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	<title>Gruppo Audioplus Online</title>
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		<title>Convegno 19 Aprile</title>
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		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 10:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audioplus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corsi di formazione]]></category>

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		<description><![CDATA[Gruppo Audioplus, RFM Quality e Audioplus Due, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Vigevano, presentano:  VIGEVANO, 19 aprile 2012 &#8220;SALA dell&#8217;AFFRESCO&#8221;, Castello di Vigevano  INCONTRO SUL TEMA: FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA DI DATORI DI LAVORO, DIRIGENTI, PREPOSTI E LAVORATORI scarica il volantino in pdf Ore 14:00: Saluti e introduzione Fabio Ghelfi &#8211; Presidente Gruppo Audioplus Gianmario Colzani &#8211; Responsabile Audioplus Due Alessandro Ferraresi &#8211; Presidente RFM Quality Ore 14:30: Relazioni Avv. Maria Madeo &#8211; Studio Legale Madeo-Ferrari: La sicurezza sul Lavoro. Soggetti, responsabilità e Sanzioni. Brevi cenni sulla responsabilità degli enti. Ing. Elisabetta Claus: Formazione per datori di lavoro che svolgono i compiti di RSPP, per i dirigenti, per i preposti e per i lavoratori; cosa cambia dopo gli accordi sanciti dalla Conferenza Stato-Regioni. Ore 16:30: Dibattito e Chiusura dei lavori Ore 17:00: Rinfresco e ringraziamento ai partecipanti]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Gruppo Audioplus, RFM Quality e Audioplus Due,</strong><br />
con il patrocinio dell’<strong>Amministrazione Comunale di Vigevano</strong>,<br />
presentano:</p>
<p style="text-align: center;"> <strong>VIGEVANO, 19 aprile 2012</strong><br />
<strong>&#8220;SALA dell&#8217;AFFRESCO&#8221;, Castello di Vigevano</strong></p>
<p style="text-align: center;"> INCONTRO SUL TEMA:<br />
<strong>FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA</strong><br />
<strong>DI DATORI DI LAVORO, DIRIGENTI, PREPOSTI E LAVORATORI</strong></p>
<p style="text-align: center;"><em><a href="http://www.gruppoaudioplus.it/wp-content/uploads/2012/04/CONVEGNO-CONFERENZA-STATO-REGIONI.pdf">scarica il volantino in pdf</a></em></p>
<p><strong>Ore 14:00: Saluti e introduzione</strong></p>
<ul>
<li><strong>Fabio Ghelfi</strong> &#8211; Presidente Gruppo Audioplus</li>
<li><strong>Gianmario Colzani</strong> &#8211; Responsabile Audioplus Due</li>
<li><strong>Alessandro Ferraresi</strong> &#8211; Presidente RFM Quality</li>
</ul>
<p><strong>Ore 14:30: Relazioni</strong></p>
<ul>
<li><strong>Avv. Maria Madeo</strong> &#8211; Studio Legale Madeo-Ferrari: La sicurezza sul Lavoro. Soggetti, responsabilità e Sanzioni. Brevi cenni sulla responsabilità degli enti.</li>
<li><strong>Ing. Elisabetta Claus</strong>: Formazione per datori di lavoro che svolgono i compiti di RSPP, per i dirigenti, per i preposti e per i lavoratori; cosa cambia dopo gli accordi sanciti dalla Conferenza Stato-Regioni.</li>
</ul>
<p><strong>Ore 16:30: Dibattito e Chiusura dei lavori</strong></p>
<p><strong>Ore 17:00: Rinfresco e ringraziamento ai partecipanti</strong></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Corsi di formazione per la sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del nuovo Accordo Stato-Regioni n.221 del 21 Dicembre 2011.</title>
		<link>http://www.gruppoaudioplus.it/2012/04/12/corsi-di-formazione-per-la-sicurezza-sui-luoghi-di-lavoro-ai-sensi-del-nuovo-accordo-stato-regioni-n-221-del-21-dicembre-2011/</link>
		<comments>http://www.gruppoaudioplus.it/2012/04/12/corsi-di-formazione-per-la-sicurezza-sui-luoghi-di-lavoro-ai-sensi-del-nuovo-accordo-stato-regioni-n-221-del-21-dicembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 20:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audioplus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corsi di formazione]]></category>

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		<description><![CDATA[Si è concluso il 23/12/2011 l’iter che ha portato alla pubblicazione l’accordo Stato Regioni per la formazione dei RSPP (Datori di Lavoro) e dei Lavoratori così come previsto dal D.Lgs 81/2008. Gli accordi sono stati pubblicati nella G.U n. 8 del 11/01/2012. La formazione obbligatoria per la sicurezza sul lavoro coinvolge tutte le ditte con dipendenti o equiparati , dai titolari ai neoassunti. Ecco i punti principali : - DATORI DI LAVORO Per quanto riguarda la formazione dei datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), la nuova disciplina sostituisce le indicazioni dell’articolo 3 del Decreto Ministeriale 16 gennaio 1997, introducendo obblighi di aggiornamento (art.7) quinquennali (di 6, 10 e 14 ore in base a tre livelli di rischio: basso, medio, e alto individuato in funzione del Settore Ateco di appartenenza dell’azienda). I corsi sono articolati in tre differenti livelli di rischio: •    basso (durata minima di 16 ore); •    medio (32 ore); •    alto (48 ore ); - LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI La formazione dei lavoratori, si articola in due momenti distinti: formazione generale (con programmi e durata comuni per i diversi settori di attività) e formazione specifica, in relazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si è concluso il 23/12/2011 l’iter che ha portato alla pubblicazione l’accordo Stato Regioni per la formazione dei RSPP (Datori di Lavoro) e dei Lavoratori così come previsto dal D.Lgs 81/2008. Gli accordi sono stati pubblicati nella G.U n. 8 del 11/01/2012.</p>
<p>La formazione obbligatoria per la sicurezza sul lavoro coinvolge tutte le ditte con dipendenti o equiparati , dai titolari ai neoassunti.</p>
<p>Ecco i punti principali :</p>
<p>- DATORI DI LAVORO<br />
Per quanto riguarda la formazione dei datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), la nuova disciplina sostituisce le indicazioni dell’articolo 3 del Decreto Ministeriale 16 gennaio 1997, introducendo obblighi di aggiornamento (art.7) quinquennali (di 6, 10 e 14 ore in base a tre livelli di rischio: basso, medio, e alto individuato in funzione del Settore Ateco di appartenenza dell’azienda).<br />
I corsi sono articolati in tre differenti livelli di rischio:<br />
•    basso (durata minima di 16 ore);<br />
•    medio (32 ore);<br />
•    alto (48 ore );</p>
<p>- LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI<br />
La formazione dei lavoratori, si articola in due momenti distinti: formazione generale (con programmi e durata comuni per i diversi settori di attività) e formazione specifica, in relazione al rischio effettivo in azienda. (rilevato in funzione del settore ATECO di appartenenza) .<br />
Durata minima complessiva dei corsi di formazione per i lavoratori, in base alla classificazione dei settori di rischio:<br />
•    4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio basso: TOTALE 8 ore<br />
•    4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio medio: TOTALE 12 ore<br />
•    4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio alto: TOTALE 16 ore</p>
<p>- AGGIORNAMENTO<br />
La formazione deve essere periodicamente aggiornata ad intervalli di cinque anni con durata di 6-8 ore .</p>
<p>Il GRUPPO AUDIOPLUS con la sua professionalità e la preparazione dei propri docenti è pronto a seguirvi lungo tutto l’iter formativo.<br />
Alla fine di ogni corso o aggiornamento verranno rilasciati gli attestati a norma di legge.<br />
I corsi effettuati da enti non riconosciuti non hanno valore legale,il GRUPPO AUDIOPLUS è un ente riconosciuto.</p>
<p><a href='http://www.gruppoaudioplus.it/wp-content/uploads/2012/04/Accordo_Stato_Regioni_Formazione_DDL_RSPP.pdf'>Accordo_Stato_Regioni_Formazione_DDL_RSPP</a></p>
<p><a href='http://www.gruppoaudioplus.it/wp-content/uploads/2012/04/Accordo_Stato_Regioni_Formazione_LAVORATORI.pdf'>Accordo_Stato_Regioni_Formazione_LAVORATORI</a></p>
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		<title>Finanziamenti regionali per la sicurezza sul lavoro e la formazione</title>
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		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 20:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audioplus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corsi di formazione]]></category>

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		<description><![CDATA[La regione Lombardia ha presentato tramite il proprio sito web una serie di finanziamenti che saranno assegnati con il sistema delle “DOTI”. Sono previsti diversi bandi di gara per differenti forme di Dote. Il Gruppo Audioplus Srl, ente accreditato da regione Lombardia, può presentare la vostra domanda di accesso alle DOTI, predisponendo il PIP (Piano d’Intervento Personalizzato) e fornendo le indicazioni necessarie per accedere a questi finanziamenti. I bandi sono a numero chiuso e quindi per avere più possibilità di attingere ai fondi, vi preghiamo di manifestarci urgentemente la vostra intenzione di aderire all’iniziativa. Di seguito riportiamo le tipologie di finanziamenti disponibili: DOTE IMPRESA: “Sicurezza nei Luoghi di Lavoro” . Questa Dote mette a disposizione delle Piccole e delle Micro imprese (da 0 a 49 dipendenti) la somma di € 9.000.000,00 per formare DIPENDENTI con CORSI SULLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO. Ogni impresa ha diritto ad ottenere un Voucher Formativo del valore massimo di € 5000 e le domande potranno essere presentate dal prossimo 18 aprile. Poiché il Voucher potrà essere ottenuto solo fino all&#8217;esaurimento delle risorse disponibili,si invitano i titolari interessati a contattare immediatamente la nostra Segreteria Organizzativa per ottenere, senza alcun impegno, dettagliate informazioni. DOTE IMPRESA: “Formazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La regione Lombardia ha presentato tramite il proprio sito web una serie di finanziamenti che saranno assegnati con il sistema delle “DOTI”. Sono previsti diversi bandi di gara per differenti forme di Dote.</p>
<p>Il Gruppo Audioplus Srl, ente accreditato da regione Lombardia, può presentare la vostra domanda di accesso alle DOTI, predisponendo il PIP (Piano d’Intervento Personalizzato) e fornendo le indicazioni necessarie per accedere a questi finanziamenti.</p>
<p>I bandi sono a numero chiuso e quindi per avere più possibilità di attingere ai fondi, vi preghiamo di manifestarci urgentemente la vostra intenzione di aderire all’iniziativa.</p>
<p>Di seguito riportiamo le tipologie di finanziamenti disponibili:</p>
<ol>
<li>DOTE IMPRESA: “Sicurezza nei Luoghi di Lavoro” . Questa Dote mette a disposizione delle Piccole e delle Micro imprese (da 0 a 49 dipendenti) la somma di € 9.000.000,00 per formare DIPENDENTI con CORSI SULLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO. Ogni impresa ha diritto ad ottenere un Voucher Formativo del valore massimo di € 5000 e le domande potranno essere presentate dal prossimo 18 aprile. Poiché il Voucher potrà essere ottenuto solo fino all&#8217;esaurimento delle risorse disponibili,si invitano i titolari interessati a contattare immediatamente la nostra Segreteria Organizzativa per ottenere, senza alcun impegno, dettagliate informazioni.</li>
<li>DOTE IMPRESA: “Formazione Imprenditori”. Attraverso la Dote Impresa sarà inoltre possibile per i titolari di piccola e micro impresa ,loro soci collaboratori o coadiuvanti d’impresa, ottenere un voucher del valore massimo di € 5000 per partecipare a percorsi formativi. L’imprenditore è tenuto a partecipare con un cofinanziamento del 30%. L’avviso sarà operativo dal 3 maggio prossimo, vi invitiamo quindi a farci pervenire la vostra adesione entro il 24 aprile.</li>
<li>DOTE LAVORO : “Ricollocazione e Riqualificazione” – E’ il provvedimento cui è destinata la più grande parte dei fondi, quasi 81 milioni di euro. Questa misura va a favore dei lavoratori in cassa integrazione e in mobilità che rispondendo al bando uscito il 10 aprile, potranno fruire di servizi alla formazione per un valore di circa € 3.000 presso operatori accreditati.</li>
</ol>
<p>Per adesioni e ulteriori informazioni, contattare i seguenti riferimenti:</p>
<p>Alessandro Garbin: <a href="mailto:alessandro@gruppoaudioplus.it">alessandro@gruppoaudioplus.it</a></p>
<p>Fiumana Chinaglia: <a href="mailto:fiumana@gruppoaudioplus.it">fiumana@gruppoaudioplus.it</a></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Convegno: Formazione accordo Stato-Regioni</title>
		<link>http://www.gruppoaudioplus.it/2012/04/12/convegno-formazione-accordo-stato-regioni/</link>
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		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 20:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audioplus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corsi di formazione]]></category>

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		<description><![CDATA[Siete invitati ad un importante convegno organizzato dal Gruppo Audioplus riguardante la FORMAZIONE dettata dall&#8217;ACCORDO SATO &#8211; REGIONI entrato in vigore lo scorso 26 gennaio 2012. Relatori saranno il Dr. Paolo Paraluppi (Dirigente Medico dell&#8217;ASL di Pavia) ed il Sig. Corrado Cigaina (Ispettore dell&#8217;ASL di Pavia). Vi esortiamo a non mancare in quanto verrà &#8220;sviscerata&#8221; la complessa normativa che riguarda sia datori di lavoro che dipendenti. GIOVEDI&#8217; 19 APRILE 2012 dalle ore 14,00 alle ore 17,00 presso la Sala dell&#8217;Affresco all&#8217;interno del Castello di Vigevano (si prega di prendere visione della locandina allegata). Approfittiamo per informare che GRUPPO AUDIOPLUS S.r.l. come da precedente comunicazione &#8220;ORGANIZZA&#8221; sia i corsi di aggiornamento per datori di lavoro che la formazione generale e specifica rivolta al personale dipendente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siete invitati ad un importante convegno organizzato dal Gruppo Audioplus riguardante la FORMAZIONE dettata dall&#8217;ACCORDO SATO &#8211; REGIONI entrato in vigore lo scorso 26 gennaio 2012.<br />
Relatori saranno il Dr. Paolo Paraluppi (Dirigente Medico dell&#8217;ASL di Pavia) ed il Sig. Corrado Cigaina (Ispettore dell&#8217;ASL di Pavia).<br />
Vi esortiamo a non mancare in quanto verrà &#8220;sviscerata&#8221; la complessa normativa che riguarda sia datori di lavoro che dipendenti.</p>
<p>GIOVEDI&#8217; 19 APRILE 2012 dalle ore 14,00 alle ore 17,00 presso la Sala dell&#8217;Affresco all&#8217;interno del Castello di Vigevano (si prega di prendere visione della locandina allegata).</p>
<p>Approfittiamo per informare che GRUPPO AUDIOPLUS S.r.l. come da precedente comunicazione &#8220;ORGANIZZA&#8221; sia i corsi di aggiornamento per datori di lavoro che la formazione generale e specifica rivolta al personale dipendente.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Nuovi corsi di formazione secondo l&#8217;accordo Stato-Regioni</title>
		<link>http://www.gruppoaudioplus.it/2012/04/05/1097/</link>
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		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 20:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audioplus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corsi di formazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gruppoaudioplus.it/?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[Il Gruppo Audioplus, in base all&#8217;accordo Sato-Regioni N. 221 del 21 Dicembre 2011, sta organizzando i corsi di formazione obbligatori per tutti i dipendenti. In allegato è possibile visionare alcuni esempi di moduli dei corsi ed un fac-simile di scheda d&#8217;iscrizione. Le chiediamo gentilmente di compilarla, senza alcun impegno, per poter migliorare l&#8217;organizzazione ed ottimizzare i costi. Se non dovesse trovare la sua attività o mansione nei moduli inviati, può contattarci per valutare le necessità in base al codice ATECO di appartenenza. Per ogni chiarimento o informazioni su costi o modalità di erogazione dei corsi, contattare i seguenti riferimenti: Alessandro Garbin: alessandro@gruppoaudioplus.it Filippo Maltese: filippo@gruppoaudioplus.it MODULI FORMATIVI Scheda iscrizione ACCORDO STATO REGIONI]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Gruppo Audioplus, in base all&#8217;accordo Sato-Regioni N. 221 del 21 Dicembre 2011, sta organizzando i corsi di formazione obbligatori per tutti i dipendenti.</p>
<p>In allegato è possibile visionare alcuni esempi di moduli dei corsi ed un fac-simile di scheda d&#8217;iscrizione. Le chiediamo gentilmente di compilarla, senza alcun impegno, per poter migliorare l&#8217;organizzazione ed ottimizzare i costi.</p>
<p>Se non dovesse trovare la sua attività o mansione nei moduli inviati, può contattarci per valutare le necessità in base al codice ATECO di appartenenza.</p>
<p>Per ogni chiarimento o informazioni su costi o modalità di erogazione dei corsi, contattare i seguenti riferimenti:</p>
<p>Alessandro Garbin: <a href="mailto:alessandro@gruppoaudioplus.it">alessandro@gruppoaudioplus.it</a></p>
<p>Filippo Maltese: <a href="mailto:filippo@gruppoaudioplus.it">filippo@gruppoaudioplus.it</a></p>
<p><a href='http://www.gruppoaudioplus.it/wp-content/uploads/2012/04/MODULI-FORMATIVI.pdf'>MODULI FORMATIVI</a></p>
<p><a href='http://www.gruppoaudioplus.it/wp-content/uploads/2012/04/Scheda-iscrizione-ACCORDO-STATO-REGIONI.pdf'>Scheda iscrizione ACCORDO STATO REGIONI</a></p>
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		</item>
		<item>
		<title>Gruppo Audioplus Informa: 04.04.12</title>
		<link>http://www.gruppoaudioplus.it/2012/04/04/gruppo-audioplus-informa-04-04-12/</link>
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		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 20:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audioplus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medicina e sicurezza del lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gruppoaudioplus.it/?p=1094</guid>
		<description><![CDATA[Entrata in vigore della disciplina sui rischi da campi elettromagnetici Il 26 aprile 2012 entra in vigore la disciplina di cui al Capo IV, Titolo VIII, D. Lgs. n. 81/2008 “Protezione dei lavoratori dal rischio di esposizione ai campi elettromagnetici” (art. 306, comma 3, D. Lgs. n. 81/2008, e art. 1, direttive 2008/46/CE di modifica dell’art. 13, direttiva 2000/40/CE). Data scadenza Soggetto Periodicità Prossima scadenza 26/04/2012 Datori di lavoro Rifiuti : comunicazione annuale 2011 Gli esercenti operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi provenienti da attività industriali, artigianali e del cosiddetto “down stream” art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), D. Lgs. n. 152/2006, sono tenuti a effettuare la comunicazione annuale relativa al 2011, dichiarando le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle proprie attività svolte durante l’anno. Sono esonerati da questo obbligo gli imprenditori agricoli di cui all’art.2135, c.c., con volume d’affari annuo non superiore a € 8.000,00 nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti. Ai sensi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Entrata in vigore della disciplina sui rischi da campi elettromagnetici</strong><br />
Il 26 aprile 2012 entra in vigore la disciplina di cui al Capo IV, Titolo VIII, D. Lgs. n. 81/2008 “<em>Protezione dei lavoratori dal rischio di esposizione ai campi elettromagnetici</em>” (<em>art. 306, comma 3, D. Lgs. n. 81/2008, e art. 1, direttive 2008/46/CE di modifica dell’art. 13, direttiva 2000/40/CE</em>).</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="67">
<p align="center"><strong>Data scadenza</strong></p>
</td>
<td valign="top" width="227">
<p align="center"><strong>Soggetto</strong></p>
</td>
<td valign="top" width="88">
<p align="center"><strong>Periodicità</strong></p>
</td>
<td valign="top" width="109">
<p align="center"><strong>Prossima scadenza</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="67">
<p align="center">26/04/2012</p>
</td>
<td valign="top" width="227">Datori di lavoro</td>
<td valign="top" width="88">
<p align="center">
</td>
<td valign="top" width="109">
<p align="center">
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>Rifiuti : comunicazione annuale 2011</strong><br />
Gli esercenti operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi provenienti da attività industriali, artigianali e del cosiddetto “<em>down stream</em>” art. 184, comma 3, lettere <em>c)</em>, <em>d)</em> e <em>g)</em>, D. Lgs. n. 152/2006, sono tenuti a effettuare la comunicazione annuale relativa al 2011, dichiarando le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle proprie attività svolte durante l’anno. Sono esonerati da questo obbligo gli imprenditori agricoli di cui all’art.2135, c.c., con volume d’affari annuo non superiore a € 8.000,00 nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti. Ai sensi della circolare 2 marzo 2011, n. 6774, emanata dal ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, questa comunicazione potrà avvenire con le seguenti modalità alternative “<em>a scelta dell’interessato</em>” : 1) compilando in via telematica gli appositi modelli che saranno pubblicati sul portale <a href="http://www.sistri.it/">www.sistri.it</a>; 2) compilando e trasmettendo alla Camera di commercio territorialmente competente, previo pagamento dei diritti di segreteria e con le modalità di cui alla legge n. 70/1994, le schede capitolo I – Rifiuti, D.P.C.M. 27 aprile 2010, relativamente alla specifica attività svolta.</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="67">
<p align="center"><strong>Data scadenza</strong></p>
</td>
<td valign="top" width="227">
<p align="center"><strong>Soggetto</strong></p>
</td>
<td valign="top" width="88">
<p align="center"><strong>Periodicità</strong></p>
</td>
<td valign="top" width="109">
<p align="center"><strong>Prossima scadenza</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="67">
<p align="center">30/04/2012</p>
</td>
<td valign="top" width="227">Chiunque svolge operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi provenienti da attività industriali, artigianali e del cosiddetto “<em>down stream</em>” art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), D. Lgs. n. 152/2006, sono tenuti a effettuare la comunicazione annuale relativa al 2011, dichiarando le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle proprie attività svolte durante l’anno. Sono esonerati da questo obbligo gli imprenditori agricoli d cui all’art.2135, c.c., con volume d’affari annuo non superiore a € 8.000,00 nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti</td>
<td valign="top" width="88">
<p align="center">
</td>
<td valign="top" width="109">Entro sei mesi dalla data di operatività del SISTRI (31 dicembre 2012) relativamente ai rifiuti prodotti/trasportati/recuperati/smaltiti nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2012 (D.M. 12 novembre 2011)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>Comunicazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato anche avvalendosi di mezzi di comunicazione a distanza</strong><br />
I produttori di AEE in via ordinaria o che si avvalgono di mezzi di comunicazione a distanza devono inviare, entro il 30 aprile 2012, la Dichiarazione MUD (<em>capitolo 3 – apparecchiature elettriche ed elettroniche e rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, D.P.C.M. 27  aprile 2010</em>) per il 2011 (<em>art. 13, commi 6 e 7, D. Lgs. n. 151/2005</em>).</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="67">
<p align="center"><strong>Data scadenza</strong></p>
</td>
<td valign="top" width="227">
<p align="center"><strong>Soggetto</strong></p>
</td>
<td valign="top" width="88">
<p align="center"><strong>Periodicità</strong></p>
</td>
<td valign="top" width="109">
<p align="center"><strong>Prossima scadenza</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="67">
<p align="center">30/04/2012</p>
</td>
<td valign="top" width="227">Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) e produttori che forniscono apparecchiature elettriche ed elettroniche avvalendosi dei mezzi di comunicazione a distanza ex D. Lgs. n. 185/1999</td>
<td valign="top" width="88">
<p align="center">Annuale</p>
</td>
<td valign="top" width="109">
<p align="center">30 aprile 2013</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>Diritti annuali all’Albo nazionale gestione rifiuti </strong><br />
Le imprese iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali devono versare i diritti annuali di iscrizione, determinabile secondo gli importi previsti dall’art. 21, D.M. n. 406/1998, da calcolare, a seconda dell’attività svolta, sulla base della quantità di abitanti servita, le tonnellate di rifiuti trattati o gli importi dei lavori cantierabili. Il pagamento dovrà essere effettuato a favore della sezione regionale e provinciale dell’Albo della regione o provincia autonoma dove ha sede legale l’impresa. L’omissione del pagamento potrà comportare la sospensione d’ufficio dall’Albo. Un nuovo decreto ministeriale, che deve essere emanato ai sensi del nuovo art. 212, comma 15, D. Lgs. n. 152/2006, dovrà rideterminare la disciplina del caso (<em>art. 21, D.M. 28 aprile 1998, n. 406; artt. 3 e 5, D.M. 13 dicembre 1995; art. 212, comma 15 D. Lgs. n. 152/2006</em>).</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="67">
<p align="center"><strong>Data scadenza</strong></p>
</td>
<td valign="top" width="227">
<p align="center"><strong>Soggetto</strong></p>
</td>
<td valign="top" width="88">
<p align="center"><strong>Periodicità</strong></p>
</td>
<td valign="top" width="109">
<p align="center"><strong>Prossima scadenza</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="67">
<p align="center">30/04/2012</p>
</td>
<td valign="top" width="227">Imprese iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali</td>
<td valign="top" width="88">
<p align="center">Annuale</p>
</td>
<td valign="top" width="109">
<p align="center">30 aprile 2013, salvo variazioni</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>Sicurezza. Sulle attrezzature di lavoro il nuovo regime abilitante per un corretto utilizzo </strong><br />
Prosegue ancora senza soste il processo di completamento del D. Lgs. n. 81/2008; infatti, a distanza di circa due mesi dalla pubblicazione dell’accordo Stato – Regioni 21 dicembre 2011, in materia di formazione dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti, per effetto del rinvio contenuto al comma 5, art. 73, lo scorso 22 febbraio 2012 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ha emanato l’accordo concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché la regolamentazione dei percorsi formativi e l’individuazione dei soggetti erogatori (<em>in S.O. n. 47 alla Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2012, n. 60</em>).</p>
<p><strong>Dal Ministero del Lavoro il Piano dei controlli 2012 per la difesa contro il nero</strong><br />
Nuovamente al centro dell’attenzione, il tema dei controlli in materia di lavoro per effetto sia del comunicato del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 7 febbraio 2012, con il quale il Dicastero ha fornito i risultati dell’attività ispettiva 2011 e le linee di intervento previste per il 2012, sia della pubblicazione del D.L. n. 5/2012, il quale ha previsto importanti novità in merito a un possibile alleggerimento dei controlli in materia di salute e di sicurezza del lavoro. Il ministero del Lavoro ha anche messo a punto il Documento programmatico per l’anno 2012 al fine di orientare l’attività di vigilanza verso il contrasto dei fenomeni di irregolarità emersi nei diversi ambiti locali, differenziando i controlli secondo le specificità emerse soprattutto a livello regionale.</p>
<p><strong>Guardia giurata: responsabilità dell’istituto di vigilanza</strong><br />
Risponde di omicidio colposo il responsabile di un istituto di vigilanza privata che consente a un dipendente di esercitare funzioni di sorveglianza in una banca senza essere munito di giubbotto antiproiettile, qualora il detto dipendente rimanga ucciso a seguito di uno scontro a fuoco con dei rapinatori (<em>Cassazione Civile</em>).</p>
<p><strong>Socio contitolare paritetico </strong><br />
Il socio lavoratore è contemporaneamente soggetto tutelato e destinatario delle norme antinfortunistiche. Quando si tratti di società di persone e non risulti l’espressa delega a persona di particolare competenza nel settore della sicurezza, l’obbligo di adottare le misure idonee e necessarie alla tutela dell’integrità fisica dei lavoratori incombe su ciascun socio (<em>Corte d’Appello di Trento</em>).</p>
<p><strong>Delega di funzioni : prassi scorretta di lavoro </strong><br />
In materia di delega di funzioni, non può farsi carico al delegante del verificarsi di un infortunio collegato a un profilo di colpa inerente alla diretta sorveglianza del lavoro. Solo qualora risulti che il delegante era a conoscenza della prassi scorretta di lavoro, egli può essere chiamato a rispondere per non essersi attivato a interrompere la prassi illegittima e pericolosa &#8211; fattispecie di utilizzo nel cantiere della sega elettrica, in luogo di quella manuale &#8211; (<em>Cassazione Penale</em>).</p>
<p><strong>Discarica abusiva </strong><br />
Al fine di configurare una discarica abusiva ai sensi del l’art. 256, comma 3, D. Lgs. n. 152/2006, a fronte di un abbandono incontrollato, si devono rilevare nel caso di specie l’accumulo ripetuto e non occasionale dei rifiuti in un’area ben determinata, l’eterogeneità dei rifiuti ammassati tra loro indistintamente, senza alcun criterio di classificazione, la definitività del loro abbandono nonché il degrado dello stato dei luoghi per effetto dei materiali in questione (<em>Cassazione Penale</em>).</p>
<p><strong>Terre e rocce da scavo </strong><br />
In materia di esclusione della disciplina dei rifiuti per le terre e le rocce da scavo, la finalità di riutilizzo delle stesse deve essere provata dall’imputato, nel caso di configurabilità di uno dei reati di cui al D. Lgs. n. 152/2006 (<em>Cassazione Penale</em>).</p>
<p><strong>Modelli 231 e reati ambientali : quale criterio per la redazione?</strong><br />
Il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121, ha esteso la responsabilità degli enti ad alcune specifiche tipologie di reati ambientali, ma non ha indicato i criteri specifici per la redazione dei modelli di organizzazione e gestione. I requisiti relativi ai “sistemi di gestione ambientale” – e più in generale quelli che attengono al percorso di una certificazione volontaria – così come espressi dalle norme di riferimento (regolamento EMAS e <em>standard</em> ISO 14001) racchiudono tutte le prerogative del “modello organizzativo 231”, salvo alcune rilevanti eccezioni. Può essere, quindi, opportuno proporre alcune linee di indirizzo che potrebbero, in presenza di un’attuazione rigorosa ed efficace dell’SGA in linea con le esigenze del “modello 231”, indurre la giurisprudenza a ritenere che l’ente non si è discostato rispetto a quanto era ragionevole attendersi facesse per prevenire la commissione dei reati ambientali presupposto.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Gruppo Audioplus Informa: 23.03.12</title>
		<link>http://www.gruppoaudioplus.it/2012/03/23/gruppo-audioplus-informa-23-03-12/</link>
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		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 21:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audioplus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medicina e sicurezza del lavoro]]></category>

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		<description><![CDATA[Comunicazione dei rappresentanti dei lavoratori Il 31 marzo 2012 scade il termine fino al quale è possibile effettuare la comunicazione annuale concernente i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori, utilizzando l’apposita procedura on line accessibile dal sito dell’INAIL attraverso Punto cliente (art. 18, comma 1, lettera aa), D. Lgs. n. 81/2008; circolare INAIL 19 marzo 2009, n. 11). Data scadenza Soggetto Periodicità Prossima scadenza 31/03/2012 Datori di lavoro Annuale 31 marzo 2013 Riesame biennale della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti Il 13 aprile 2012 scade il termine per effettuare il riesame biennale del documento di “Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti” da parte dei gestori di siti a rischio di incidenti rilevanti presso i quali sono presenti sostanze pericolose in quantità eguali o superiori ai limiti di cui all’Allegato I al D. Lgs. n. 334/1999 (art. 7, comma 4, D. Lgs. n. 334/1999). Data scadenza Soggetto Periodicità Prossima scadenza 13/04/2012 Gestori di siti a rischio di incidenti rilevanti presso i quali sono presenti sostanze pericolose in quantità eguali o superiori ai limiti di cui all’Allegato I al D. Lgs. n. 334/1999 Biennale 13 aprile 2014 Denuncia periodica degli imballaggi del mese precedente Il 20 aprile 2012 è l’ultimo giorno per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.gruppoaudioplus.it/wp-content/uploads/2010/10/logo1.png"><img class="alignleft size-full wp-image-482" title="gruppo audioplus informa" src="http://www.gruppoaudioplus.it/wp-content/uploads/2010/10/logo1.png" alt="gruppo audioplus informa" width="210" height="66" /></a>Comunicazione dei rappresentanti dei lavoratori </strong><br />
Il 31 marzo 2012 scade il termine fino al quale è possibile effettuare la comunicazione annuale concernente i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori, utilizzando l’apposita procedura on line accessibile dal sito dell’INAIL attraverso Punto cliente (art. 18, comma 1, lettera <em>aa),</em> D. Lgs. n. 81/2008; circolare INAIL 19 marzo 2009, n. 11).</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="67">
<p align="center"><strong>Data scadenza</strong></p>
</td>
<td valign="top" width="227">
<p align="center"><strong>Soggetto</strong></p>
</td>
<td valign="top" width="88">
<p align="center"><strong>Periodicità</strong></p>
</td>
<td valign="top" width="109">
<p align="center"><strong>Prossima scadenza</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="67">
<p align="center">31/03/2012</p>
</td>
<td valign="top" width="227">Datori di lavoro</td>
<td valign="top" width="88">
<p align="center">Annuale</p>
</td>
<td valign="top" width="109">
<p align="center">31 marzo 2013</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify;"><strong>Riesame biennale della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti </strong><br />
Il 13 aprile 2012 scade il termine per effettuare il riesame biennale del documento di “<em>Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti</em>” da parte dei gestori di siti a rischio di incidenti rilevanti presso i quali sono presenti sostanze pericolose in quantità eguali o superiori ai limiti di cui all’Allegato I al D. Lgs. n. 334/1999 (<em>art. 7, comma 4, D. Lgs. n. 334/1999</em>).</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="67">
<p align="center"><strong>Data scadenza</strong></p>
</td>
<td valign="top" width="227">
<p align="center"><strong>Soggetto</strong></p>
</td>
<td valign="top" width="88">
<p align="center"><strong>Periodicità</strong></p>
</td>
<td valign="top" width="109">
<p align="center"><strong>Prossima scadenza</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="67">
<p align="center">13/04/2012</p>
</td>
<td valign="top" width="227">Gestori di siti a rischio di incidenti rilevanti presso i quali sono presenti sostanze pericolose in quantità eguali o superiori ai limiti di cui all’Allegato I al D. Lgs. n. 334/1999</td>
<td valign="top" width="88">
<p align="center">Biennale</p>
</td>
<td valign="top" width="109">
<p align="center">13 aprile 2014</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify;"><strong>Denuncia periodica degli imballaggi del mese precedente </strong><br />
Il 20 aprile 2012 è l’ultimo giorno per i produttori o gli utilizzatori di imballaggi iscritti al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e in regime di dichiarazione mensile per presentare la denuncia e calcolare, sulla base delle fatture emesse o dei documenti ricevuti, il contributo prelevato o dovuto nel mese precedente, distinguendo gli importi relativi a ciascuna tipologia di materiali e indicando il relativo consorzio di appartenenza. Gli importi relativi alla dichiarazione presentata dovranno essere versati al CONAI entro i successivi 90 giorni su uno o più dei sei conti correnti bancari, ognuno relativo a una tipologia di materiali (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica, vetro).</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="67">
<p align="center"><strong>Data scadenza</strong></p>
</td>
<td valign="top" width="227">
<p align="center"><strong>Soggetto</strong></p>
</td>
<td valign="top" width="88">
<p align="center"><strong>Periodicità</strong></p>
</td>
<td valign="top" width="109">
<p align="center"><strong>Prossima scadenza</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="67">
<p align="center">20/04/2012</p>
</td>
<td valign="top" width="227">Produttori o utilizzatori di imballaggi iscritti al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e in regime di dichiarazione mensile</td>
<td valign="top" width="88">
<p align="center">Mensile</p>
</td>
<td valign="top" width="109">
<p align="center">20 maggio 2012</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify;"><strong>Denuncia periodica degli imballaggi del trimestre precedente </strong><br />
Il 20 aprile 2012 è l’ultimo giorno per i produttori o gli utilizzatori di imballaggi iscritti al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e in regime di dichiarazione trimestrale per presentare la denuncia e calcolare, sulla base delle fatture emesse o dei documenti ricevuti, il contributo prelevato o dovuto nel mese precedente, distinguendo gli importi relativi a ciascuna tipologia di materiali e indicando il relativo consorzio di appartenenza.</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="67">
<p align="center"><strong>Data scadenza</strong></p>
</td>
<td valign="top" width="227">
<p align="center"><strong>Soggetto</strong></p>
</td>
<td valign="top" width="88">
<p align="center"><strong>Periodicità</strong></p>
</td>
<td valign="top" width="109">
<p align="center"><strong>Prossima scadenza</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="67">
<p align="center">20/04/2012</p>
</td>
<td valign="top" width="227">Produttori o utilizzatori di imballaggi iscritti al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e in regime di dichiarazione trimestrale</td>
<td valign="top" width="88">
<p align="center">Trimestrale</p>
</td>
<td valign="top" width="109">
<p align="center">20 luglio 2012</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify;"><strong>“Modello 231” nelle PMI : da garanzia di etica a esimente da reati</strong><br />
La logica del D. Lgs. n. 231/2001 è quella di punire, insieme alle persone fisiche che commettono i reati, anche quelle entità che beneficiano della commissione del reato (enti, ovvero società, associazioni ecc.). Lo strumento si è dimostrato piuttosto interessante e per questo il legislatore ne ha progressivamente esteso l’applicazione, fino ad arrivare a inserire, fra il 2007 e il 2011, reati colposi in materia di sicurezza sul lavoro e tutela dell’ambiente. Questo ha comportato che fossero sempre più numerose le imprese che, per un reato o per l’altro, avevano interesse a implementare un modello esimente dalla cosiddetta responsabilità amministrativa e, fra queste, risulterebbero interessate anche molte PMI. Ma le logiche di costituzione di questo meccanismo sono state pensate per imprese medio/grandi, molto strutturate, esattamente al contrario delle PMI. Quindi, è necessario individuare una struttura per quanto possibile snella (che deve essere implementata) e fruibile da chi poi deve rispettare le “regole” stabilite dall’azienda.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Impresa familiare: come si può riconoscere e quali sono gli obblighi?</strong><br />
Gli obblighi dell’impresa familiare nell’ambito della normativa antinfortunistica sono stati contornati da un alone di indeterminatezza fin dalla prima apparizione nel quadro giuridico in materia. L’incertezza è nata e ha preso corpo in quanto è mancato nel testo del D. Lgs. n. 626/1994 qualsiasi richiamo a questa tipologia di impresa se non per l’inciso contenuto nell’art. 4, comma 11. Anche in seguito, i chiarimenti del Ministero del Lavoro, che si sono susseguiti nel periodo precedente l’emanazione e l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2008, sono stati quanto ondivaghi e non sempre convincenti rispetto al concetto di collaboratore familiare di impresa familiare <em>ex art. 230-bis</em>, c.c., e degli obblighi di sicurezza applicabili agli stessi. Con l’emanazione del D. Lgs. n. 81/2008 questa indeterminazione è rimasta anche se a opera del correttivo D. Lgs. n. 106/2009 ha trovato finalmente espresso riconoscimento la figura del collaboratore familiare.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Il protocollo di legalità garantisce la sicurezza contro infortuni e mafia </strong><br />
Il 13 febbraio 2012 è stato firmato, in Prefettura a Milano con le imprese coinvolte nel cantiere per l’EXPO 2015 e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, un importante protocollo di legalità. In questo termine “<em>legalità</em>” sono stati fatti confluire più aspetti tra i quali la sicurezza sul lavoro, la regolarità dei rapporti di lavoro, la prevenzione contro le infiltrazioni mafiose. Il protocollo ha affrontato più aspetti, la legalità, la sicurezza sul lavoro, la trasparenza <em>ecc</em>.; sono esaminate le problematiche relative alla sicurezza sul lavoro, all’igiene, alle condizioni di vita e di salute dei lavoratori.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Obblighi del preposto nel sistema prevenzionistico</strong><br />
La funzione di garanzia del preposto non può significare che il medesimo debba essere costantemente presente. Non è questione di presenza continua, ma di corretto esercizio delle tipiche funzioni del preposto che, in quanto delegato alla diretta sorveglianza dei lavoratori a lui affidati, è certamente tenuto, indipendentemente dalla presenza al momento del fatto, a una attenta e assidua vigilanza e specialmente a dare istruzioni anche per lavori che possono ritenersi di semplice esecuzione, tanto più quando, si sia trattato di un lavoro che egli stesso aveva ordinato e di lavoratore che vi era stato addetto per la prima volta (<em>Cassazione Penale</em>).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Responsabilità del committente </strong><br />
Con riferimento ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione d’opera, è vero che il dovere di sicurezza è riferibile, oltre che al datore di lavoro (di regola l’appaltatore, destinatario delle disposizioni antinfortunistiche), anche al committente, con conseguente possibilità, in caso di infortunio, di intrecci di responsabilità, coinvolgenti anche il committente medesimo, tuttavia è però altrettanto vero che tale principio non può essere applicato automaticamente, non potendo esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori (<em>Cassazione Penale</em>).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>SISTRI : Nuovo rinvio dell’operatività</strong><br />
Per effetto della conversione in legge del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216 (cosiddetto decreto “<em>mille proroghe</em>”), la data di piena operatività del SISTRI per quasi tutti i soggetti obbligati è stata rinviata al <strong>30 giugno 2012</strong>, in luogo del 2 aprile 2012, precedentemente previsto dal decreto- legge. Viene annullato l’avvio differito per i produttori di rifiuti pericolosi con un numero di dipendenti non superiore a dieci, con l’eccezione per gli imprenditori agricoli che producono e trasportano a una piattaforma di conferimento, oppure conferiscono a un circuito organizzato di raccolta i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Rifiuti. Responsabilità per gestione non autorizzata</strong><br />
In tema di gestione dei rifiuti, le responsabilità per la sua corretta effettuazione, in relazioni alle disposizioni nazionali e comunitarie, gravano su tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo dei beni dai quali originano i rifiuti (<em>Cassazione Penale</em>).</p>
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		<title>Corso Primo Soccorso 3-10-17 Aprile</title>
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		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 21:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audioplus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corsi di formazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gruppoaudioplus.it/?p=1076</guid>
		<description><![CDATA[Il Gruppo Audioplus sta organizzando un corso di primo soccorso della durata di 12 ore nelle seguenti date: 3 aprile 2012 dalle ore 14,00 alle ore 18,00 10 aprile 2012 dalle ore 14,00 alle ore 18,00 17 aprile 2012 dalle ore 14,00 alle ore 18,00 Costo € 150,00 + IVA a partecipante. Allo stesso corso possono prendere parte anche coloro che devono effettuaresolo l&#8217;aggiornamento di 4 ore al costo di € 60,00 + IVA a partecipante. Posti ancora dispoibili per il corso da 12 ore: 5. Posti ancora disponibili per il corso di aggiornamentoda da 4 ore: 2 Per maggiori informazioni non esistate a contattarci: tel. 0381 88699, email info@gruppoaudioplus.it]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gruppoaudioplus.it/wp-content/uploads/2012/03/1114174_red_plaster.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1077" title="1114174_red_plaster" src="http://www.gruppoaudioplus.it/wp-content/uploads/2012/03/1114174_red_plaster.jpg" alt="" width="178" height="180" /></a>Il Gruppo Audioplus sta organizzando un corso di primo soccorso della durata di 12 ore nelle seguenti date:<br />
3 aprile 2012 dalle ore 14,00 alle ore 18,00<br />
10 aprile 2012 dalle ore 14,00 alle ore 18,00<br />
17 aprile 2012 dalle ore 14,00 alle ore 18,00</p>
<p>Costo € 150,00 + IVA a partecipante.</p>
<p>Allo stesso corso possono prendere parte anche coloro che devono effettuaresolo l&#8217;aggiornamento di 4 ore al costo di € 60,00 + IVA a partecipante.</p>
<p>Posti ancora dispoibili per il corso da 12 ore: 5.<br />
Posti ancora disponibili per il corso di aggiornamentoda da 4 ore: 2</p>
<p>Per maggiori informazioni non esistate a contattarci: tel. 0381 88699, email info@gruppoaudioplus.it</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Gruppo Audioplus Informa: 19.03.12</title>
		<link>http://www.gruppoaudioplus.it/2012/03/19/gruppo-audioplus-informa-19-03-12/</link>
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		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 21:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audioplus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medicina e sicurezza del lavoro]]></category>

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		<description><![CDATA[SGSL e piccole imprese : le nuove indicazioni INAIL per implementare il sistema Uno dei tratti più innovativi e al tempo stesso più controversi del D. Lgs. n. 81/2008 è la disciplina sui sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSSL), di cui all’art. 30. Fin da subito la dottrina ha rilevato la sussistenza di notevoli difficoltà applicative di questo regime, in quanto sia le linee guida UNI-INAIL che le OHSAS 18001:2007 sono state concepite essenzialmente per le medie e grandi imprese e, quindi, sono di difficile implementazione in quelle micro e piccole in quanto poco o per nulla strutturate sul piano organizzativo. Per questo motivo l’INAIL, in collaborazione con le organizzazioni sindacali confederali dei datori di lavoro e dei lavoratori ha emanato le Linee di indirizzo SGSL-MPI con l’obiettivo fondamentale di facilitare le micro e piccole imprese nell’implementazione di un sistema di gestione, in attesa che la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabori alcune procedure semplificate per l’adozione e l’efficace attuazione dei modelli di organizzazione. D. Lgs. n. 81/2008 : dall’Europa un’altra procedura d’infrazione sull’attuazione della 89/391/CE Lo scorso 29 settembre 2011 la Commissione europea – D.G. Occupazione e affari generali ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.gruppoaudioplus.it/wp-content/uploads/2010/10/logo1.png"><img class="alignleft size-full wp-image-482" title="gruppo audioplus informa" src="http://www.gruppoaudioplus.it/wp-content/uploads/2010/10/logo1.png" alt="gruppo audioplus informa" width="210" height="66" /></a>SGSL e piccole imprese : le nuove indicazioni INAIL per implementare il sistema </strong><br />
Uno dei tratti più innovativi e al tempo stesso più controversi del D. Lgs. n. 81/2008 è la disciplina sui sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSSL), di cui all’art. 30. Fin da subito la dottrina ha rilevato la sussistenza di notevoli difficoltà applicative di questo regime, in quanto sia le linee guida UNI-INAIL che le OHSAS 18001:2007 sono state concepite essenzialmente per le medie e grandi imprese e, quindi, sono di difficile implementazione in quelle micro e piccole in quanto poco o per nulla strutturate sul piano organizzativo. Per questo motivo l’INAIL, in collaborazione con le organizzazioni sindacali confederali dei datori di lavoro e dei lavoratori ha emanato le <em>Linee di indirizzo SGSL-MPI</em> con l’obiettivo fondamentale di facilitare le micro e piccole imprese nell’implementazione di un sistema di gestione, in attesa che la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabori alcune procedure semplificate per l’adozione e l’efficace attuazione dei modelli di organizzazione.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>D. Lgs. n. 81/2008 : dall’Europa un’altra procedura d’infrazione sull’attuazione della 89/391/CE</strong><br />
Lo scorso 29 settembre 2011 la Commissione europea – D.G. Occupazione e affari generali ha approvato la messa in mora della Repubblica Italiana per il non corretto recepimento nell’ordinamento nazionale di alcune disposizioni della direttiva quadro 89/391/CE, “<em>Attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro</em>”, che è stata recepita prima con il D. Lgs. n. 626/1994 e successivamente con il D. Lgs. n. 81/2008. La procedura è stata attivata in seguito alla denuncia presentata all’organismo europeo da un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza italiano, che ha lamentato la non conformità ai principi contenuti nella direttiva stessa di diversi profili della vigente normativa interna.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Imprese di pulizia : tra chimico e biologico come prevenire il rischio?</strong><br />
Il settore delle pulizie ha prodotto un giro da milioni di euro, in cui sono impiegati milioni di lavoratori di tutta Europa, la maggioranza dei quali al servizio di piccole imprese. Gli addetti alle pulizie possono prestare la propria opera in tutti i settori di attività e luoghi di lavoro, dagli alberghi agli ospedali, dalle fabbriche alle aziende agricole. Possono lavorare al chiuso e all’aperto, anche nelle aree pubbliche, spesso di notte o al mattino presto, talvolta da soli, sono presenti praticamente in ogni ambiente. La scarsa considerazione per i servizi di pulizia e per gli addetti alle pulizie può scoraggiare una gestione efficace di questi servizi in termini di sicurezza e di salute dei lavoratori, per esempio, trascurando di fornire attrezzature appropriate e un’adeguata formazione.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Decreto semplificazioni </strong><br />
Tra le varie novità apportate dal <em>decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5</em>, cosiddetto “<em>decreto semplificazioni</em>” sono state introdotte con l’art. 15 nuove regole per rendere più snelle le pratiche per ottenere l’astensione anticipata dal lavoro per quelle lavoratrici che presentano una gravidanza complicata. Altra novità è concernente, invece, il riconoscimento dell’abilitazione delle imprese esercenti attività di installazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti negli edifici, di cui all’art. 3, D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 (<em>in Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 2012, n. 33</em>).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Dovere di vigilanza del CSE</strong><br />
In capo al coordinatore per l’esecuzione non può ipotizzarsi l’obbligo di una presenza costante nel cantiere; nondimeno l’obbligo di verifica è ciò che caratterizza il ruolo del CSE e deve essere attuato costantemente (<em>Cassazione Penale</em>).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Manutenzione delle attrezzature di lavoro</strong><br />
Il capo-officina di una società di trasporto pubblico ha l’obbligo di garantire la manutenzione e quindi il funzionamento perfetto e la sicurezza dei mezzi, sia nell’ambito delle operazioni programmate, sia in forza dei doveri di controllo e di intervento imposti dai superiori gerarchici (fattispecie di investimento di un <em>runner</em>, colpito da tergo mentre correva, dal portellone laterale destro di un pullman di linea, tenuto aperto a causa del mancato funzionamento del meccanismo di chiusura). <em>Cassazione Penale.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>D. Lgs. n. 758/1994 : mancata ammissione al pagamento </strong><br />
La mancata ammissione del contravventore, da parte dell’organo di vigilanza, al pagamento, nel termine di trenta giorni, dalla somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa ma già regolarizzata, impedisce al Giudice di pronunciare sentenza, dovendo invece il processo retrocedere alla fase idonea a mettere il contravventore in condizioni di esercitare la facoltà di accedere – finanche tardivamente – al pagamento e alla successiva oblazione (<em>Cassazione Penale</em>).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Impianti fotovoltaici : aggiornata la guida VVF per le installazioni soggette </strong><br />
Il Ministero dell’Interno, con nota 7 febbraio 2012, prot. n. 1324, a firma del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ha pubblicato un aggiornamento della guida per l’installazione degli impianti fotovoltaici nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, in sostituzione della precedente edizione della guida emanata con nota 26 marzo 2010, prot. n. 5158, facendo propri i contenuti del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Classificazione delle gallerie : un esempio di valutazione nel rispetto dell’ADR</strong><br />
Il trasporto di merci pericolose necessita più di altri di una particolare e comprensibile attenzione legislativa finalizzata alla riduzione degli incidenti le cui conseguenze possono essere estremamente gravi per l’uomo, l’ambiente e le infrastrutture coinvolte. L’ADR è il principale regolamento di riferimento internazionale per quel che concerne gli standard di sicurezza nel trasporto di merci pericolose su strada. A partire dall’ADR 2007 è stata introdotta per la prima volta una regolazione degli accessi in galleria delle merci pericolose che, di fatto, ha influenzato i percorsi degli autotrasportatori. I diversi Stati membri devono classificare le proprie gallerie, in funzione di tre principale pericoli, sulla base di 5 categorie di rischio.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>REACH</strong><br />
Con la pubblicazione del regolamento (<em>UE</em>) della <em>Commissione 9 febbraio 2012, n. 109/2012</em>, è stata apportata una nuova modifica all’Allegato XVII al Regolamento REACH (<em>Regolamento (CE) n. 1907/2006</em>). In particolare, sono state modificate le appendici da 1 a 6 dell’Allegato XVII, al fine di adeguarle alle voci relative alle sostanze classificate come CMR dal regolamento (<em>CE</em>) n. 790/2009 ovvero alle sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (<em>UE</em>) della <em>Commissione 14 febbraio 2012, n. 125/2012</em>, è stato modificato anche l’Allegato XIV al Regolamento REACH (<em>Regolamento (CE) n. 1907/2006</em>), contenente l’elenco delle sostanze soggette alla procedura di autorizzazione (<em>in G.U.C.E. L del 15 febbraio 2012, n. 41</em>).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Rifiuti con pH estremi. Valutazione delle caratteristiche di pericolo</strong><br />
La valutazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti rappresenta un problema di non sempre facile soluzione anche nei casi ritenuti storicamente consolidati come la valutazione delle caratteristiche “<em>Corrosivo</em>” e “<em>Irritante</em>”. La contestuale evoluzione delle metodiche analitiche e delle normative tecniche hanno portato al superamento dell’approccio convenzionale basato sulla sola analisi chimica, in favore di una misura, attraverso i <em>test</em> in vitro, dei reali effetti sull’epidermide.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Autorizzazione unica legittimazione all’impugnazione</strong><br />
La legittimazione non si può subordinare alla produzione di una prova puntuale della concreta pericolosità dell’impianto, reputandosi sufficiente una prospettazione delle temute ripercussioni su un territorio comunale collocato nelle immediate vicinanze della centrale da realizzare <em>(…)</em>; ancorchè poi un impianto di trattamento di rifiuti ricada in altro vicino comune è ovvio che esso può arrecare disagi e danni non solo agli appartenenti al comune di ubicazione, ma anche ai cittadini dei comuni limitrofi i quali sono pertanto legittimati all’intervento (<em>Consiglio di Stato, sez. V, 16 settembre 2011, n. 5193</em>).</p>
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		<title>Gruppo Audioplus Informa: 23.02.12</title>
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		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 14:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audioplus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medicina e sicurezza del lavoro]]></category>

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		<description><![CDATA[Denuncia periodica degli imballaggi del mese precedente Il 20 marzo 2012 è l’ultimo giorno per i produttori o gli utilizzatori di imballaggi iscritti al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e in regime di dichiarazione mensile per presentare la denuncia e calcolare, sulla base delle fatture emesse o dei documenti ricevuti, il contributo prelevato o dovuto nel mese precedente, distinguendo gli importi relativi a ciascuna tipologia di materiali e indicando il relativo consorzio di appartenenza. Gli importi relativi alla dichiarazione presentata dovranno essere versati al CONAI entro i successivi 90 giorni su uno o più dei sei conti correnti bancari, ognuno relativo a una tipologia di materiali (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica, vetro). Data scadenza Soggetto Periodicità Prossima scadenza 20/03/2012 Produttori o utilizzatori di imballaggi iscritti al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e in regime di dichiarazione mensile Mensile 20 aprile 2012 Accordi “formazione” : quali nuove prospettive per la responsabilità penale? Dopo oltre tre anni dall’emanazione del D. Lgs. n. 81/2008, sono stati emanati gli atti regolamentari della Conferenza Stato &#8211; Regioni. Infatti, sono stati pubblicati due distinti accordi grazie ai quali è stato compiuto un altro passo in avanti fondamentale, il completamento del modello formativo universale delineato dal D. Lgs. n. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.gruppoaudioplus.it/wp-content/uploads/2010/10/logo1.png"><img class="alignleft size-full wp-image-482" title="gruppo audioplus informa" src="http://www.gruppoaudioplus.it/wp-content/uploads/2010/10/logo1.png" alt="gruppo audioplus informa" width="210" height="66" /></a>Denuncia periodica degli imballaggi del mese precedente</strong><br />
Il 20 marzo 2012 è l’ultimo giorno per i produttori o gli utilizzatori di imballaggi iscritti al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e in regime di dichiarazione mensile per presentare la denuncia e calcolare, sulla base delle fatture emesse o dei documenti ricevuti, il contributo prelevato o dovuto nel mese precedente, distinguendo gli importi relativi a ciascuna tipologia di materiali e indicando il relativo consorzio di appartenenza. Gli importi relativi alla dichiarazione presentata dovranno essere versati al CONAI entro i successivi 90 giorni su uno o più dei sei conti correnti bancari, ognuno relativo a una tipologia di materiali (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica, vetro).</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="89">
<p align="center"><strong>Data scadenza</strong></p>
</td>
<td valign="top" width="303">
<p align="center"><strong>Soggetto</strong></p>
</td>
<td valign="top" width="117">
<p align="center"><strong>Periodicità</strong></p>
</td>
<td valign="top" width="146">
<p align="center"><strong>Prossima scadenza</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="89">
<p align="center">20/03/2012</p>
</td>
<td valign="top" width="303">Produttori o utilizzatori di imballaggi iscritti al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e in regime di dichiarazione mensile</td>
<td valign="top" width="117">
<p align="center">Mensile</p>
</td>
<td valign="top" width="146">
<p align="center">20 aprile 2012</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify;"><strong>Accordi “formazione” : quali nuove prospettive per la responsabilità penale?</strong><br />
Dopo oltre tre anni dall’emanazione del D. Lgs. n. 81/2008, sono stati emanati gli atti regolamentari della Conferenza Stato &#8211; Regioni. Infatti, sono stati pubblicati due distinti accordi grazie ai quali è stato compiuto un altro passo in avanti fondamentale, il completamento del modello formativo universale delineato dal D. Lgs. n. 81/2008, attraverso l’introduzione di nuovi e articolati regimi formativi costituiti da condizioni e parametri minimi di adeguatezza, accomunati dall’obiettivo del conseguimento della qualità del cosiddetto “processo educativo” con aperture, forse anche troppo eccessive, anche alla tanto discussa <em>e-learning</em>. Al tempo stesso i due regimi sono stati modellati sulla base del “principio di proporzionalità” tra sforzo formativo minimo ed entità del rischio globale dell’attività svolta dal soggetto da formare, quest’ultimo parametrizzato, per esigenze di semplificazione, in base ai codici ATECO.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Proroga per le verifiche delle attrezzature</strong><br />
Il <em>decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali</em> 20 gennaio 2012 ha prorogato al <strong><em>23 maggio 2012</em></strong> l’entrata in vigore del <em>decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 11 aprile 2011</em>, previsto dall’art. 71, comma 13, D. Lgs. n. 81/2008, per la definizione delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche alle quali sono soggette le attrezzature di lavoro, specificamente previste nell’Allegato VII al D. Lgs. n. 81/2008, nonché dei criteri per l’abilitazione dei soggetti, pubblici o privati, chiamati a eseguirle (<em>in Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 2012, n. 19</em>).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>In capo al datore l’onere probatorio</strong><br />
Non è il lavoratore infortunato a dover dimostrare nel giudizio per la richiesta di risarcimento del danno le misure di sicurezza in dotazione. Spetta al datore di lavoro. Infatti la responsabilità del datore di lavoro <em>ex</em> art. 2087 c.c. è di carattere contrattuale, atteso che il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge, ai sensi dell’art. 1374 c.c., dalla disposizione che impone l’obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale. Da ciò deriva che il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini dell’art. 1218 cod. civ. circa l’inadempimento delle obbligazioni. Insomma, <em>il lavoratore per il quale agisca per il riconoscimento del danno differenziale da infortunio sul lavoro deve allegare e provare l’esistenza dell’obbligazione lavorativa, l’esistenza del danno ed il nesso causale tra quest’ultimo e la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile e, cioè, di aver adempiuto interamente all’obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno.</em> Dunque non è lecito porre a carico del lavoratore infortunato (in una situazione nella quale sono pacifiche l’esistenza dell’obbligazione lavorativa, l’esistenza del danno ed il nesso causale tra quest’ultimo e la prestazione) l’onere di indicare le misure che il datore di lavoro avrebbe dovuto adottare, la cui osservanza avrebbe impedito l’evento infortunistico (<em>Cassazione Civile</em>).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Comportamento abnorme del danneggiato</strong><br />
In un sistema in cui il nesso causale tra il fatto e l’evento svolge un ruolo centrale, diventa fondamentale accertare se l’evento, eziologicamente, derivi in tutto o in parte dal comportamento dello stesso danneggiato, valutandone quindi, l’eventuale apporto causale (<em>Cassazione Civile</em>).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Rifiuti. Albo nazionale gestori</strong><br />
Con i due comunicati del <em>Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio</em> pubblicati in <em>Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 2012, n. 22</em>, si dà notizia dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet dell’Albo nazionale gestori ambientali (<a href="http://www.albogestoririfiuti.it/">http://www.albogestoririfiuti.it</a>) di altrettante delibere, entrambe datate 23 gennaio 2012, riguardo l’iscrizione all’Albo per il solo esercizio dei trasporti trasfrontalieri nel territorio italiano e l’elenco ricognitivo delle deliberazioni di cancellazione dell’Albo adottate dalle sezioni regionali e provinciali per mancato aggiornamento dell’iscrizione ai sensi dell’art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Acque : semplificazioni al via per piccole e medie imprese</strong><br />
Un meccanismo semplificato di rinnovo dell’autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali, seppur non privo di carenze tecnico-giuridiche; questa la maggiore novità del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 277, recante il <em>regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese</em>, che è intervenuto anche in materia di inquinamento acustico e sportello unico per le attività produttive. Le nuove misure si applicano alle sole categorie delle microimprese, piccole e medie imprese.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Valutazione di impatto ambientale</strong><br />
La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre, n. 2011/92/UE, abroga la precedente disciplina di cui alla direttiva n. 85/337/CEE e successive modifiche, ridefinendo il quadro normativo comunitario per la valutazione dell’impatto ambientale dei progetti pubblici e privati “<em>che possono avere</em>” un impatto ambientale significativo, intendendo per “<em>progetto</em>”, sia la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere, sia gli altri interventi sull’ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Resta, naturalmente, la tradizionale funzione della VIA quale quella di individuare, descrivere e valutare in modo appropriato, preventivamente, gli effetti diretti e indiretti di un progetto (<em>in G.U.C.E. L del 28 gennaio 2012, n. 26</em>).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Mitigazione di attività insalubri. Realizzazione di impianti</strong><br />
L’articolo 216, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, nel prescrivere che le industrie insalubri di prima classe devono essere isolate dalle campagne e tenute lontane dall’abitazione, non fissa specifiche distanze; pertanto, se il titolare dimostra che, per l’introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, l’esercizio dell’attività non reca nocumento alla salute del vicinato, le distanze eventualmente prescritte dal P.R.G. possono essere derogate (<em>Consiglio di Stato, sezione IV, 15 dicembre 2011, n. 6612</em>).</p>
<h1 style="text-align: justify;" align="center">Licenziamento del lavoratore non reperibile</h1>
<h1 style="text-align: justify;" align="center">per la visita domiciliare</h1>
<p style="text-align: justify;">Secondo la <strong>Corte di Cassazione, sent. 2003/2012</strong>, il<strong> datore di lavoro</strong> è legittimato a <strong>licenziare il proprio dipendente assente dal lavoro per malattia</strong>, che non si <strong>renda reperibile durante le visite mediche di controllo</strong> e che continui a far pervenire certificati successivi al termine indicato all’origine della condizione di impossibilità a recarsi al lavoro a causa di una infermità provvisoriamente inabilitante.</p>
<p style="text-align: justify;">Con lo stesso parere, nel caso sottoposto alla Cassazione, si erano espressi sia il Giudice monocratico che la Corte d’Appello che avevano così respinto la domanda del lavoratore interessato ad ottenere la dichiarazione di illegittimità del licenziamento operato dal datore di lavoro.</p>
<p style="text-align: justify;">Le motivazioni della Cassazione? Con il suo comportamento il lavoratore ha dimostrato <strong>“pervicace volontà intenzionalmente mirata a pregiudicare” </strong>l’interesse  del datore di lavoro “ad esser posto in condizione di effettuare un’adeguata verifica dello stato di malattia del dipendente assente”. Fatto che viene riconosciuto tale da <strong>incrinare il vincolo fiduciario</strong> instaurato tra le parti con l’assunzione e che è venuto meno sia per il reiterarsi, in breve tempo, del comportamento del lavoratore che non si è fatto trovare in casa per i controlli sanitari, sia per il fatto che l’interessato non è riuscito a opporre valide giustificazioni del suo comportamento.</p>
<p style="text-align: justify;">In generale, “per stabilire in concreto l’esistenza di una <strong>giusta causa di licenziamento</strong>, che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e in particolare di quello fiduciario, occorre valutare:</p>
<p style="text-align: justify;">1.      La <strong>gravità dei fatti addebitati al lavoratore</strong>, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva del medesimo, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all’intensità dell’elemento intenzionale;</p>
<p style="text-align: justify;">2.      la<strong> proporzionalità</strong> tra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell’elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare (Cassazione, Sent. 21437/2011).</p>
<h1 style="text-align: justify;" align="center">ASL e DTL, competenze distinte per le lavoratrici madri</h1>
<h1 style="text-align: justify;" align="center">in astensione anticipata</h1>
<p style="text-align: justify;">L’<strong>interdizione anticipata dal lavoro delle lavoratrici madri</strong> è regolamentata dall’<strong>art. 17 del D. Lgs. 151/ 2001</strong>,  ma sulla norma è intervenuto  il <strong>decreto semplificazioni </strong>entrato in vigore lo scorso 10 febbraio.</p>
<p style="text-align: justify;">Quali le modifiche apportate dal decreto?</p>
<p style="text-align: justify;">Dal 1° aprile 2012 l’autorizzazione per l’astensione anticipata dal lavoro verrà data dall’<strong>ASL</strong> se si tratta di situazioni che presentano “<em>gravi complicanze della gravidanza o persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza</em>”.<br />
Non più l’ASL, invece, ma la <strong>Direzione territoriale del lavoro (DTL) </strong>avrà competenza per l’autorizzazione all’astensione nelle ipotesi:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Che esistano condizioni di lavoro o ambientali ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;</li>
<li>che, in relazione al divieto contenuto nel D. Lgs. 151 di sottoporre a determinati lavori  la lavoratrice, questa non possa essere spostata ad altre mansioni.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La Direzione territoriale del lavoro  eseguirà gli accertamenti del caso in via autonoma o su richiesta della lavoratrice.</p>
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