Denuncia periodica degli imballaggi del mese precedente
Il 20 novembre 2011 è l’ultimo giorno per i produttori o gli utilizzatori di imballaggi iscritti al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e in regime di dichiarazione mensile per presentare la denuncia e calcolare, sulla base delle fatture emesse o dei documenti ricevuti, il contributo prelevato o dovuto nel mese precedente, distinguendo gli importi relativi a ciascuna tipologia di materiali e indicando il relativo consorzio di appartenenza. Gli importi relativi alla dichiarazione presentata dovranno essere versati al CONAI entro i successivi 90 giorni su uno o più dei sei conti correnti bancari, ognuno relativo a una tipologia di materiali (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica, vetro).
|
Data scadenza |
Soggetto |
Periodicità |
Prossima scadenza |
|
20/11/2011 |
Produttori o utilizzatori di imballaggi iscritti al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e in regime di dichiarazione mensile |
Mensile |
20 dicembre 2011 |
La bonifica ambientale : proposte e possibili soluzioni per aree urbane contaminate
Nuovi approcci come il progetto integrato, che permette, già in fase di presentazione del progetto di bonifica, di definire gli sviluppi futuri dell’area dismessa programmandone l’utilizzo finale, fino alla realizzazione, in tempi definiti e con risorse certe dell’intero intervento, sono sempre più necessari alla luce del fatto che, attualmente, le azioni di trattamento dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati non sono più solo finalizzate alla tutela del territorio e della salute umana, ma diventano veri e propri vettori dello sviluppo socio-economico, favorendo la trasformazione di intere aree, molto spesso inserite nel tessuto urbano, da zone improduttive a zone di riqualificazione ambientale, urbana ed economica.
Procedura di analisi di rischio : aspetti problematici e novità
L’analisi di rischio, se da molti viene considerata una procedura dotata di rigore scientifico (e, pertanto, i valori che si ottengono dall’applicazione della stessa vengono assunti rigorosamente come obiettivi di bonifica del sito), di contro altri ritengono che questa procedura, ancorché codificata ampiamente da molte istituzioni internazionali e nazionali, non possa essere, a oggi, considerata ancora una procedura di estremo rigore tecnico-scientifico, dipendendo troppo dai dati di input e soprattutto dai software utilizzati. E’ necessario, pertanto, chiarire i termini giuridici e tecnici della fattispecie.
Legislazione sulle bonifiche : alcune proposte di modifica per il settore industriale
Quadro legislativo di riferimento certo e stabile unitamente alla necessità di un perfezionamento del comparto giuridico sono le esigenze più fortemente avvertite dal settore industriale sul tema delle bonifiche. Un primo punto di discussione può essere l’insieme di proposte di modifica al Titolo V, elaborate dal settore petrolifero, in relazione ad alcuni dei quesiti del questionario promosso nell’estate 2010 dal “Network delle Bonifiche”, risulta a più alta priorità, tra cui l’esplicita inclusione della gestione delle acque di falda emunte negli interventi di bonifica nella tutela delle acque, la definizione di procedure per l’autorizzazione ed effettuazione degli interventi di bonifica e ripristino in modo tale che, per i siti in esercizio, garantiscano la possibilità sia di procedere con l’ordinaria gestione del sito stesso e la definizione di procedure alternative per la definizione del fondo naturale sia dell’eventuale inquinamento diffuso da parte del proponente il progetto di bonifica nel caso in cui non siano ancora stati determinati dall’autorità competente, in modo da fissare correttamente gli obiettivi di bonifica.
Art. 257, D. lgs. n. 152/2006 : quali illeciti penali previsti ?
La recentissima entrata in vigore dell’art. 25-undecies, D. Lgs. n. 231/2001 (per effetto della pubblicazione del D. Lgs. n. 121/2011) è anche un utile occasione per rileggere l’art. 257, D. Lgs. n. 152/2006, oggi reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, senza ovviamente, trascurare le ultime interpretazioni giurisprudenziali della Suprema Corte. Di seguito riporto il suddetto articolo completo.
ART. 257
(Bonifica dei siti)
1. Chiunque cagiona l’inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e’ punito con la pena dell’arresto da sei mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall’autorità competente nell’ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all’articolo 242, il trasgressore e’ punito con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da mille euro a ventiseimila euro.
2. Si applica la pena dell’arresto da un anno a due anni e la pena dell’ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l’inquinamento e’ provocato da sostanze pericolose.
3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.
4. L’osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.





