Gruppo Audioplus Informa: 10.01.12

10 gennaio 2012

gruppo audioplus informaIncidenti. Responsabilità penale : la sentenza di Torino ridisegna lo scenario
La giurisprudenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con la sentenza della Corte d’Assise di Torino 15 aprile 2011, ha preso una direzione nuova. Infatti con questa importante pronuncia è stato chiuso il primo grado del giudizio relativo all’incidente del 6 dicembre 2007 che era costato la vita a sette operai di uno stabilimento di produzione di acciai speciali di Torino, una vicenda che contribuì all’accelerazione dell’iter legislativo dal quale ha preso vita il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 con il quale è stata data attenzione ai principi riformatori contenuti nella legge 3 agosto 2007, n. 123. Prima di questa sentenza non era mai stata accolta l’ipotesi dell’omicidio volontario con dolo eventuale ma era affermata quella dell’omicidio colposo. Invece, questo teorema ha lasciato spazio alla ricerca delle responsabilità penali a tutto campo, indagando su molteplici aspetti che hanno riguardato anche la politica aziendale e che hanno consentito di mettere a fuoco alcune condotte caratterizzate da particolari elementi di gravità sul piano omissivo.

Quali posizioni di garanzia con gli obblighi di legge in capo a due soggetti
Nell’ambito della gestione della sicurezza negli ambienti di lavoro a volte gli obblighi possono essere formalmente trasferiti da un soggetto all’altro con meccanismi di delega associati al conferimento di determinati incarichi, in altri questo non è possibile ed è possibile intravedere, invece, la volontà del legislatore di porre a garanzia dell’adempimento più soggetti contemporaneamente. Nella prima ipotesi il responsabile della irregolarità e delle sue eventuali conseguenze può essere individuato nel soggetto sul quale sono state trasferite in modo formale e legittimo obblighi e incarichi; nel secondo caso, invece, della stessa irregolarità e delle eventuali conseguenze possono essere chiamati a rispondere entrambi i soggetti contemporaneamente.

Dovere di vigilanza del delegante
Qualora il datore di lavoro sia impossibilitato ad esercitare di persona i poteri – doveri connessi alla sua qualità, in ragione della complessità e ampiezza dell’impresa per la pluralità di settori produttivi di cui si compone, o per altre ragioni, è lecito il ricorso alla delega di funzioni a terzi, attinente alla tutela delle condizioni di sicurezza dei lavoratori. In siffatta evenienza non si può esigere dal delegante il controllo di ogni aspetto minimo inerente alle funzioni delegate. Fattispecie di controllo della manutenzione di una sola macchina, sia pure importante, all’interno di uno stabilimento suddiviso in molteplici settori e con dodicimila dipendenti (Cassazione Penale).

Macchine: tolleranza di una prassi di lavoro scorretta
Il datore di lavoro è responsabile dell’infortunio riconducibile all’inosservanza del dovere di vigilanza, per non essersi attivato al fine di assicurarsi che le disposizioni impartite fossero realmente osservate, così tollerando colposamente l’instaurarsi una prassi lavorativa pericolosa per la sicurezza dei lavoratori (Cassazione Penale).

Sanzioni per classificare, imballare ed etichettare sostanze e miscele
Il decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186, ha istituito la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 (cosiddetto “regolamento CLP”) relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio di sostanze e miscele, che ha modificato e abrogato le direttive 67/548/CEE e che ha modificato il regolamento (CE) n. 1907/2006 (in Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2011, n. 266).

RAEE
Con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 2011, n. 265, il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha dato notizia dell’avvenuta elaborazione e pubblicazione nell’area riservata del registro RAEE – www.registroraee.it – delle quote di mercato dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (cosiddette “AEE”) relativamente agli anni 2007, 2008, 2009, 2010, e 2011 (in Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 2011, n. 265).

Deposito di idrocarburi. Abbandono
In materia di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti, l’articolo 192, D. lgs. n. 152/2006, individua tre categorie di soggetti responsabili, in solido tra loro : l’autore materiale dell’illecito stesso, nonché, qualora esso non coincida con il proprietario o titolare di altri diritti reali o personali di godimento (ovvero anche possessore in via di fatto, evidentemente), anche queste due categorie, da individuare secondo i noti parametri civilistici (artt. 832, 957, 1099, 1140 e seguenti, c.c.) – TAR Trento Sezione Unica, 2 novembre 2011, n. 275.

Una maggiore attenzione alla normativa tra le novità del quarto conto energia
Tanti richiami al concetto di “qualità” e alla normativa tecnica tra le novità contenute nel “quarto conto energia” (D.M. 5 maggio 2011). Innanzitutto, per gli impianti che entrano in esercizio dopo un anno dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 28/2011, è richiesto che, dal 29 marzo 2012, in aggiunta alla documentazione prevista per gli impianti che entrano in esercizio prima della medesima data, il soggetto richiedente trasmetta al GSE il certificato, rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici, con il quale viene attestato che gli stessi utilizzati godono per almeno 10 anni di garanzia di prodotto contro il difetto di fabbricazione. Inoltre, per gli impianti che entreranno in esercizio dopo il 30 giugno 2012, sarà necessario produrre al GSE non solo il certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici, attestante l’adesione allo stesso a un sistema o consorzio europeo che garantisca, a cura del medesimo produttore, il riciclo dei moduli fotovoltaici utilizzati al termine della vita utile, ma anche un certificato attestante che l’azienda produttrice dei moduli possiede le certificazioni ISO 9001 : 2008 (sistema di gestione ambientale), OHSAS 18001 (sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoro) e ISO 14000 (sistema di gestione ambientale) e uno di ispezione di fabbrica, relativo a moduli e gruppi di conversione rilasciato da ente terzo, notificato a livello europeo o nazionale, a verifica del rispetto della qualità del processo produttivo e dei materiali utilizzati.

Porte antincendio, prorogata sostituzione dispositivi di 24 mesi

ROMA – Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre il decreto del ministero dell’Interno D.M. 6 dicembre 2011 recante “Modifica al decreto 3 novembre 2004 concernente l’installazione e la manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio”. Decreto che proroga il termine ultimo per la sostituzione di porte antincendio di due anni. (Entro novembre 2012).

La presente norma aggiorna quanto disposto in materia di maniglioni antipanico nel precedente decreto 3 novembre 2004 e di armonizzarlo a quanto sancito nel decreto del presidente della Repubblica n. 151 del 1° agosto 2011 Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122″.

Il Ministro, considerata la necessità “di un approfondimento tecnico in ordine al mantenimento delle prestazioni di resistenza al fuoco delle porte medesime” e “Tenuto conto dello sviluppo della regola dell’arte nel settore della manutenzione dei predetti dispositivi e delle porte lungo le vie di esodo, in ordine alla quale è prevista l’emanazione della specifica norma UNI ha ritenuto necessario “differire il termine per la sostituzione dei dispositivi per l’apertura delle porte già installate lungo le vie di esodo, previsto dall’art. 5 del decreto del Ministro dell’interno 3 novembre 2004” e, sentito il parere del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi, ha stabilito che il differimento del termine sia di ventiquattro mesi.

Il ministro decreta pertanto che i termini di sostituzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo non sia più sei bensì otto anni, fatto salvo il fatto che restano invariati “i casi per cui è prevista la sostituzione dei dispositivi di apertura manuale delle porte installate lungo le vie di esodo e l’obbligo di garantire il mantenimento della loro funzionalità originale, di cui al predetto art. 5, anche tramite asseverazione di tecnico abilitato”.

SISTRI, prorogato MUD ad aprile 2012

ROMA – Stabilita con decreto ministeriale del 12 novembre 2011 pubblicato il 23 dicembre 2011 in Gazzetta ufficiale la proroga al 30 aprile 2012 per la comunicazione relativa al SISTRI del “Mudino”.  Una proroga stabilita al fine di consentire l’ottimale organizzazione da parte delle imprese interessate e un’efficiente utilizzo del sistema.

“Proroga dei termini per la presentazione della comunicazione di cui all’articolo 28, comma 1, del decreto 18 febbraio 2011, n. 52, regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell’articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102»”,  è il nome esteso del provvedimento.

Il documento in oggetto, il MUD Modello unico di dichiarazione dei dati ambientali, doveva prima della proroga essere presentato da tutte le imprese che producono, recuperano e smaltiscono rifiuti entro 31 dicembre 2011.

Il decreto pubblicato dispone inoltre che i rifiuti prodotti, smaltiti e recuperati nel periodo del 2012 che va dal 1° gennaio al 1°aprile dovranno essere dichiarati entro 6 mesi dalla data di entrata in operatività del SISTRI.

 

INAIL – Incentivi per la sicurezza

Incentivi per 205 milioni di euro sono stati stanziati dall’INAIL per finanziare i progetti  delle imprese che si pongono l’obiettivo del miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori.

La somma stanziata si riferisce all’anno 2011 e rappresenta una parte dei circa 850 milioni messi a disposizione dall’Istituto per il quadriennio 2011-2014. I 205 milioni sono ripartiti fra le Regioni in funzione del numero di lavoratori e del rapporto di gravità degli infortuni rilevato sul territorio.

Saranno finanziati i progetti:

  • Per piani di investimento;
  • per l’adozione di modelli organizzativi;
  • per modelli di responsabilità sociale (volontà di gestire efficacemente le problematiche d’impatto sociale ed etico all’interno dell’impresa e nelle zone di attività).

Il contributo concesso:

  • È in conto capitale;
  • corrisponde al 50% dei costi sostenuti per la realizzazione del progetto presentato;
  • è compreso tra un minimo di 5.000 euro (solo per i progetti di investimento) e un massimo di 100.000 euro (il limite minimo di spesa non è previsto per le imprese fino a 50 lavoratori). Per i progetti che comportano contributi superiori a € 30.000 è possibile richiedere un’anticipazione del 50%;
  • viene erogato alle imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura.

La domanda di contributo va fatta sul sito INAIL – Punto Cliente. Si può presentare domanda dalle ore 12.00 del 28 dicembre 2011 alle ore 18.00 del 7 marzo 2012.

Lavorazioni faticose, pesanti e lavoro notturno

La circolare del Ministero del lavoro del 20 giugno 2011, n. 15 (Comunicazioni di svolgimento di un processo produttivo in serie caratterizzato dalla “linea catena” e dell’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici) chiarisce che le imprese interessate dalla norma sulle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, sono esclusivamente quelle nelle quali sono svolte attività che soddisfino tutti questi requisiti:

  • Applicazione delle voci di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all’elenco…(*);
  • Applicazione dei criteri di organizzazione del lavoro previsti dall’art. 2100 c.c.;
  • Utilizzo di un processo produttivo in serie … art. 1 del D. Lgs. 67/2011 (Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti).

L’ art. 5 del decreto prescrive che  il datore di lavoro  delle imprese che svolgono queste particolari  lavorazioni  è tenuto a darne comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali entro trenta giorni dall’inizio delle medesime.

Entro quale termine le imprese devono effettuare la comunicazione ? La norma non prevede un termine, ma in sede di prima applicazione, doveva essere fatta entro il 30 settembre 2011 per i lavoratori che avevano svolto lavoro notturno nel corso del 2010, mentre il lavoro notturno svolto nell’anno 2011 andrà comunicato entro il 31 marzo 2012.
L’omissione  delle comunicazioni è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 1500 euro.

(*) Prodotti dolciari; additivi per bevande e altri alimenti; lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc.; macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico; costruzione di autoveicoli e di rimorchi; apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento; rlettrodomestici; altri strumenti ed apparecchi; confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori, etc.; confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo.

Per questo tipo di informazione è bene coinvolgere i propri consulenti del lavoro.

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