <em>acts </em>ne può conseguire una gamma di <em>actions</em> molto più ampia, più flessibile e adattabile al mutare dei contesti operativi. Lavorare sulle <em>actions</em>, correggere errori percettivi, migliorare le performance e ridurre il margine di errore sono i punti di forza dell’approccio NTS (<em>non-technical skills</em>) che ha mirato a sviluppare le competenze personali e di gruppo.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Materie plastiche a contatto con gli alimenti</strong><br />
Il regolamento (<em>UE</em>) della <em>Commissione 28 novembre 2011, n. 1282/2011</em>, ha modificato l’Allegato I al regolamento (<em>UE</em>) della <em>Commissione 14 gennaio 2011, n. 10/2011</em>, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinata a venire a contatto con i prodotti alimentari. Questo regolamento ha stabilito l’elenco dei monomeri, delle altre sostanze di partenza e degli additivi che possono essere utilizzati per la fabbricazione dei materiali e degli oggetti in materia plastica (<em>in G.U.C.E L del 10 dicembre 2011, n. 328</em>).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Valutazione delle prove testimoniali</strong><br />
Non è illogica la motivazione con la quale il Giudice di merito, con coerenza argomentativa, valuti le testimonianze (fattispecie di condanna del Datore di Lavoro per mancata fornitura di cinture di sicurezza, non rinvenute dagli Ispettori dell’ASL nell’immediatezza dell’infortunio, e delle quali l’imputato non era stato in grado di fornire le fatture di acquisto). <em>Cassazione Penale</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Datore di lavoro “sostanziale”</strong><br />
Con il D. Lgs. 626/1994 (<em>art. 2 comma, lettera b) </em>e con l’uso dell’avverbio “<em>comunque</em>” , il legislatore ha inteso dare netta preminenza, nella definizione di “<em>Datore di lavoro</em>” , al criterio sostanziale il quale prevale quando vi è discordanza tra la situazione formale e quella reale. Il dato normativo consente di distinguere un datore di lavoro in senso <em>giuslavoristico</em> da un datore di lavoro (o più, sussistendo distinte unità produttive) in senso prevenzionale, la cui responsabilità è condizionata alla congruità dei suoi poteri decisionali e di spesa rispetto alle concrete esigenze prevenzionali. Il datore di lavoro “<em>sostanziale</em>” deve vedersi attribuiti poteri e disponibilità finanziarie adeguate ad effettuare gli adempimenti prescritti dalla legge (<em>Cassazione Penale</em>).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Delega di funzioni e organigramma aziendale</strong><br />
Nella materia infortunistica, qualora il datore di lavoro sia impossibilitato a esercitare di persona i <em>poteri-doveri</em> connessi alla sua qualità per la complessità e ampiezza dell’impresa, per la pluralità di settori produttivi di cui si compone o per altre ragioni, affinché possa prodursi l’effetto del trasferimento dell’obbligo di prevenzione ad altri soggetti inseriti nell’apparato organizzativo dell’impresa (<em>siano essi responsabili di settore o capireparto</em>) è necessaria una delega di funzioni. Va da sé che una delega implicita può essere contenuta in una effettiva predisposizione della suddivisione del lavoro individuando i vari soggetti cui sono demandati in via esclusiva, tra l’altro, anche le funzioni della organizzazione e controllo delle misure antinfortunistiche (<em>Cassazione Penale</em>).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Amianto : criteri di ammissibilità per lo smaltimento in discarica</strong><br />
La legislazione in materia di rifiuti di amianto o contenenti amianto, che originariamente prevedeva una situazione di distinzione in “<em>pericolosi</em>” e “<em>non pericolosi</em>”, in funzione dello stato fisico e della minore o maggiore capacità di disperdere fibre di amianto nell’ambiente, è stata poi modificata da alcune decisioni comunitarie. E’, pertanto opportuno, riepilogare l’evoluzione delle tipologie di discariche destinate allo stoccaggio dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, i parametri e i valori limite per la scelta della tipologia di discarica, i criteri e le modalità di deposito e i processi di trattamento per la suddetta tipologia di rifiuti.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Disdetta di contratti a evidenza pubblica</strong><br />
Nei rapporti regolati da contratti a evidenza pubblica, la disdetta esclude che gli stessi possano considerarsi tacitamente prorogati, ma il recesso unilaterale dell’appaltatore (nel caso in esame impegnato nello smaltimento dei rifiuti ospedalieri) non può considerarsi giustificato senza accettazione del committente (Cassazione Civile).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Trasporto di rifiuti, non accompagnati da formulari identificativi</strong><br />
Il rapporto di solidarietà, in casi in cui non sia necessaria l’identificazione della persona fisica che abbia agito per conto di uno dei soggetti di cui <em>all’art. 6, comma 3, legge 24 novembre 1981, n. 689</em>, purché ne sia certo il collegamento (rappresentanza o dipendenza), si instaura tra quest’ultimo e il trasgressore, accordando la possibilità dell’amministrazione di agire nei confronti dell’uno e/o dell’altro per il conseguimento della sanzione pecuniaria (<em>Cassazione civile</em>).</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Gruppo Audioplus Informa: 10.01.12</title>
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		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 13:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audioplus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medicina e sicurezza del lavoro]]></category>

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		<description><![CDATA[Incidenti. Responsabilità penale : la sentenza di Torino ridisegna lo scenario La giurisprudenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con la sentenza della Corte d’Assise di Torino 15 aprile 2011, ha preso una direzione nuova. Infatti con questa importante pronuncia è stato chiuso il primo grado del giudizio relativo all’incidente del 6 dicembre 2007 che era costato la vita a sette operai di uno stabilimento di produzione di acciai speciali di Torino, una vicenda che contribuì all’accelerazione dell’iter legislativo dal quale ha preso vita il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 con il quale è stata data attenzione ai principi riformatori contenuti nella legge 3 agosto 2007, n. 123. Prima di questa sentenza non era mai stata accolta l’ipotesi dell’omicidio volontario con dolo eventuale ma era affermata quella dell’omicidio colposo. Invece, questo teorema ha lasciato spazio alla ricerca delle responsabilità penali a tutto campo, indagando su molteplici aspetti che hanno riguardato anche la politica aziendale e che hanno consentito di mettere a fuoco alcune condotte caratterizzate da particolari elementi di gravità sul piano omissivo. Quali posizioni di garanzia con gli obblighi di legge in capo a due soggetti Nell’ambito della gestione della sicurezza negli ambienti di lavoro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.gruppoaudioplus.it/wp-content/uploads/2010/10/logo1.png"><img class="alignleft size-full wp-image-482" title="gruppo audioplus informa" src="http://www.gruppoaudioplus.it/wp-content/uploads/2010/10/logo1.png" alt="gruppo audioplus informa" width="210" height="66" /></a>Incidenti. Responsabilità penale : la sentenza di Torino ridisegna lo scenario</strong><br />
La giurisprudenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con la sentenza della Corte d’Assise di Torino 15 aprile 2011, ha preso una direzione nuova. Infatti con questa importante pronuncia è stato chiuso il primo grado del giudizio relativo all’incidente del 6 dicembre 2007 che era costato la vita a sette operai di uno stabilimento di produzione di acciai speciali di Torino, una vicenda che contribuì all’accelerazione dell’iter legislativo dal quale ha preso vita il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 con il quale è stata data attenzione ai principi riformatori contenuti nella legge 3 agosto 2007, n. 123. Prima di questa sentenza non era mai stata accolta l’ipotesi dell’omicidio volontario con dolo eventuale ma era affermata quella dell’omicidio colposo. Invece, questo teorema ha lasciato spazio alla ricerca delle responsabilità penali a tutto campo, indagando su molteplici aspetti che hanno riguardato anche la politica aziendale e che hanno consentito di mettere a fuoco alcune condotte caratterizzate da particolari elementi di gravità sul piano omissivo.</p>
<p><strong>Quali posizioni di garanzia con gli obblighi di legge in capo a due soggetti</strong><br />
Nell’ambito della gestione della sicurezza negli ambienti di lavoro a volte gli obblighi possono essere formalmente trasferiti da un soggetto all’altro con meccanismi di delega associati al conferimento di determinati incarichi, in altri questo non è possibile ed è possibile intravedere, invece, la volontà del legislatore di porre a garanzia dell’adempimento più soggetti contemporaneamente. Nella prima ipotesi il responsabile della irregolarità e delle sue eventuali conseguenze può essere individuato nel soggetto sul quale sono state trasferite in modo formale e legittimo obblighi e incarichi; nel secondo caso, invece, della stessa irregolarità e delle eventuali conseguenze possono essere chiamati a rispondere entrambi i soggetti contemporaneamente.</p>
<p><strong>Dovere di vigilanza del delegante</strong><br />
Qualora il datore di lavoro sia impossibilitato ad esercitare di persona i poteri – doveri connessi alla sua qualità, in ragione della complessità e ampiezza dell’impresa per la pluralità di settori produttivi di cui si compone, o per altre ragioni, è lecito il ricorso alla delega di funzioni a terzi, attinente alla tutela delle condizioni di sicurezza dei lavoratori. In siffatta evenienza non si può esigere dal delegante il controllo di ogni aspetto minimo inerente alle funzioni delegate. Fattispecie di controllo della manutenzione di una sola macchina, sia pure importante, all’interno di uno stabilimento suddiviso in molteplici settori e con dodicimila dipendenti (<em>Cassazione Penale</em>).</p>
<p><strong>Macchine: tolleranza di una prassi di lavoro scorretta</strong><br />
Il datore di lavoro è responsabile dell’infortunio riconducibile all’inosservanza del dovere di vigilanza, per non essersi attivato al fine di assicurarsi che le disposizioni impartite fossero realmente osservate, così tollerando colposamente l’instaurarsi una prassi lavorativa pericolosa per la sicurezza dei lavoratori (<em>Cassazione Penale</em>).</p>
<p><strong>Sanzioni per classificare, imballare ed etichettare sostanze e miscele</strong><br />
Il decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186, ha istituito la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 (cosiddetto “regolamento CLP”) relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio di sostanze e miscele, che ha modificato e abrogato le direttive 67/548/CEE e che ha modificato il regolamento (CE) n. 1907/2006 (<em>in Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2011, n. 266</em>).</p>
<p><strong>RAEE</strong><br />
Con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 2011, n. 265, il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha dato notizia dell’avvenuta elaborazione e pubblicazione nell’area riservata del registro RAEE – <a href="http://www.registroraee.it/">www.registroraee.it</a> – delle quote di mercato dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (cosiddette “AEE”) relativamente agli anni 2007, 2008, 2009, 2010, e 2011 (<em>in Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 2011, n. 265</em>).</p>
<p><strong>Deposito di idrocarburi. Abbandono</strong><br />
In materia di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti, l’articolo 192, D. lgs. n. 152/2006, individua tre categorie di soggetti responsabili, in solido tra loro : l’autore materiale dell’illecito stesso, nonché, qualora esso non coincida con il proprietario o titolare di altri diritti reali o personali di godimento (ovvero anche possessore in via di fatto, evidentemente), anche queste due categorie, da individuare secondo i noti parametri civilistici (artt. 832, 957, 1099, 1140 e seguenti, <em>c.c.</em>) – <em>TAR Trento Sezione Unica, 2 novembre 2011, n. 275.</em></p>
<p><strong>Una maggiore attenzione alla normativa tra le novità del quarto conto energia</strong><br />
Tanti richiami al concetto di “qualità” e alla normativa tecnica tra le novità contenute nel “<em>quarto conto energia</em>” (D.M. 5 maggio 2011). Innanzitutto, per gli impianti che entrano in esercizio dopo un anno dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 28/2011, è richiesto che, dal 29 marzo 2012, in aggiunta alla documentazione prevista per gli impianti che entrano in esercizio prima della medesima data, il soggetto richiedente trasmetta al GSE il certificato, rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici, con il quale viene attestato che gli stessi utilizzati godono per almeno 10 anni di garanzia di prodotto contro il difetto di fabbricazione. Inoltre, per gli impianti che entreranno in esercizio dopo il 30 giugno 2012, sarà necessario produrre al GSE non solo il certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici, attestante l’adesione allo stesso a un sistema o consorzio europeo che garantisca, a cura del medesimo produttore, il riciclo dei moduli fotovoltaici utilizzati al termine della vita utile, ma anche un certificato attestante che l’azienda produttrice dei moduli possiede le certificazioni ISO 9001 : 2008 (sistema di gestione ambientale), OHSAS 18001 (sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoro) e ISO 14000 (sistema di gestione ambientale) e uno di ispezione di fabbrica, relativo a moduli e gruppi di conversione rilasciato da ente terzo, notificato a livello europeo o nazionale, a verifica del rispetto della qualità del processo produttivo e dei materiali utilizzati.</p>
<h1 align="center">Porte antincendio, prorogata sostituzione dispositivi di 24 mesi</h1>
<p>ROMA – Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre il decreto del ministero dell’Interno <strong>D.M. 6 dicembre 201</strong>1 recante “<strong>Modifica al decreto 3 novembre 2004 </strong>concernente l’installazione e la manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio”. Decreto che <strong>proroga il termine ultimo per la sostituzione di porte antincendio di due anni</strong>. <strong>(Entro novembre 2012).</strong></p>
<p>La presente norma aggiorna quanto disposto in materia di maniglioni antipanico nel precedente decreto 3 novembre 2004 e di armonizzarlo a quanto sancito nel decreto del presidente della Repubblica <strong>n. 151 del 1° agosto 2011</strong> <strong>“</strong>Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122″.</p>
<p>Il Ministro, considerata la necessità “di un approfondimento tecnico in ordine al mantenimento delle prestazioni di resistenza al fuoco delle porte medesime” e “Tenuto conto dello sviluppo della regola dell’arte nel settore della manutenzione dei predetti dispositivi e delle porte lungo le vie di esodo, in ordine alla quale è prevista l’emanazione della specifica norma UNI ha ritenuto necessario<strong> “differire il termine per la sostituzione dei dispositivi per l’apertura delle porte già installate lungo le vie di esodo, previsto dall’art. 5 del decreto del Ministro dell’interno 3 novembre 2004” </strong>e, sentito il parere del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi, ha stabilito che il <strong>differimento del termine sia di ventiquattro mesi</strong>.</p>
<p>Il ministro decreta pertanto che i termini di sostituzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo non sia più sei bensì otto anni, fatto salvo il fatto che restano invariati “i casi per cui è prevista la sostituzione dei dispositivi di apertura manuale delle porte installate lungo le vie di esodo e l’obbligo di garantire il mantenimento della loro funzionalità originale, di cui al predetto art. 5, anche tramite asseverazione di tecnico abilitato”.</p>
<h1 align="center">SISTRI, prorogato MUD ad aprile 2012</h1>
<p>ROMA – Stabilita con decreto ministeriale del 12 novembre 2011 pubblicato il 23 dicembre 2011 in Gazzetta ufficiale la<strong> proroga al 30 aprile 2012</strong> per la comunicazione relativa al SISTRI del<strong> “Mudino”</strong>.  Una proroga stabilita al fine di consentire l’ottimale organizzazione da parte delle imprese interessate e un’efficiente utilizzo del sistema.</p>
<p>“Proroga dei termini per la presentazione della comunicazione di cui all’articolo 28, comma 1, del decreto 18 febbraio 2011, n. 52, regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell’articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102»”,  è il nome esteso del provvedimento.</p>
<p>Il documento in oggetto, il <strong>MUD Modello unico di dichiarazione dei dati ambientali</strong>, doveva prima della proroga essere presentato da tutte le imprese che producono, recuperano e smaltiscono rifiuti entro 31 dicembre 2011.</p>
<p>Il decreto pubblicato dispone inoltre che i rifiuti prodotti, smaltiti e recuperati nel periodo del 2012 che va dal 1° gennaio al 1°aprile dovranno essere dichiarati <strong>entro 6 mesi dalla data di entrata in operatività del SISTRI</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center"><strong>INAIL – Incentivi per la sicurezza</strong></p>
<p>Incentivi per<strong> 205 milioni di euro</strong> sono stati stanziati dall’<strong>INAIL</strong> per finanziare i progetti  delle imprese che si pongono l’obiettivo del<strong> miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori</strong>.</p>
<p>La somma stanziata si riferisce all’anno 2011 e rappresenta una parte dei circa 850 milioni messi a disposizione dall’Istituto per il quadriennio 2011-2014. I 205 milioni <strong>sono ripartiti fra le Regioni in funzione del numero di lavoratori e del rapporto di gravità degli infortuni rilevato sul territorio</strong>.</p>
<p>Saranno finanziati i progetti:</p>
<ul>
<li>Per<strong> piani di investimento</strong>;</li>
<li>per l’<strong>adozione di modelli organizzativi</strong>;</li>
<li>per <strong>modelli di responsabilità sociale</strong> (volontà di gestire efficacemente le problematiche d’impatto sociale ed etico all’interno dell’impresa e nelle zone di attività).</li>
</ul>
<p>Il contributo concesso:</p>
<ul>
<li>È in <strong>conto capitale</strong>;</li>
<li>corrisponde al<strong> 50% dei costi sostenuti per la realizzazione del progetto presentato</strong>;</li>
<li>è compreso tra un minimo di 5.000 euro (solo per i progetti di investimento) e un massimo di 100.000 euro (il limite minimo di spesa non è previsto per le imprese fino a 50 lavoratori). Per i progetti che comportano contributi superiori a € 30.000 è possibile richiedere un’anticipazione del 50%;</li>
<li>viene erogato alle imprese, anche individuali, iscritte alla<strong> Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura</strong>.</li>
</ul>
<p><strong><em><span style="text-decoration: underline;">La domanda di contributo va fatta sul sito INAIL – Punto Cliente. Si può presentare domanda dalle ore 12.00 del 28 dicembre 2011 alle ore 18.00 del 7 marzo 2012.</span></em></strong></p>
<p align="center"><strong>Lavorazioni faticose, pesanti e lavoro notturno</strong><strong></strong></p>
<p>La<strong> circolare del Ministero del lavoro del 20 giugno 2011, n. 15</strong> (Comunicazioni di svolgimento di un<strong> processo produttivo in serie caratterizzato dalla “linea catena” e dell’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo </strong>o compreso in regolari turni periodici) chiarisce che le imprese interessate dalla norma sulle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, sono esclusivamente quelle nelle quali sono svolte attività che<strong> soddisfino tutti questi requisiti</strong>:</p>
<ul>
<li>Applicazione delle <strong>voci di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro</strong> di cui all’elenco…(<strong>*</strong>);</li>
<li>Applicazione dei<strong> criteri di organizzazione del lavoro previsti dall’art. 2100 c.c.</strong>;</li>
<li>Utilizzo di un<strong> processo produttivo in serie … art. 1 del D. Lgs. 67/2011</strong> (Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti).</li>
</ul>
<p>L’ art. 5 del decreto prescrive che  il datore di lavoro  delle imprese che svolgono queste particolari  lavorazioni  è<strong> tenuto a darne comunicazione</strong> alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali entro trenta giorni dall’inizio delle medesime.</p>
<p>Entro quale termine le imprese devono effettuare la comunicazione ? La norma non prevede un termine, ma<strong> in sede di prima applicazione, doveva essere fatta entro il 30 settembre 2011 </strong>per i lavoratori che avevano svolto lavoro notturno nel corso del 2010, mentre il lavoro notturno svolto nell’anno 2011 andrà comunicato entro il 31 marzo 2012.<br />
L’omissione  delle comunicazioni è punita con la<strong> sanzione amministrativa da 500 euro a 1500 euro</strong>.</p>
<p>(<strong>*</strong>) Prodotti dolciari; additivi per bevande e altri alimenti; lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc.; macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico; costruzione di autoveicoli e di rimorchi; apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento; rlettrodomestici; altri strumenti ed apparecchi; confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori, etc.; confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo.</p>
<p><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Per questo tipo di informazione è bene coinvolgere i propri consulenti del lavoro.</span></em></strong></p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Gruppo Audioplus Informa: 21.12.11</title>
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		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 19:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audioplus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medicina e sicurezza del lavoro]]></category>

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		<description><![CDATA[Albo Nazionale gestori ambientali : conferma soggetti iscritti ex art. 212, comma 8, D. Lgs. n. 152/2006 Il 26 dicembre 2011 scade il termine entro il quale effettuare il rinnovo dell’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali da parte delle imprese già iscritte prima del 14 aprile 2008 nella categoria speciale di cui all’art. 212, comma 8, D. Lgs. n. 152/2006 (trasporto di rifiuti non pericolosi autoprodotti e trasporto di rifiuti pericolosi autoprodotti in quantità non superiore ai 30 Kg &#8211; litro/giorno). In ipotesi di mancato rinnovo, le imprese saranno cancellate d’ufficio dall’Albo (Gazzetta Ufficiale n. 259/2011). Data scadenza Soggetto Periodicità Prossima scadenza 26/12/2011 Imprese già iscritte all’Albo prima del 14 aprile 2008 nella categoria speciale di cui all’art. 212, comma 8, D. Lgs. n. 152/2006 &#160; &#160; Emissioni in atmosfera : rinnovo domande di autorizzazione per stabilimenti anteriori al 1988 e autorizzati in via provvisoria o tacita Il 31 dicembre 2011 scade il termine per inoltrare la domanda di rinnovo dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera per i gestori di impianti autorizzati anche in via provvisoria o in forma tacita ai sensi del D.P.R. n. 203/1988 qualora anteriori al 1988. La mancata presentazione della domanda nei termini comporta la decadenza della precedente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gruppoaudioplus.it/wp-content/uploads/2010/10/logo1.png"><img src="http://www.gruppoaudioplus.it/wp-content/uploads/2010/10/logo1.png" alt="gruppo audioplus informa" title="gruppo audioplus informa" width="210" height="66" class="alignleft size-full wp-image-482" /></a><strong>Albo Nazionale gestori ambientali : conferma soggetti iscritti ex art. 212, comma 8, D. Lgs. n. 152/2006</strong><br />
Il 26 dicembre 2011 scade il termine entro il quale effettuare il rinnovo dell’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali da parte delle imprese già iscritte prima del 14 aprile 2008 nella categoria speciale di cui all’art. 212, comma 8, D. Lgs. n. 152/2006 (trasporto di rifiuti non pericolosi autoprodotti e trasporto di rifiuti pericolosi autoprodotti in quantità non superiore ai 30 Kg &#8211; litro/giorno). In ipotesi di mancato rinnovo, le imprese saranno cancellate d’ufficio dall’Albo (<em>Gazzetta Ufficiale n. 259/2011</em>).</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="89"><strong>Data scadenza</strong></td>
<td valign="top" width="303"><strong>Soggetto</strong></td>
<td valign="top" width="117"><strong>Periodicità</strong></td>
<td valign="top" width="146"><strong>Prossima scadenza</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="89">26/12/2011</td>
<td valign="top" width="303">Imprese già iscritte all’Albo prima del 14 aprile 2008 nella categoria speciale di cui all’art. 212, comma 8, D. Lgs. n. 152/2006</td>
<td valign="top" width="117">&nbsp;</td>
<td valign="top" width="146">&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>Emissioni in atmosfera : rinnovo domande di autorizzazione per stabilimenti anteriori al 1988 e autorizzati in via provvisoria o tacita </strong><br />
Il 31 dicembre 2011 scade il termine per inoltrare la domanda di rinnovo dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera per i gestori di impianti autorizzati anche in via provvisoria o in forma tacita ai sensi del D.P.R. n. 203/1988 qualora anteriori al 1988. La mancata presentazione della domanda nei termini comporta la decadenza della precedente autorizzazione. In caso di tempestiva domanda di rinnovo potrà essere proseguito, al contrario, l’esercizio dello stabilimento (art. 281, comma 1, lettera <em>a),</em> D. Lgs. n. 152/2006).</p>
<p>&nbsp;</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="89"><strong>Data scadenza</strong></td>
<td valign="top" width="303"><strong>Soggetto</strong></td>
<td valign="top" width="117"><strong>Periodicità</strong></td>
<td valign="top" width="146"><strong>Prossima scadenza</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="89">31/12/2011</td>
<td valign="top" width="303">Gestori di impianti autorizzati anche in via provvisoria o in forma tacita ai sensi del D.P.R. n. 203/1988 qualora anteriori al 1988</td>
<td valign="top" width="117">&nbsp;</td>
<td valign="top" width="146">&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>Smaltimento in discarica di rifiuti con PCI superiore a 13.000 kj/kg</strong><br />
Dal 31 dicembre 2011 non saranno più ammessi in discarica i rifiuti con PCI (potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 Kj/Kg (a eccezione dei rifiuti provenienti dalla frantumazione degli autoveicoli a fine vita e dei rottami ferrosi ammissibili in discariche monodedicate che possono continuare a operare nei limiti delle capacità autorizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 225/2010, ovvero legge n. 10/2011, entrata in vigore il 27 febbraio 2011). (art. 6, comma 1, lettera <em>p),</em> D. Lgs. n. 36/2003, come prorogato dal D.P.R. 25 marzo 2011)</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="89"><strong>Data scadenza</strong></td>
<td valign="top" width="303"><strong>Soggetto</strong></td>
<td valign="top" width="117"><strong>Periodicità</strong></td>
<td valign="top" width="146"><strong>Prossima scadenza</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="89">31/12/2011</td>
<td valign="top" width="303">Chiunque</td>
<td valign="top" width="117">&nbsp;</td>
<td valign="top" width="146">&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>Verifica straordinaria dei serbatoi in esercizio da più di 25 anni presso depositi di GPL</strong><br />
Il 31 dicembre 2011 scade il termine entro il quale effettuare la verifica straordinaria, visiva e spessimetrica, dei serbatoi in esercizio da più di 25 anni presso depositi di GPL, da condursi secondo le norme tecniche richiamate dall’art. 2, comma <em>16-speties</em>, legge n. 10/2011. La mancata esecuzione delle verifiche comporta automaticamente l’obbligo per il proprietario del serbatoio di collocarlo fuori servizio. I costi delle verifiche dovranno essere a carico delle imprese fornitrici dei serbatoi.</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="89"><strong>Data scadenza</strong></td>
<td valign="top" width="303"><strong>Soggetto</strong></td>
<td valign="top" width="117"><strong>Periodicità</strong></td>
<td valign="top" width="146"><strong>Prossima scadenza</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="89">31/12/2011</td>
<td valign="top" width="303">Proprietari di serbatoi in esercizio da più di 25 anni dalla prima installazione presso depositi di GPL</td>
<td valign="top" width="117">&nbsp;</td>
<td valign="top" width="146">&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>Riunione periodica di sicurezza</strong><br />
Il 31 dicembre 2011 scade il termine per effettuare la riunione periodica di sicurezza, qualora non ancora effettuata (art. 35, comma 1, D. Lgs. n. 81/2008)</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="89"><strong>Data scadenza</strong></td>
<td valign="top" width="303"><strong>Soggetto</strong></td>
<td valign="top" width="117"><strong>Periodicità</strong></td>
<td valign="top" width="146"><strong>Prossima scadenza</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="89">31/12/2011</td>
<td valign="top" width="303">Datori di lavoro</td>
<td valign="top" width="117">Annuale</td>
<td valign="top" width="146">31 dicembre 2012</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>Medico competente : sopralluogo annuale</strong><br />
Il 31 dicembre 2011 scade il termine entro il quale il medico competente deve effettuare la visita (almeno annuale) presso gli ambienti di lavoro salvo diversa periodicità prevista nella valutazione dei rischi. (art. 25, comma 1, lettera l), D. Lgs. n. 81/2008).</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="89"><strong>Data scadenza</strong></td>
<td valign="top" width="303"><strong>Soggetto</strong></td>
<td valign="top" width="117"><strong>Periodicità</strong></td>
<td valign="top" width="146"><strong>Prossima scadenza</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="89">31/12/2011</td>
<td valign="top" width="303">Medici Competenti</td>
<td valign="top" width="117">Annuale</td>
<td valign="top" width="146">31 dicembre 2012</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>Medico competente : visite mediche periodiche</strong><br />
Qualora non previsto diversamente il 31 dicembre 2011 scade il termine per effettuare gli accertamenti sanitari annuali (art. 41, comma 2, lettera <em>b),</em> D. Lgs. n. 81/2008).</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="89"><strong>Data scadenza</strong></td>
<td valign="top" width="303"><strong>Soggetto</strong></td>
<td valign="top" width="117"><strong>Periodicità</strong></td>
<td valign="top" width="146"><strong>Prossima scadenza</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="89">31/12/2011</td>
<td valign="top" width="303">Medico Competente</td>
<td valign="top" width="117">Annuale</td>
<td valign="top" width="146">31 dicembre 2012</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>Comunicazione annuale degli utilizzatori <em>halon</em></strong><br />
Gli utilizzatori di <em>halon</em> per gli usi consentiti <em>ex</em> art. 3, comma 2, D.M. 3 ottobre 2001, devono comunicare al Ministero dello Sviluppo economico e al ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare i quantitativi di <em>halon</em> riciclato o rigenerato utilizzati nell’anno precedente per la ricarica o la manutenzione (art. 3, D.M. 3 ottobre 2001)</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="89"><strong>Data scadenza</strong></td>
<td valign="top" width="303"><strong>Soggetto</strong></td>
<td valign="top" width="117"><strong>Periodicità</strong></td>
<td valign="top" width="146"><strong>Prossima scadenza</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="89">31/12/2011</td>
<td valign="top" width="303">Utilizzatori di <em>halon</em> per gli usi consentiti <em>ex</em> art. 3, comma 2, D.M. 3 ottobre 2001</td>
<td valign="top" width="117">Annuale</td>
<td valign="top" width="146">31 dicembre 2012</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>Comunicazione annuale degli “operatori economici” dei veicoli fuori uso</strong><br />
I produttori, distributori, operatori addetti alla raccolta, nonché le compagnie di assicurazione dei veicoli a motore e le imprese di frantumazione, recupero e riciclaggio ovvero gli altri operatori che effettuano il trattamento di un veicolo fuori uso e dei relativi componenti e materiali cosiddetti “operatori economici” <em>ex</em> art. 3, comma 1, lettera <em>u), </em>D. Lgs. n. 209/2003, devono pubblicare entro il 31 dicembre 2011 e rendere disponibili all’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, le informazioni relative alla costruzione del veicolo e dei relativi componenti che possono essere reimpiegati, recuperati e riciclati, al corretto trattamento (sotto il profilo ambientale) del veicolo fuori uso, con particolare riferimento alla rimozione di tutti i liquidi e alla demolizione, all’ottimizzazione delle possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero del veicolo fuori uso e dei relativi componenti, ai progressi conseguiti in materia di recupero e di riciclaggio al fine di ridurre lo smaltimento dei veicoli fuori uso e dei rifiuti costituiti dai relativi componenti e materiali (art. 11, comma 5, D. Lgs. 24 giugno 2003, n. 209).</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="89"><strong>Data scadenza</strong></td>
<td valign="top" width="303"><strong>Soggetto</strong></td>
<td valign="top" width="117"><strong>Periodicità</strong></td>
<td valign="top" width="146"><strong>Prossima scadenza</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="89">31/12/2011</td>
<td valign="top" width="303">Produttori, distributori, operatori addetti alla raccolta, nonché le compagnie di assicurazione dei veicoli a motore e le imprese di frantumazione, recupero e riciclaggio ovvero gli altri operatori che effettuano il trattamento di un veicolo fuori uso e dei relativi componenti e materiali cosiddetti “operatori economici” ex art. 3, comma 1, lettera <em>u), </em>D. Lgs. n. 209/2003</td>
<td valign="top" width="117">Annuale</td>
<td valign="top" width="146">31 dicembre 2012</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>Confinati. Ambienti sospetti di inquinamento : al via la qualificazione per imprese e lavoratori autonomi</strong><br />
Dopo più di tre mesi dalla sua approvazione in Consiglio dei Ministri e a quasi due dalla firma del Presidente della Repubblica, è stato pubblicato il D.P.R. n. 177/2011. Il provvedimento, in attesa della definizione di un complessivo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, ha disciplinato il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi chiamati a operare in tutti quegli ambienti sospetti d’inquinamento o confinati. Il nuovo regolamento è applicato unicamente in caso di affidamento da parte del datore di lavoro, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima (<em>in Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2011, n. 177</em>).</p>
<p><strong>Sul “diritto di interpello” istituita la Commissione per rispondere ai quesiti</strong><br />
Per molto tempo lo strumento dell’interpello è stato di fatto inutilizzabile per la disciplina antinfortunistica (eccetto il periodo anteriore all’entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2008) a causa della mancata costituzione della Commissione per gli interpelli prevista dal comma 1, art. 12. Questa lacuna è stata colmata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con il decreto direttoriale 28 settembre 2011 che ha istituito questo organo presso la Direzione generale per l’attività ispettiva, composto da due rappresentanti dello stesso Ministero, da due rappresentanti del Ministero della Salute e da quattro rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome in attuazione dei principi contenuti nell’art. 117, Costituzione.</p>
<p><strong>Attività di manutenzione : quali sono gli strumenti per controllare i rischi ?</strong><br />
La manutenzione è diventata una delle priorità in relazione alla sicurezza e alla salute sul lavoro. Lo ha confermato il fatto che la UE, negli ultimi due anni, ne ha fatto il tema centrale della settimana europea della sicurezza. Inoltre, è qualcosa di perfettamente logico se si pensa a quanto è stato investito in relazione principalmente all’area produzione dove erano riscontrati la maggior parte degli infortuni. Un infortunio è indirettamente collegato alla manutenzione quando una mancanza durante questa attività comporta, in un momento successivo, guasti o malfunzionamenti che generano infortuni su persone diverse da quelle che hanno eseguito l’intervento di manutenzione, invece, è direttamente collegato quando le attività di manutenzione costringono a operare in modo diverso da quello consueto di produzione e non ottimale provocando così situazioni pericolose che possono condurre a infortuni.</p>
<p><strong>In arrivo la patente a punti per le imprese edili affini</strong><br />
Il comma 1-bis, art. 27, D. Lgs. n. 81/2008 ha previsto, per il settore delle costruzioni, un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi realizzato attraverso uno strumento che renda possibile la qualificazione delle imprese attraverso un punteggio, che è decurtato in caso di violazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Le parti sociali hanno firmato un accordo 28 luglio 2011 che ha definito le caratteristiche della “patente a punti edile” per chi ha già o intendeva avviare una attività imprenditoriale nel settore edile. Il sistema della patente a punti è stato pensato come elemento preferenziale per l’aggiudicazione delle gare di appalto e subappalto pubblico e per l’accesso ad agevolazioni, a finanziamenti e a contributi correlati agli appalti stessi. La patente a punti sarà operativa e applicabile solo dopo l’emanazione di un decreto ministeriale che recepisca l’accordo firmato tra le parti sociali, decreto a oggi non ancora pubblicato.</p>
<p><strong>Malattia professionale e invalidità</strong><br />
Ai fini dell’applicazione dell’art. 149 disp. att. c.p.c. – che impone di tener conto anche di aggravamenti della malattia verificatisi nel corso tanto del procedimento amministrativo quanto di quello giudiziario – per controversie in materia di invalidità pensionabile devono intendersi tutte le cause tendenti a ottenere una prestazione previdenziale in dipendenza di uno stato di inabilità lavorativa, non essendo in alcun modo giustificata la previsione di un trattamento differenziato alla cui stregua risultino comprese nell’ambito della menzionata norma le cause di invalidità pensionabile collegate a malattie comuni e non quelle relative ai trattamenti previdenziali collegate a malattie professionali o a infortuni sul lavoro (<em>Cassazione Civile</em>).</p>
<p><strong>Misure generiche di prudenza e diligenza</strong><br />
L’articolo 2087 del codice civile opera come norma di chiusura del sistema antinfortunistico, imponendo al datore di lavoro, anche dove faccia difetto una specifica misura preventiva, di adottare comunque le misure generiche di prudenza e diligenza, nonché tutte le cautele necessarie, secondo le norme tecniche e di esperienza, al fine di tutelare l’integrità fisica del lavoratore assicurato, sempre che sussista il nesso causale tra la violazione della misura di cautela e l’evento lesivo patito dal lavoratore (<em>Cassazione Civile</em>).</p>
<p><strong>ATEX : la progettazione antincendio nelle attività a rischio di esplosione</strong><br />
La protezione contro le esplosioni è di particolare importanza per la sicurezza. Per questa ragione, la creazione di una strategia coerente per prevenire le esplosioni deve prevedere che le misure di carattere organizzativo integrino le misure di carattere tecnico, adottate sul luogo di lavoro. Il datore di lavoro deve applicare le necessarie misure per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori durante le attività, nonché fornire ogni informazione e formazione utile e attuare misure specifiche in campo organizzativo e tecnico. Il processo di valutazione del rischio di esplosione deve essere effettuato caso per caso, non presentando una soluzione aprioristicamente valida.</p>
<p><strong>Rifiuti e D. Lgs. n. 231/2001 : la gestione del “Modello”</strong><br />
I reati relativi alla gestione dei rifiuti, previsti nella parte IV del D. Lgs. n. 152/2006, figurano tra quelli recentemente inseriti nella disciplina sulla responsabilità da reato delle persone giuridiche di cui al D. Lgs. n. 231/2001, attraverso il nuovo D. Lgs. n. 121/2011. Vista anche l’estrema attualità del tema (il provvedimento è entrato in vigore il 16 agosto 2011) è sicuramente utile fornire alcuni spunti operativi per l’adozione o l’aggiornamento dei “modelli 231”.</p>
<p><strong>Quale compatibilità tra la responsabilità degli enti in materia ambientale e l’estinzione del reato per oblazione?</strong><br />
Nonostante il ruolo importantissimo che svolge nell’ambito del diritto penale dell’ambiente, l’istituto dell’oblazione non è stato né direttamente né indirettamente, preso in considerazione nell’ambito della riforma introdotta dal D. Lgs. n. 121/2011, nel sistema di responsabilità delle persone giuridiche. Di conseguenza, si pone come necessaria una rapida disamina di quelle che potrebbero essere gli effetti di questa carenza di sintonia – sul punto – tra il sistema penale e quello delineato dal D. Lgs. n. 231/2001.</p>
<p><strong>Danno non risarcibile</strong><br />
In materia di responsabilità civile, il limite per la responsabilità per l’esercizio di attività pericolose <em>ex</em> art. 2050 c.c., risiede nell’intervento di un fattore esterno, il caso fortuito, il quale attiene non già ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, che può consentire anche nel fatto dello stesso danneggiato recante i caratteri dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità. Peraltro, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo a interrompere il nesso eziologico tra la condotta del danneggiante e il danno, esso può tuttavia integrare un concorso colposo ai sensi dell’art. 1221 c.c., comma 1 espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso – con conseguente diminuzione del risarcimento dovuto dal danneggiante in relazione dell’incidenza della colpa del danneggiato (<em>Cass. 8 maggio 2003 n. 6988</em>). E ancora : “In ordine alla presunzione di responsabilità per chi esercita attività pericolose, il fatto del terzo o dello stesso danneggiato può avere effetto liberatorio solo quando nell’ambito del rapporto di causalità materiale esso abbia operato in modo tale da rendere, per la sua sufficienza, giuridicamente irrilevante il fato di chi esercita detta attività, non quando abbia semplicemente concorso nella produzione del danno per essersi inserito in una situazione già di per se pericolosa a causa dell’inidoneità delle misure preventive adottate, senza la quale l’evento non si sarebbe verificato” (<em>Cass. 24 novembre 2003, n. 17851</em>).</p>
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		<title>Matching 2011</title>
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		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 10:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audioplus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazioni aziendali]]></category>

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		<description><![CDATA[Nei giorni 21, 22 e 23 Novembre il Gruppo Audioplus sara&#8217; presente presso l&#8217;evento Matching 2011 presso la Fiera di Rho-Pero.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nei giorni 21, 22 e 23 Novembre il Gruppo Audioplus sara&#8217; presente presso l&#8217;evento Matching 2011 presso la Fiera di Rho-Pero.</p>
<p><a href="http://www.e-matching.it/cdo/areaPubblica/home.seam"><img class="alignnone" src="http://www.e-matching.it/cdo/layout/2011/images/imgmtc/gallery01.jpg" alt="" width="628" height="280" /></a></p>
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		<title>Gruppo Audioplus Informa: 18.11.11</title>
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		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 10:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audioplus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medicina e sicurezza del lavoro]]></category>

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		<description><![CDATA[Gestione di pneumatici fuori uso provenienti da veicoli a fine vita in capo a produttori e importatori Dal 6 dicembre 2011 i produttori e gli importatori di pneumatici, direttamente o indirettamente attraverso loro forme associate, dovranno raccogliere e gestire gli pneumatici fuori uso provenienti da veicoli a fine vita. Questi soggetti avranno diritto a un corrispettivo pagato dal Fondo costituito ai sensi dell’art. 7, comma 5, D.M. n. 82/2011, per la copertura dei costi sostenuti e anche in alternativa ad altri soggetti autorizzati a garanzia di una maggiore competitività economica (art. 7, comma 1, D.M. n. 82/2011). Data scadenza Soggetto Periodicità Prossima scadenza 06/12/2011 Produttori e importatori di pneumatici Caporalato e cantiere : quali contraccolpi sul sistema appalti? L’art. 12, legge n. 148/2011, di conversione del decreto legge n. 138/2011, ha modificato il codice penale introducendo un nuovo art. 603-ter per il quale è prevista la reclusione da 5 a 8 anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ogni lavoratore reclutato in modo illegittimo. Sono ancora previsti l’interdizione dagli uffici direttivi, il divieto di concludere contratti con la PA, l’esclusione per 2 anni dai benefici dello Stato e della comunità europea. L’introduzione delle modifiche al codice penale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.gruppoaudioplus.it/wp-content/uploads/2010/10/logo1.png"><img class="alignleft size-full wp-image-482" title="gruppo audioplus informa" src="http://www.gruppoaudioplus.it/wp-content/uploads/2010/10/logo1.png" alt="gruppo audioplus informa" width="210" height="66" /></a>Gestione di pneumatici fuori uso provenienti da veicoli a fine vita in capo a produttori e importatori</strong><br />
Dal 6 dicembre 2011 i produttori e gli importatori di pneumatici, direttamente o indirettamente attraverso loro forme associate, dovranno raccogliere e gestire gli pneumatici fuori uso provenienti da veicoli a fine vita. Questi soggetti avranno diritto a un corrispettivo pagato dal Fondo costituito ai sensi dell’art. 7, comma 5, D.M. n. 82/2011, per la copertura dei costi sostenuti e anche in alternativa ad altri soggetti autorizzati a garanzia di una maggiore competitività economica (art. 7, comma 1, D.M. n. 82/2011).</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="89">
<p align="center"><strong>Data scadenza</strong></p>
</td>
<td valign="top" width="303">
<p align="center"><strong>Soggetto</strong></p>
</td>
<td valign="top" width="117">
<p align="center"><strong>Periodicità</strong></p>
</td>
<td valign="top" width="146">
<p align="center"><strong>Prossima scadenza</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="89">
<p align="center">06/12/2011</p>
</td>
<td valign="top" width="303">Produttori e importatori di pneumatici</td>
<td valign="top" width="117"></td>
<td valign="top" width="146"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify;"><strong>Caporalato e cantiere : quali contraccolpi sul sistema appalti?</strong><br />
L’art. 12, legge n. 148/2011, di conversione del decreto legge n. 138/2011, ha modificato il codice penale introducendo un nuovo art. 603-ter per il quale è prevista la reclusione da 5 a 8 anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ogni lavoratore reclutato in modo illegittimo. Sono ancora previsti l’interdizione dagli uffici direttivi, il divieto di concludere contratti con la PA, l’esclusione per 2 anni dai benefici dello Stato e della comunità europea. L’introduzione delle modifiche al codice penale in merito al caporalato comporterà inevitabilmente una serie di contraccolpi nel sistema dei subappalti a cascata presenti nei cantieri edili. In via teorica le ricadute dovrebbero essere positive, sia per il recupero dell’evasione, sia sulla regolarizzazione dei rapporti di lavoro, nonché sulla maggiore sicurezza e sul miglioramento delle condizioni all’interno del cantiere, rendendo questi luoghi più dignitosi e civili.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Salute e sicurezza del lavoratore : quali prerogative del RLS garantiscono la prevenzione?</strong><br />
L’apprendimento sul posto di lavoro è diventata una priorità politica dell’Unione europea, in quanto rappresenta una delle dimensioni fondamentali della formazione nell’arco della vita. Tuttavia, le statistiche dimostrano che la pratica della formazione continua è ancora limitata. Occorre promuovere e intensificare l’informazione e la consultazione sulla situazione e l’evoluzione probabile dell’occupazione nell’ambito dell’impresa e sulle eventuali misure anticipatrici previste, in termini di formazione e di miglioramento delle competenze dei lavoratori, al fine di evitare questi effetti negativi o attenuarne le conseguenze e di rafforzare l’occupazione e l’adattabilità dei lavoratori suscettibili di essere interessati da questi effetti. In questo contesto l’obiettivo di promuovere la valorizzazione della figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è fondamentale.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Ambienti confinati: le procedure di lavoro per garantire la sicurezza</strong><br />
Le situazioni pericolose che possono presentarsi in un ambiente confinato e sospetto di inquinamento sono molto numerose e per questo non possono essere normate nel dettaglio. Per questo motivo l’unica strada percorribile al fine di eliminare o, quanto meno, ridurre l’esposizione degli addetti alle attività lavorative in questa tipologia di ambiente di lavoro è quella in cui il RSPP, con il supporto dei lavoratori stessi, deve predisporre alcune procedure da adottate in cantiere, illustrandone i contenuti al personale operativo, verificandone periodicamente l’applicazione con apposite ispezioni, aggiornandole e modificandole  qualora la specifica attività lo richieda.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Datore di lavoro e RSPP: il principio di affidamento</strong><br />
Ultimamente, sempre più spesso la Suprema Corte ha dovuto pronunciarsi sul rapporto, all’interno del modello di organizzazione del lavoro facente capo all’impresa e deputato alla tutela delle condizioni di integrità psicofisica dei lavoratori, tra il datore e il RSPP. In termini generali circa il ruolo, lo statuto funzionale e la responsabilità del RSPP occorre sottolineare che il Servizio di prevenzione e protezione ha costituito la nuova struttura di riferimento con la quale è stato istituzionalizzato, per la prima volta in ambito aziendale, il problema della sicurezza e della salute dei lavoratori. Quale motore del sistema prevenzional-protettivo in azienda, con il compito di renderne ottimale il livello di sicurezza e di salute, il RSPP ha assunto un’indubbia centralità, in ragione della preminenza dei compiti che sono espressione e finalità della sua azione. Tuttavia, occorre comprendere quali sono i rapporti di questo soggetto con la figura del datore di lavoro e se è possibile ipotizzare una situazione di esonero completo del datore di lavoro dalle proprie responsabilità.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Rischio di elettrocuzione in cantiere</strong><br />
L’impresa capogruppo di un ATI (Associazione Temporanea Imprese) ha il dovere di coordinare i subappaltatori, adempiendo alle norme di legge e alle prescrizioni operative del PSC (Piano Sicurezza e Coordinamento), a nulla rilevando la mancata presenza alla riunione di coordinamento convocata a tal fine, integrando tale assenza una condotta negligente (<em>Cassazione Penale</em>).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Lavori sui tetti</strong><br />
L’art. 68 del DPR n. 164/56 impone che le aperture lasciate in un qualunque piano di lavoro, sia esso solaio, tetto, copertura, piattaforma, che si trovi a notevole altezza dal suolo, siano munite delle opere prevenzionali specificamente indicate. Il successivo art. 70 prende in esame e disciplina una diversa situazione di rischio caratterizzata, non come nell’art. 68, dalla presenza di aperture su coperture sicuramente stabili (come il tetto di un capannone appena realizzato), bensì da scarsa resistenza e dall’incapacità di sostenere il peso di operai e materiali. Diversità di situazioni che vengono diversamente disciplinate sotto il profilo della sicurezza poiché, mentre la presenza di aperture su tetti e coperture stabili impone la realizzazione di parapetti e tavole ferma piede, per evitare il rischio di cadute nel vuoto (art. 68), la presenza di coperture fragili e poco resistenti richiede il ricorso alle cinture di sicurezza o ad altri strumenti idonei a garantire l’incolumità dei lavoratori  &#8211; art. 70 (<em>Cassazione Penale</em>).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Istituzioni scolastiche </strong><br />
Con il decreto del <em>Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca</em> 11 ottobre 2011 sono state assegnate alle istituzioni scolastiche alcune risorse disponibili per cofinanziare gli enti locali componenti nell’attuazione di interventi edilizi finalizzati alla bonifica dell’amianto presso le scuole pubbliche interessate, ovvero per l’ottenimento della prevista certificazione in materia di idoneità statica o di prevenzione incendi. Si tratta di interventi che dovranno essere attivati entro il 31 dicembre 2012 (<em>in Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2011, n. 248</em>).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Sicurezza del lavoro e CPI</strong><br />
In tema di prevenzione incendi, anche dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, che ha abrogato il D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, le aziende e le lavorazioni indicate nelle tabelle A e B approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689 (determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del comando del Corpo dei Vigili del Fuoco) devono, a oggi, ritenersi assoggettate al rilascio del certificato di prevenzione incendi; la relativa mancanza, nonostante l’abrogazione degli articoli 36, 37 avvenuta con l’articolo 304 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, integra tuttora reato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139 e 46 del decreto legislativo n. 81 del 2008, essendovi continuità normativa tra le nuove disposizioni e quelle abrogate (<em>Cassazione Penale</em>).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Intermediari e commercianti : nuove garanzie finanziarie per il settore dei rifiuti</strong><br />
Con la circolare 30 settembre 2011, n. 1151, il Ministero dell’Ambiente della tutela del territorio e del mare ha specificato, in primo luogo, come le fideiussioni che devono essere prestate a favore dello Stato dai commercianti e dagli intermediari senza detenzione dei rifiuti all’atto dell’iscrizione alla categoria 8, qualora presentate con le modalità e gli importi previsti dalla precedente disciplina alla data di entrata in vigore del D.M. 20 giugno 2011 (22 settembre 2011) e già accettate entro questa data dalle sezioni regionali e provinciali, restino valide ed efficaci. Con la stessa nota, il dicastero ha fornito chiarimenti anche sulle fideiussioni e sull’estensione del campo di applicazione dell’obbligo di iscrizione.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Smaltimento rifiuti. Inizio attività</strong><br />
Ai sensi dell’art. 33, decreto legislativo 5 luglio 1997, n. 22 (attuale art. 216, D. Lgs. n. 152/2006 “testo unico ambientale”), l’attività di smaltimento dei rifiuti può essere intrapresa decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio attività alla provincia territorialmente competente. Tuttavia, la provincia conserva il potere di controllo anche in caso di accertamento successivo alla decorrenza dei termini di inizio attività, qualora si verifichino irregolarità o il mancato rispetto della norma tecnica a presupposto della quale viene svolta l’attività, senza che sia necessaria la rimozione del provvedimento di assenso tacito. Ne consegue che nessuna consumazione del potere di controllo provinciale si può verificare per il fatto che il diniego di autorizzazione sia emanato oltre un anno dopo la presentazione della domanda (<em>TAR Milano Lombardia, sezione IV, 28 settembre 2011m n. 2311</em>).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Responsabilità degli enti in materia ambientale e prescrizione</strong><br />
Una prima riflessione necessaria alla luce della recente entrata in vigore del D. Lgs. n. 121/2011 (che ha inserito nella disciplina “231” alcuni reati ambientali) riguarda le modalità di applicazione in concreto di questi istituti – sostanziali come processuali – che, in rapporto ai reati ambientali e ai conseguenti e correlati illeciti delle persone giuridiche, hanno assunto e potranno svolgere un ruolo preponderante sul piano statistico in funzione della definizione dei procedimenti, <em>in primis</em> l’istituto della prescrizione.</p>
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		<title>Gruppo Audioplus Informa: 03.11.11</title>
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		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 16:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audioplus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medicina e sicurezza del lavoro]]></category>

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		<description><![CDATA[Denuncia periodica degli imballaggi del mese precedente Il 20 novembre 2011 è l’ultimo giorno per i produttori o gli utilizzatori di imballaggi iscritti al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e in regime di dichiarazione mensile per presentare la denuncia e calcolare, sulla base delle fatture emesse o dei documenti ricevuti, il contributo prelevato o dovuto nel mese precedente, distinguendo gli importi relativi a ciascuna tipologia di materiali e indicando il relativo consorzio di appartenenza. Gli importi relativi alla dichiarazione presentata dovranno essere versati al CONAI entro i successivi 90 giorni su uno o più dei sei conti correnti bancari, ognuno relativo a una tipologia di materiali (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica, vetro). Data scadenza Soggetto Periodicità Prossima scadenza 20/11/2011 Produttori o utilizzatori di imballaggi iscritti al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e in regime di dichiarazione mensile Mensile 20 dicembre 2011 La bonifica ambientale : proposte e possibili soluzioni per aree urbane contaminate Nuovi approcci come il progetto integrato, che permette, già in fase di presentazione del progetto di bonifica, di definire gli sviluppi futuri dell’area dismessa programmandone l’utilizzo finale, fino alla realizzazione, in tempi definiti e con risorse certe dell’intero intervento, sono sempre più necessari alla luce del fatto che, attualmente, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-482" title="gruppo audioplus informa" src="http://www.gruppoaudioplus.it/wp-content/uploads/2010/10/logo1.png" alt="gruppo audioplus informa" width="210" height="66" />Denuncia periodica degli imballaggi del mese precedente</strong><br />
Il 20 novembre 2011 è l’ultimo giorno per i produttori o gli utilizzatori di imballaggi iscritti al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e in regime di dichiarazione mensile per presentare la denuncia e calcolare, sulla base delle fatture emesse o dei documenti ricevuti, il contributo prelevato o dovuto nel mese precedente, distinguendo gli importi relativi a ciascuna tipologia di materiali e indicando il relativo consorzio di appartenenza. Gli importi relativi alla dichiarazione presentata dovranno essere versati al CONAI entro i successivi 90 giorni su uno o più dei sei conti correnti bancari, ognuno relativo a una tipologia di materiali (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica, vetro).</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="89">
<p align="center"><strong>Data scadenza</strong></p>
</td>
<td valign="top" width="303">
<p align="center"><strong>Soggetto</strong></p>
</td>
<td valign="top" width="117">
<p align="center"><strong>Periodicità</strong></p>
</td>
<td valign="top" width="146">
<p align="center"><strong>Prossima scadenza</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="89">
<p align="center">20/11/2011</p>
</td>
<td valign="top" width="303">Produttori o utilizzatori di imballaggi iscritti al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e in regime di dichiarazione mensile</td>
<td valign="top" width="117">
<p align="center">Mensile</p>
</td>
<td valign="top" width="146">
<p align="center">20 dicembre 2011</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>La bonifica ambientale : proposte e possibili soluzioni per aree urbane contaminate</strong><br />
Nuovi approcci come il progetto integrato, che permette, già in fase di presentazione del progetto di bonifica, di definire gli sviluppi futuri dell’area dismessa programmandone l’utilizzo finale, fino alla realizzazione, in tempi definiti e con risorse certe dell’intero intervento, sono sempre più necessari alla luce del fatto che, attualmente, le azioni di trattamento dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati non sono più solo finalizzate alla tutela del territorio e della salute umana, ma diventano veri e propri vettori dello sviluppo socio-economico, favorendo la trasformazione di intere aree, molto spesso inserite nel tessuto urbano, da zone improduttive a zone di riqualificazione ambientale, urbana ed economica.</p>
<p><strong>Procedura di analisi di rischio : aspetti problematici e novità</strong><br />
L’analisi di rischio, se da molti viene considerata una procedura dotata di rigore scientifico (e, pertanto, i valori che si ottengono dall’applicazione della stessa vengono assunti rigorosamente come obiettivi di bonifica del sito), di contro altri ritengono che questa procedura, ancorché codificata ampiamente da molte istituzioni internazionali e nazionali, non possa essere, a oggi, considerata ancora una procedura di estremo rigore tecnico-scientifico, dipendendo troppo dai dati di <em>input </em>e soprattutto dai <em>software</em> utilizzati. E’ necessario, pertanto, chiarire i termini giuridici e tecnici della fattispecie.</p>
<p><strong>Legislazione sulle bonifiche : alcune proposte di modifica per il settore industriale </strong><br />
Quadro legislativo di riferimento certo e stabile unitamente alla necessità di un perfezionamento del comparto giuridico sono le esigenze più fortemente avvertite dal settore industriale sul tema delle bonifiche. Un primo punto di discussione può essere l’insieme di proposte di modifica al Titolo V, elaborate dal settore petrolifero, in relazione ad alcuni dei quesiti del questionario promosso nell’estate 2010 dal “Network delle Bonifiche”, risulta a più alta priorità, tra cui l’esplicita inclusione della gestione delle acque di falda emunte negli interventi di bonifica nella tutela delle acque, la definizione di procedure per l’autorizzazione ed effettuazione degli interventi di bonifica e ripristino in modo tale che, per i siti in esercizio, garantiscano la possibilità sia di procedere con l’ordinaria gestione del sito stesso e la definizione di procedure alternative per la definizione del fondo naturale sia dell’eventuale inquinamento diffuso da parte del proponente il progetto di bonifica nel caso in cui non siano ancora stati determinati dall’autorità competente, in modo da fissare correttamente gli obiettivi di bonifica.</p>
<p><strong>Art. 257, D. lgs. n. 152/2006 : quali illeciti penali previsti ?</strong><br />
La recentissima entrata in vigore dell’art. 25-undecies, D. Lgs. n. 231/2001 (per effetto della pubblicazione del D. Lgs. n. 121/2011) è anche un utile occasione per rileggere l’art. 257, D. Lgs.  n. 152/2006, oggi reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, senza ovviamente, trascurare le ultime interpretazioni giurisprudenziali della Suprema Corte. Di seguito riporto il suddetto articolo completo.</p>
<p align="center">ART. 257<br />
(Bonifica dei siti)</p>
<p>1. Chiunque cagiona l&#8217;inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e&#8217; punito con la pena dell&#8217;arresto da sei mesi a un anno o con l&#8217;ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall&#8217;autorità competente nell&#8217;ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all&#8217;articolo 242, il trasgressore e&#8217; punito con la pena dell&#8217;arresto da tre mesi a un anno o con l&#8217;ammenda da mille euro a ventiseimila euro.</p>
<p>2. Si applica la pena dell&#8217;arresto da un anno a due anni e la pena dell&#8217;ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l&#8217;inquinamento e&#8217; provocato da sostanze pericolose.</p>
<p>3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell&#8217;articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.</p>
<p>4. L&#8217;osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.</p>
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		<title>Corso di formazione per RLS</title>
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		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 15:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audioplus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corsi di formazione]]></category>

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		<description><![CDATA[A breve partirà un corso a pagamento per la formazione del &#8220;Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza&#8221; della durata di 32 ore. Lo stesso, già organizzato, ha visto la defezione di alcuni partecipanti i quali hanno lasciato alcuni posti liberi. Il calendario degli incontri è il seguente: 1° incontro: 28 ottobre dalle ore 14.00 alle ore 18.00 2° incontro: 4 novembre dalle ore 14.00 alle ore 18.00 3° incontro: 8 novembre dalle ore 14.00 alle ore 18.00 4° incontro: 11 novembre dalle ore 14.00 alle ore 18.00 5° incontro: 15 novembre dalle ore 14.00 alle ore 18.00 6° incontro: 18 novembre dalle ore 14.00 alle ore 18.00 7° incontro: 22 novembre dalle ore 14.00 alle ore 18.00 8° incontro: 25 novembre dalle ore 14.00 alle ore 18.00 Per ulteriori informazioni Vi invitiamo a contattare la Dr.ssa Miriam Antonaci: tel.: 0381 88699, email: miriam@gruppoaudioplus.it &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gruppoaudioplus.it/wp-content/uploads/2011/11/formazione.gif"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1020" title="formazione" src="http://www.gruppoaudioplus.it/wp-content/uploads/2011/11/formazione-150x150.gif" alt="" width="150" height="150" /></a>A breve partirà un corso a pagamento per la formazione del &#8220;<strong>Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza</strong>&#8221; della durata di 32 ore. Lo stesso, già organizzato, ha visto la defezione di alcuni partecipanti i quali hanno lasciato alcuni posti liberi.</p>
<p>Il calendario degli incontri è il seguente:<br />
1° incontro: 28 ottobre dalle ore 14.00 alle ore 18.00<br />
2° incontro: 4 novembre dalle ore 14.00 alle ore 18.00<br />
3° incontro: 8 novembre dalle ore 14.00 alle ore 18.00<br />
4° incontro: 11 novembre dalle ore 14.00 alle ore 18.00<br />
5° incontro: 15 novembre dalle ore 14.00 alle ore 18.00<br />
6° incontro: 18 novembre dalle ore 14.00 alle ore 18.00<br />
7° incontro: 22 novembre dalle ore 14.00 alle ore 18.00<br />
8° incontro: 25 novembre dalle ore 14.00 alle ore 18.00</p>
<p>Per ulteriori informazioni Vi invitiamo a contattare la Dr.ssa Miriam Antonaci: tel.: 0381 88699, email: <a href="mailto:miriam@gruppoaudioplus.it">miriam@gruppoaudioplus.it</a></p>
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