Gruppo Audioplus Informa: 21.10.11

21 ottobre 2011

gruppo audioplus informaRottami metallici
Dal 9 ottobre 2011 è diventato applicabile il Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011 recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Data scadenza

Soggetto

Periodicità

Prossima scadenza

Chiunque

Rifiuti : tributo speciale per il deposito in discarica
Il 31 ottobre 2011 è la scadenza trimestrale per effettuare, da parte del gestore di discarica o di impianto di incenerimento senza recupero di energia, il versamento alla regione del tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi. Il versamento deve essere effettuato entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito. La scadenza è riferita al tributo dovuto per i rifiuti smaltiti nel trimestre luglio-settembre 2011. Le modalità per il versamento del tributo e di presentazione della dichiarazione sono rimesse ad apposita normativa regionale. Per l’omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica si applica la sanzione amministrativa commisurata al 50% del tributo relativo all’operazione. Questa sanzione è ridotta di un quarto qualora, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, intervenga adesione del contribuente e contestuale pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione (art. 3, commi 30 e 31, legge 28 dicembre 1995, n. 549).

Data scadenza

Soggetto

Periodicità

Prossima scadenza

31/10/2011

Gestori di discarica (impresa di stoccaggio definitivo) o di impianto di incenerimento senza recupero di energia

Trimestrale

31 gennaio 2012

Antincendi : al via la semplificazione della disciplina
Il regolamento di prevenzione incendi D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”  è stato emanato in attuazione dell’articolo 49 comma 4-quater, D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, il quale ha apprestato la semplificazione della disciplina procedurale sulla base dei criteri direttivi di cui alle lettere a), b), c) e d). Oltre ad aver fornito le opportune definizioni necessarie alla corretta interpretazione del testo normativo, tra le diverse disposizioni il regolamento n. 151/2011 ha definito le modalità di valutazione dei progetti, i controlli di prevenzione incendi, le attestazioni di rinnovo periodico di conformità antincendio, gli obblighi connessi all’esercizio dell’attività, le deroghe, i nulla osta di fattibilità ecc.

Lo stress in azienda deve essere valutato solo se lavoro-correlato
Una fattispecie emblematica dell’evoluzione normativa degli ultimi anni, nel settore della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, è rappresentata dall’obbligo di valutazione dei rischi collegati allo strss lavoro-correlato, sulla cui portata e contenuti si sono susseguiti nel tempo pareri non sempre concordi fino a giungere all’emanazione delle linee guida elaborate dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con circolare 18 novembre 2010, n. 15. Il concetto di stress lavoro-correlato è ufficialmente entrato nel contesto in Italia dopo il recepimento dell’accordo europeo 8 ottobre. Nello stesso periodo, il legislatore nazionale aveva terminato la riforma in materia di prevenzione e di protezione sul lavoro, inserendo per la prima volta, tra gli adempimenti a carico del datore di lavoro, l’obbligo di valutazione dei rischi collegati allo stress lavoro correlato. Tuttavia, è necessario ricordare che già la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia europea 15 novembre 2002, C49/00, aveva richiamato l’Italia a un rispetto specifico del testo normativo comunitario sull’obbligo, da parte del datore di lavoro, di valutare tutti i rischi in ambito lavorativo. Pertanto, il D. Lgs. n. 81/2008, attraverso l’inserimento del tema dello stress lavoro-correlato nell’ambito degli elementi oggetto di valutazione dei rischi, ha rappresentato una avanzato progresso nel cammino culturale. 

L’ambito della sicurezza tecnologica: il debito “esterno” di sicurezza
Il complesso e la ripartizione soggettiva degli obblighi e delle responsabilità a livello di progettazione, di realizzazione, di vendita, di noleggio, di concessione in uso e di impiego di macchine, di componenti e di impianti di macchine, di utensili, di apparecchiature varie, di attrezzature di lavoro e di sicurezza, di mezzi personali di protezione, di prodotti e di mezzi protettivi per uso lavorativo erano stati per la prima volta disciplinati organicamente nell’art. 7, D.P.R. n. 547/1955. Sebbene questa norma dovesse ritenersi implicitamente abrogata dall’art. 6, D. Lgs. n. 626/1994, la sua abrogazione esplicita è avvenuta solo con decorrenza 15 maggio 2008, a opera dell’art. 304, comma 1, lettera a), D. Lgs. n. 81/2008. Occorre comprendere, quindi, in che modo è disciplinato quest’ambito della sicurezza tecnologica quando coinvolge i soggetti esterni al rapporto di lavoro.

Infortunio : dinamica causale incerta
La coesistenza di diverse ipotesi tutte ugualmente plausibili e nessuna radicalmente confutabile produce una situazione di dubbio irresolubile sullo sviluppo causale degli accadimenti, che impone l’adozione di pronunzia assolutoria (Cassazione Penale).

Datore di lavoro di fatto
L’art. 2, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 626/94 (attuale art. 2, comma 1, lettera b) del D. lgs. n. 81/2008) considera datore di lavoro “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore” o comunque “il soggetto che, secondo il tipo e l’organizzazione dell’impresa, ha la responsabilità dell’impresa stessa ovvero dell’unità produttiva, quale definita dalla lettera i) in quanto titolare dei poteri decisionali di spesa”. Con l’avverbio “comunque” il legislatore ha inteso dare netta preminenza al criterio sostanziale che deve essere in ogni caso rispettato e che prevede quando vi è discordanza tra la situazione formale e quella reale. Quindi, specie nelle aziende di grandi dimensioni, è frequente il caso in cui il soggetto dotato della legale rappresentanza non coincide con quello in grado di esercitare l’effettivo potere di organizzazione dell’azienda e del lavoro dei dipendenti : è a quest’ultimo che devono attribuirsi le connesse responsabilità prevenzionali, poiché il dato nominativo consente di distinguere un datore di lavoro in senso giuslavoristico da uno o più datori di lavoro (qualora sussistano distinte unità produttive) in senso prevenzionali (Cassazione penale).

Delega di funzioni: obbligo di vigilanza
La delega di funzioni, di per sé, non comporta sempre e comunque l’esonero di responsabilità del datore di lavoro, al quale è pur sempre imposto, per esplicita indicazione normativa, l’obbligo di vigilare costantemente sul delegato (o di predisporre ogni misura idonea affinché il controllo possa essere svolto in concreto, eventualmente affidando il compito a soggetti particolarmente qualificati). Persiste la responsabilità (o corresponsabilità) del datore di lavoro allorché si accerti una difettosa od omessa verifica ovvero una scelta impropria del collaboratore, il che significa che la delega di funzioni, per quanto formalmente corretta ed efficace (sussistendo l’idoneità tecnico-professionale del delegato e l’autonoma finanziaria del delegato), non può legittimare un sostanziale disinteresse del datore di lavoro, giacché questi è sempre tenuto a esercitare un concreto controllo sul generale andamento della gestione dell’impresa e, in un tale ambito, anche sulle funzioni delegate, sì da poter provvedere, nel caso, in via sostitutiva, per far fronte al mancato o inidoneo esercizio della delega (Cassazione Penale).

Appalto e subappalto: responsabilità dell’appaltatore
L’esclusione della responsabilità dell’appaltatore è configurabile solo qualora al subappaltatore sia affidato lo svolgimento di lavori, ancorché determinati e circoscritti, che svolga in piena e assoluta autonomia organizzativa e dirigenziale rispetto all’appaltatore, e non nel caso in cui la stessa interdipendenza dei lavori svolti dai due soggetti escluda ogni estromissione dell’appaltatore dall’organizzazione del cantiere. Nella ricorrenza delle anzidette condizioni, trattandosi di norme di diritto pubblico che non possono essere derogate da determinazioni pattizie, non potrebbero avere rilevanza operativa, per escludere la responsabilità dell’appaltatore, neppure eventuali clausole di trasferimento del rischio e della responsabilità intercorse tra questi e il subappaltatore (Cassazione Penale).

SISTRI. Ripristinato il sistema con operatività differita
La conversione del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, non ha confermato l’abolizione del sistema per la tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). Di conseguenza vengono ripristinati gli obblighi previsti originariamente, anche se, a causa della temporanea abrogazione delle norme istitutive, la fase di piena ed esclusiva operatività del SISTRI è stata differita al 9 febbraio 2012 per tutti i soggetti obbligati, con l’unica eccezione costituita dai produttori di rifiuti speciali pericolosi con un numero di dipendenti non superiore a dieci. Parallelamente, l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 121/2011 (che ha inserito alcuni illeciti ambientali nella disciplina “231”), ha ulteriormente modificato il sistema sanzionatorio SISTRI, introdoto nel D. Lgs. n. 152/2006 dal D. lgs. n. 205/2010.

RAEE. Modifiche alle esenzioni
La decisione della Commissione 8 settembre 2011, n. 2011/534/UE modifica l’allegato della direttiva 2002/95/CE, inserendo tra le eccezioni alla messa al bando un nuovo punto relativo al piombo e al cadmio (in G.U.C.E. L del 10 settembre 2011, n. 234).

Veicolo fuori uso. Qualificazione come rifiuto
Per stabilire quando un veicolo debba normativamente qualificarsi come veicolo fuori uso deve farsi riferimento al D. Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 (attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso) che, innanzitutto, all’art. 3, comma 1, lettera b), stabilisce che deve intendersi per “veicolo fuori uso” un veicolo a fine vita che costituisce un rifiuto ai sensi della normativa generale sui rifiuti, ossia quando il detentore se nei sia disfatto, o abbia deciso di disfarsene o abbia l’obbligo di disfarsene. L’articolo 3, successivo comma 2, poi, specifica che un veicolo è classificato fuori uso ai sensi del comma 1, lettera b) con la consegna a un centro di raccolta, effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso (Cassazione Penale).

D. Lgs. n. 231/2001 : le nuove disposizioni in tema di responsabilità degli enti in materia ambientale
Il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121, ha dato attuazione alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 19 novembre 2008, n. 2008/99/CE, sulla tutela penale dell’ambiente, inserendo alcuni illeciti ambientali nella disciplina ex D. Lgs. n. 231/2001. Tra i primi interrogativi posti dall’analisi della materia rientrano sicuramente l’individuazione dei soggetti ai quali debbano ritenersi applicabili le nuove disposizioni in tema di responsabilità delle persone giuridiche e l’eventuale estensione alle ditte individuali e alle cosiddette “partecipate” degli enti locali.

Emissioni in atmosfera e difformità dell’autorizzazione
Tra le prescrizioni la cui inosservanza dà luogo a sanzione penale vanno ricomprese le disposizioni che impongono adempimenti prodromici alla messa in esercizio dell’impianto, tra le quali, di certo, rientrano anche quelle come nel caso di specie, attinenti all’osservanza del progetto relativo all’esercizio delle emissioni in atmosfera dell’impianto (Cassazione Penale).

Comments are closed.

Segui il Gruppo Audioplus



Sistema di qualita’


Azienda certificata
UNI EN ISO 9001:2008

Archivi

Login operatori

Login

Gruppo Audioplus Srl
Via San Giacomo 17/b
27029 Vigevano PV
Tel.: 0381 88699
Fax: 0381 691129
C.F. e P.IVA 01460890187