Gestione di pneumatici fuori uso provenienti da veicoli a fine vita in capo a produttori e importatori
Dal 6 dicembre 2011 i produttori e gli importatori di pneumatici, direttamente o indirettamente attraverso loro forme associate, dovranno raccogliere e gestire gli pneumatici fuori uso provenienti da veicoli a fine vita. Questi soggetti avranno diritto a un corrispettivo pagato dal Fondo costituito ai sensi dell’art. 7, comma 5, D.M. n. 82/2011, per la copertura dei costi sostenuti e anche in alternativa ad altri soggetti autorizzati a garanzia di una maggiore competitività economica (art. 7, comma 1, D.M. n. 82/2011).
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Data scadenza |
Soggetto |
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Prossima scadenza |
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06/12/2011 |
Produttori e importatori di pneumatici |
Caporalato e cantiere : quali contraccolpi sul sistema appalti?
L’art. 12, legge n. 148/2011, di conversione del decreto legge n. 138/2011, ha modificato il codice penale introducendo un nuovo art. 603-ter per il quale è prevista la reclusione da 5 a 8 anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ogni lavoratore reclutato in modo illegittimo. Sono ancora previsti l’interdizione dagli uffici direttivi, il divieto di concludere contratti con la PA, l’esclusione per 2 anni dai benefici dello Stato e della comunità europea. L’introduzione delle modifiche al codice penale in merito al caporalato comporterà inevitabilmente una serie di contraccolpi nel sistema dei subappalti a cascata presenti nei cantieri edili. In via teorica le ricadute dovrebbero essere positive, sia per il recupero dell’evasione, sia sulla regolarizzazione dei rapporti di lavoro, nonché sulla maggiore sicurezza e sul miglioramento delle condizioni all’interno del cantiere, rendendo questi luoghi più dignitosi e civili.
Salute e sicurezza del lavoratore : quali prerogative del RLS garantiscono la prevenzione?
L’apprendimento sul posto di lavoro è diventata una priorità politica dell’Unione europea, in quanto rappresenta una delle dimensioni fondamentali della formazione nell’arco della vita. Tuttavia, le statistiche dimostrano che la pratica della formazione continua è ancora limitata. Occorre promuovere e intensificare l’informazione e la consultazione sulla situazione e l’evoluzione probabile dell’occupazione nell’ambito dell’impresa e sulle eventuali misure anticipatrici previste, in termini di formazione e di miglioramento delle competenze dei lavoratori, al fine di evitare questi effetti negativi o attenuarne le conseguenze e di rafforzare l’occupazione e l’adattabilità dei lavoratori suscettibili di essere interessati da questi effetti. In questo contesto l’obiettivo di promuovere la valorizzazione della figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è fondamentale.
Ambienti confinati: le procedure di lavoro per garantire la sicurezza
Le situazioni pericolose che possono presentarsi in un ambiente confinato e sospetto di inquinamento sono molto numerose e per questo non possono essere normate nel dettaglio. Per questo motivo l’unica strada percorribile al fine di eliminare o, quanto meno, ridurre l’esposizione degli addetti alle attività lavorative in questa tipologia di ambiente di lavoro è quella in cui il RSPP, con il supporto dei lavoratori stessi, deve predisporre alcune procedure da adottate in cantiere, illustrandone i contenuti al personale operativo, verificandone periodicamente l’applicazione con apposite ispezioni, aggiornandole e modificandole qualora la specifica attività lo richieda.
Datore di lavoro e RSPP: il principio di affidamento
Ultimamente, sempre più spesso la Suprema Corte ha dovuto pronunciarsi sul rapporto, all’interno del modello di organizzazione del lavoro facente capo all’impresa e deputato alla tutela delle condizioni di integrità psicofisica dei lavoratori, tra il datore e il RSPP. In termini generali circa il ruolo, lo statuto funzionale e la responsabilità del RSPP occorre sottolineare che il Servizio di prevenzione e protezione ha costituito la nuova struttura di riferimento con la quale è stato istituzionalizzato, per la prima volta in ambito aziendale, il problema della sicurezza e della salute dei lavoratori. Quale motore del sistema prevenzional-protettivo in azienda, con il compito di renderne ottimale il livello di sicurezza e di salute, il RSPP ha assunto un’indubbia centralità, in ragione della preminenza dei compiti che sono espressione e finalità della sua azione. Tuttavia, occorre comprendere quali sono i rapporti di questo soggetto con la figura del datore di lavoro e se è possibile ipotizzare una situazione di esonero completo del datore di lavoro dalle proprie responsabilità.
Rischio di elettrocuzione in cantiere
L’impresa capogruppo di un ATI (Associazione Temporanea Imprese) ha il dovere di coordinare i subappaltatori, adempiendo alle norme di legge e alle prescrizioni operative del PSC (Piano Sicurezza e Coordinamento), a nulla rilevando la mancata presenza alla riunione di coordinamento convocata a tal fine, integrando tale assenza una condotta negligente (Cassazione Penale).
Lavori sui tetti
L’art. 68 del DPR n. 164/56 impone che le aperture lasciate in un qualunque piano di lavoro, sia esso solaio, tetto, copertura, piattaforma, che si trovi a notevole altezza dal suolo, siano munite delle opere prevenzionali specificamente indicate. Il successivo art. 70 prende in esame e disciplina una diversa situazione di rischio caratterizzata, non come nell’art. 68, dalla presenza di aperture su coperture sicuramente stabili (come il tetto di un capannone appena realizzato), bensì da scarsa resistenza e dall’incapacità di sostenere il peso di operai e materiali. Diversità di situazioni che vengono diversamente disciplinate sotto il profilo della sicurezza poiché, mentre la presenza di aperture su tetti e coperture stabili impone la realizzazione di parapetti e tavole ferma piede, per evitare il rischio di cadute nel vuoto (art. 68), la presenza di coperture fragili e poco resistenti richiede il ricorso alle cinture di sicurezza o ad altri strumenti idonei a garantire l’incolumità dei lavoratori – art. 70 (Cassazione Penale).
Istituzioni scolastiche
Con il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 11 ottobre 2011 sono state assegnate alle istituzioni scolastiche alcune risorse disponibili per cofinanziare gli enti locali componenti nell’attuazione di interventi edilizi finalizzati alla bonifica dell’amianto presso le scuole pubbliche interessate, ovvero per l’ottenimento della prevista certificazione in materia di idoneità statica o di prevenzione incendi. Si tratta di interventi che dovranno essere attivati entro il 31 dicembre 2012 (in Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2011, n. 248).
Sicurezza del lavoro e CPI
In tema di prevenzione incendi, anche dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, che ha abrogato il D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, le aziende e le lavorazioni indicate nelle tabelle A e B approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689 (determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del comando del Corpo dei Vigili del Fuoco) devono, a oggi, ritenersi assoggettate al rilascio del certificato di prevenzione incendi; la relativa mancanza, nonostante l’abrogazione degli articoli 36, 37 avvenuta con l’articolo 304 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, integra tuttora reato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139 e 46 del decreto legislativo n. 81 del 2008, essendovi continuità normativa tra le nuove disposizioni e quelle abrogate (Cassazione Penale).
Intermediari e commercianti : nuove garanzie finanziarie per il settore dei rifiuti
Con la circolare 30 settembre 2011, n. 1151, il Ministero dell’Ambiente della tutela del territorio e del mare ha specificato, in primo luogo, come le fideiussioni che devono essere prestate a favore dello Stato dai commercianti e dagli intermediari senza detenzione dei rifiuti all’atto dell’iscrizione alla categoria 8, qualora presentate con le modalità e gli importi previsti dalla precedente disciplina alla data di entrata in vigore del D.M. 20 giugno 2011 (22 settembre 2011) e già accettate entro questa data dalle sezioni regionali e provinciali, restino valide ed efficaci. Con la stessa nota, il dicastero ha fornito chiarimenti anche sulle fideiussioni e sull’estensione del campo di applicazione dell’obbligo di iscrizione.
Smaltimento rifiuti. Inizio attività
Ai sensi dell’art. 33, decreto legislativo 5 luglio 1997, n. 22 (attuale art. 216, D. Lgs. n. 152/2006 “testo unico ambientale”), l’attività di smaltimento dei rifiuti può essere intrapresa decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio attività alla provincia territorialmente competente. Tuttavia, la provincia conserva il potere di controllo anche in caso di accertamento successivo alla decorrenza dei termini di inizio attività, qualora si verifichino irregolarità o il mancato rispetto della norma tecnica a presupposto della quale viene svolta l’attività, senza che sia necessaria la rimozione del provvedimento di assenso tacito. Ne consegue che nessuna consumazione del potere di controllo provinciale si può verificare per il fatto che il diniego di autorizzazione sia emanato oltre un anno dopo la presentazione della domanda (TAR Milano Lombardia, sezione IV, 28 settembre 2011m n. 2311).
Responsabilità degli enti in materia ambientale e prescrizione
Una prima riflessione necessaria alla luce della recente entrata in vigore del D. Lgs. n. 121/2011 (che ha inserito nella disciplina “231” alcuni reati ambientali) riguarda le modalità di applicazione in concreto di questi istituti – sostanziali come processuali – che, in rapporto ai reati ambientali e ai conseguenti e correlati illeciti delle persone giuridiche, hanno assunto e potranno svolgere un ruolo preponderante sul piano statistico in funzione della definizione dei procedimenti, in primis l’istituto della prescrizione.





